Pensioni, diritti acquisiti e Corte Costituzionale


I principi di "affidamento" e "ragionevolezza" nella giurisprudenza della Corte Costituzionale nella difesa delle pensioni
Pensioni, diritti acquisiti e Corte Costituzionale
Nel dibattito giuridico in corso sul tema del sistema pensionistico, dei suoi squilibri e, soprattutto, delle gravi ed evidenti diseguaglianze, riemerge sempre l’argomento dei c.d. "diritti acquisiti".
Che per coloro che sostengono l’intangibilità dei trattamenti pensionistici riconosciuti nel passato da leggi che si sono succedute nel tempo, sta a significare la irretroattività delle leggi: nel senso che le nuove leggi non potrebbero incidere su diritti precedentemente riconosciuti.
Questa tesi è infondata perché detta irretroattività è prevista solo dall’art. 11 delle preleggi che, in quanto tale, può essere modificata da leggi successive perchè la Costituzione (art. 25) sancisce la "irretroattività" solo per le norme penali.

Pertanto i c.d. "diritti acquisiti" non esistono; da anni la Corte Costituzionale ci ricorda che è consentito intervenire legislativamente su posizioni giuridiche soggettive (stipendi, salari, pensioni, indennità, ecc. ecc) già acquisite, modificandole e riducendole (v. sentenza 390/1995).
Ma se ciò è consentito, le norme e le sentenze costituzionali pongono però precisi limiti a questo potere del legislatore; limiti che si fondano sui principi di affidamento e di ragionevolezza.
Il "principio di affidamento" è indicato espressamente dalla Corte come "principio di civiltà giuridica", nel senso che il cittadino ha il diritto (costituzionalmente garantito) di "fare affidamento" sui diritti che l’ordinamento giuridico gli riconosce e sui quali, conseguentemente, ha organizzato la propria vita e ha fatto scelte personali, famigliari, professionali, sociali, economiche e finanziarie.
Se, pertanto, lo Stato, dinanzi ad una grave crisi economica, si trovi nelle condizioni di dover "tagliare" diritti precedentemente accordati, deve tener presente tale principio e contemperare le due esigenze (diritti) dell’affidamento del cittadino nell’ordinamento giuridico e delle necessità della finanza pubblica.

La Corte, a tal fine, ha elaborato alcune condizioni che rendono legittime le norme con efficacia retroattiva.
1. Innanzitutto va rispettato l’art. 53 della Costituzione (1° comma) che pone il principio di "universalità dell’imposizione", nel senso che l’eventuale sacrificio debba riguardare "tutti" i cittadini in ragione della loro capacità contributiva.
Infatti, il "prelievo" è un sostanziale "provvedimento impositivo" perché presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte per caratterizzare il prelievo come tributario (Corte Cost. 348/2000, n. 73/2005, n. 141/2006, 135/2012 e 142/2012).
Deve, quindi, rispondere ai principi di cui agli art. 3 e 53 della Costituzione (Corte Cost. 116/2013).
Pertanto, non sarebbe costituzionalmente legittimo porre sulle spalle di una sola categoria di contribuenti (ad esempio i pensionati) il peso di una tale operazione.
Ciò, ha precisato la Corte, "determina un giudizio di irragionevolezza e arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita...".
Al riguardo, sulla stessa linea le sentenze 223 e 241 del 2012;
2. Il "taglio" non può essere permanente, ma deve avere una durata breve e prefissata;
3. Il "taglio" deve essere "ragionevole"; non deve cioè "trasmodare" in una misura che colpisca in modo eccessivo il diritto del cittadino, a "tutela del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento.
Per la coerenza e la certezza dell’Ordinamento giuridico" (Corte Cost. 282/2005, ord. 327/2001, 264/2005, 416/1999).
4. Il "taglio" non può riguardare un "fatto concluso" in quanto la "retroattività" può interessare solo rapporti non "esauriti" tali cioè da essere ancora pendenti, come ad esempio nel caso del diritto alla pensione già maturato o alle elezioni già avvenute, anche se gli effetti di detti atti continuano a prodursi nel tempo (Corte Cost. 139/1984 e 1/2014).
A questo riguardo già nel passato la Corte aveva anche rivolto un monito al Governo e al Parlamento affinchè si attenessero a tali principi.
Inoltre sempre la Corte ha più volte indicato quale sia la strada da seguire per ottenere nuove entrate a copertura delle spese di perequazione pensionistica.

A tal fine ha evocato gli art. 3 e 53 della Costituzione con riferimento ai principi di eguaglianza e solidarietà, nonché di universalità e progressività dell’imposizione; utilizzando lo strumento tributario con aliquote fortemente progressive applicate a tutti i redditi (non solo alle pensioni) che superino una determinata soglia.

Articolo del:


di Publio Fiori

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse