Dichiarazione unilaterale


La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di mobili, costituisce fonte di obbligazione
Dichiarazione unilaterale
La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili, in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento, ma autonoma fonte di obbligazioni e se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confine e dei dati catastali.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10633 del 15 maggio 2014. In particolare, la Corte si è espressa in un caso in cui un marito aveva fatto acquistare quattro immobili alla moglie, con l'obiettivo di occultare a terzi il suo reale patrimonio, e con l'impegno, da parte della moglie, di ritrasferire i beni a seguito di una semplice richiesta, dato che tali beni erano intestati solo fiduciariamente.

A seguito della richiesta, tuttavia, la donna, si è rifiutata di restituire gli immobili sostenendo si trattasse, al contrario, di una donazione. Il marito, invece, ha fondato la sua richiesta (di ritrasferimento) fornendo in giudizio la dichiarazione unilaterale scritta firmata dalla moglie e contenente l'espresso impegno di ritrasferimento.

Secondo la Corte, infatti, tale dichiarazione trae origine da un pactum fiduciae concluso oralmente tra i coniugi che diviene fonte di obbligazioni quale attuazione dell'accordo fiduciario preesistente. Ancora, la stessa ha affermato che, qualora l'obbligazione assunta nell'atto unilaterale abbia ad oggetto il trasferimento di un diritto reale immobiliare, il creditore, in assenza di un adempimento spontaneo da parte dell'obbligato, può utilizzare il rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ.

Sulla base di questi motivi la Suprema Corte ha accolto il ricorso del marito.

Articolo del:


di dott.ssa Cristina Rigato

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse