L'entrata in vigore del c.d. "Divorzio breve"


Approvata dalla Camera dei Deputati la legge sul c.d. "Divorzio breve". Le principali novità. Un lungo cammino che vede la luce
L'entrata in vigore del c.d. "Divorzio breve"
Il 22 aprile 2015 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge c.d. del "divorzio breve".

Ad oggi ancora in attesa della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la legge entrerà in vigore verosimilmente entro il mese di maggio 2015.

Il provvedimento si può così sintetizzare in cinque punti salienti:

1) Nelle separazioni giudiziali si applica la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio.

2) Nelle separazioni consensuali si applica la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine più breve è riferito anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.

3) La nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto. La cessazione del matrimonio può essere chiesta da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

4) Sono anticipati i tempi della separazione dei beni, che le norme finora vigenti fissano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e che, con il via libera al provvedimento, avviene invece nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero nelle separazioni consensuali alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purché omologato.

5) Per quanto riguarda l’affidamento dei figli e il loro mantenimento, la sentenza del giudice sarà valida anche dopo l’estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi in seguito ad un ricorso per il divorzio.

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di Avv. Lorenzo Minisci

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