La pensione è ancora impignorabile?


L'articolo esamina le conseguenze della legge che, dal 2014, impone di versare la pensione su conto corrente e rende pignorabile la pensione stessa
La pensione è ancora impignorabile?
L'art. 545 del cpc prevede l'impignorabilità di somme che il debitore riceve per il fatto di esserne a sua volta creditore: non sono pertanto pignorabili a) «i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto»; b) i «crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza»; c) le «somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento» le quali «possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» e «possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito».

Le pensioni risultano sostanzialmente impignorabili, ma questa disciplina deve oggi convivere con quella introdotta dal D.L. 13/08/2011, n. 138 che, all'art. 2, comma 4 - ter, lett. b), in vigore dal 13 dicembre 2014, stabilisce che «le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti (...) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro». Il problema si pone alla luce del fatto che la provenienza del denaro da un credito non pignorabile, in tutto o in parte, non vale ad estendere la impignorabilità anche al denaro accreditato (cfr. Trib. Trento, 21-06-2013, Trib. Napoli Casoria, 28-05-2013,T rib. Bari, 04-10-2010) e ciò perché il denaro che affluisce sul conto corrente perde la connotazione data dal titolo in base al quale lo stesso è stato percepito. Ne consegue che l'azione esecutiva non soggiace ai limiti previsti per i crediti retributivi o pensionistici aggrediti presso il terzo pignorato, obbligato alla relativa erogazione (Trib. Bolzano, 03-02-2010)».

Il sistema che si è venuto a delineare dal 2014, da un lato, protegge il pensionato che, vedendosi accreditata la pensione direttamente su conto corrente, evita i rischi legati al ritiro della stessa in contanti, ma, dall'altro, permette che la stessa pensione, altrimenti impignorabile, diventi pignorabile proprio per il fatto che confluisce nel conto corrente così come conferma la giurisprudenza che, evidentemente applica la legge vigente in materia di diritto delle obbligazioni.

Su questa palese incongruenza è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 85 del 15 aprile 2015, rilevando che «non può sottacersi che il principio di tutela del pensionato di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. soffre, in relazione al quadro normativo illustrato, gravi limitazioni suscettibili di comprimerlo oltre i limiti consentiti dall’ordinamento costituzionale. La combinazione di diverse norme, pure dirette a garantire valori importanti quali la tutela delle ragioni di credito e l’effettività della responsabilità patrimoniale, ha generato, nel caso di specie, interrelazioni che rendono incoerente il sistema delle garanzie a favore del pensionato. (...) Il legislatore ha determinato una situazione che pregiudica la fruizione di un diritto sociale incomprimibile quando i mezzi destinati a tal fine per la semplice confluenza nel conto corrente bancario o postale, perdono il carattere di indisponibilità in relazione a misure cautelari ed espropriative. È specificamente sotto tale profilo di incompletezza del sistema di tutela del pensionato che l’attuale situazione normativa risulta incompatibile con il precetto contenuto nell’art. 38, secondo comma, Cost.». Si attende, pertanto, da parte del legislatore un intervento di razionalizzazione che fornisca una «tempestiva soluzione al problema» della pensione che, pur impignorabile, diviene pignorabile per il versamento della stessa sul conto corrente che la legge impone di eseguire.

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di Avv. Giuseppe Mazzotta

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