Il risarcimento danno da perdita di chance


La chance può essere risarcita se considerata come un’aspettativa già presente nel patrimonio del danneggiato
Il risarcimento danno da perdita di chance
In via preliminare occorre chiarire il concetto di danno nei suoi aspetti di danno patrimoniale e non patrimoniale e verificare come al loro interno possa trovare spazio il danno da perdita di chance.

Con il termine danno patrimoniale si fa riferimento alla situazione del patrimonio del soggetto danneggiato dal fatto illecito o del creditore, prima della commissione del fatto illecito o all’inadempimento.
L’art. 1223 c.c. recita: "il risarcimento del danno per l’inadempimento o il ritardo o il fatto illecito deve comprendere la perdita subita dal creditore o danneggiato quanto il mancato guadagno, perché ne siano conseguenze immediate e dirette".

Come si evince dalla lettura del testo esso esprime una chiara direttiva nel senso di una reintegrazione integrale del patrimonio leso dall’inadempimento o dal fatto illecito; in tale direzione si muovono insieme dottrina e giurisprudenza proprio perché il risarcimento del danno, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale art. 2043 c.c. o responsabilità contrattuale art. 1218 c.c, è volto a ripristinare il patrimonio del danneggiato, ripristinando la situazione originaria antecedente al momento in cui si è verificato l’evento dannoso;
sia la Dottrina che la Giurisprudenza sono giunte a collocare l’art. 1223 nell’ambito delle norme la cui funzione è la delimitazione delle conseguenze risarcibili dell’evento dannoso lasciando alle norme sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ( art. 1218 e 2043 c.c.) la disciplina del nesso causale tra condotta ed evento.

Da una lettura sistematica della norma si evince come il danno risarcibile e danno patrimoniale possono assumere una duplice prospettiva ovvero: la perdita patrimoniale, cioè la diminuzione subita e il mancato aumento del patrimonio, ovvero, il guadagno che avrebbero potuto percepire il creditore o il danneggiato qualora non fosse stato attuato l’inadempimento o il fatto illecito.
La terminologia più ricorrente per alludere a questi due termini è di Danno Emergente (perdite subite) e Lucro Cessante (mancato guadagno).

La distinzione tra mancato guadagno e perdita subita non stà ad indicare, nel contesto dell’art. 1223 c.c., una differenza di disciplina, bensì svolge soltanto una funzione descrittiva del danno risarcibile. Pertanto le due figure di danno emergente e di lucro cessante servono soltanto ad identificare i pregiudizi relativi come aspetti del danno risarcibile.


In definitiva, la differenza tra questi due aspetti consiste nel rilievo di come le perdite subite corrispondono a sottrazioni d’utilità, le quali già esistevano nel patrimonio del danneggiato, mentre i lucri cessanti corrispondono a nuove utilità presumibilmente conseguibili dal danneggiato, qualora non si fosse verificato il fatto illecito o l’inadempimento, pertanto,
il danno può sempre atteggiarsi come danno emergente e lucro cessante è l’unica differenza tra i due elementi dal danno consiste nella maggiore difficoltà di prova inerente al lucro cessante, con il risultato che questa figura di danno si presterà più facilmente ad essere soggetto ad una valutazione equitativa.

Nell’ambito del lucro cessante, si è tentato di farvi rientrare la nozione di perdita di chance.
Considerando la chance come perdita di un risultato utile, questa si differenzia dal lucro cessante perché esiste maggiore incertezza tra condotta ed evento riguardo al verificarsi del pregiudizio. Nel lucro cessante la prova che deve essere fornita non riguarda lo stesso lucro cessante in se considerato, quanto i requisiti e i presupposti necessari, affinché lo stesso lucro cessante quale danno risarcibile venga in essere; la chance intesa, quindi, come risultato utile non può trovare spazio all’interno del danno patrimoniale proprio perché priva del requisito di certezza; invece, quando si guarda alla chance come l’opportunità che ha il soggetto danneggiato di conseguire un risultato che si configuri utile nelle aspirazioni del soggetto stesso, la prospettiva cambia radicalmente e la chance può essere risarcita perché, in quest’ipotesi, essa diviene un’aspettativa già presente nel patrimonio del danneggiato.

In conclusione, con riferimento al danno patrimoniale si sancisce il principio dell’integrale risarcimento del danno secondo il disposto letterale dell’art. 1223 c.c.; mentre con riferimento ai danni mediati indiretti, questi vanno risarciti secondo il principio della regolarità causale desunta dall’art. 41 c. 2 del c.p

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di Avv. Giulia Antonella Cannavale

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