Illegittimo il blocco della perequazione pensioni


La Corte Costituzionale rileva l’illegittimità del blocco della perequazione pensioni per il biennio 2012-2013. Istanza preventiva per il rimborso.
Illegittimo il blocco della perequazione pensioni
Con sentenza del 30.4.2015 n. 70, la Corte Costituzionale ha rilevato l’illegittimità del blocco della perequazione delle pensioni per il biennio 2012-2013 (così come disposto dal comma 25 dell’art. 24 del D.L. 201/2011). La conseguenza diretta di tale pronuncia sarebbe l’automatica disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale, con il conseguente riconoscimento delle rivalutazioni per il citato biennio.

Sulla scorta della suddetta pronuncia il Governo, data l’impossibilità di far gravare sul bilancio statale i costi necessari per applicare la sentenza in argomento, ha introdotto con il D.L. 21.5.2015 n. 65 specifici criteri con cui si prevede che la rivalutazione automatica delle pensioni, per quel periodo, venga riconosciuta in diversi termini (al 100% per i trattamenti fino a 3 volte il minimo, al 40% per quelli superiori a 3 volte e fino a 4 volte il minimo, al 20% per quelli superiori a 4 volte e fino a 5 volte il minimo, e al 10% oltre a 5 e fino a 6 volte il minimo).
La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 viene riconosciuta negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20% e, a decorrere dall’anno 2016, nella misura del 50%. Le somme arretrate dovute verranno corrisposte con effetto dall’1.8.2015. Inoltre, il D.L. in argomento prevede, altresì, che la prossima legge di stabilità tenga conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale e di quanto previsto dal decreto stesso.

Sul punto si deve però rilevare come dottrina ed esperti del settore ritengano che la sentenza della Corte Costituzionale fa "rivivere" la disposizione di cui all’art. 69, L. 388/2000 (relativamente ai criteri di perequazione) e dunque i soggetti interessati hanno già di fatto maturato il diritto a veder applicato tale criterio di rivalutazione.
Non appare dunque consentito che un possibile decreto legge approvato oggi possa incidere retroattivamente su un diritto già entrato nel patrimonio dei pensionati interessati.

In ogni caso, per avviare il recupero della perequazione il soggetto dovrà, in via preventiva, depositare telematicamente domanda amministrativa volta alla ricostituzione della pensione.

Si ricorda come, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 533/1973, "in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all’istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l’istituto si sia pronunciato." Decorso il temine di formazione del silenzio o ricevuto un riconoscimento parziale o il diniego del diritto, si potrà proporre azione giudiziaria secondo l’interpretazione dell’art. 47 comma 7, cit. norm. e laddove il Giudice adito ritenga essenziale la proposizione dell’iter amministrativo potrà precedersi alla presentazione del ricorso.

UCS-CEA si avvale di strutture e professionisti esperti in grado di seguire l’interessato nell’iter sopradescritto al fine di far valere i suoi diritti e che saranno lieti di analizzare e trovare la soluzione migliore per ogni singolo caso proposto.

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