Ravvedimento operoso


Il “nuovo” ravvedimento operoso e i recenti chiarimenti dell`Agenzia delle Entrate
Ravvedimento operoso
La nuova lett. a-bis) del citato art. 13 prevede la riduzione della sanzione: "ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione".

La formulazione normativa della disposizione in esame ha generato alcuni questioni interpretative, risolte dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 23/E in esame.

Tributi interessati
Innanzitutto è confermato che la predetta disposizione è applicabile anche ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi i tributi locali e regionali tra cui rientrano le tasse automobilistiche. Con particolare riguardo a queste ultime, l’applicazione della disposizione in esame opera "sull’intero territorio nazionale" e pertanto anche nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.

Termine di decorrenza dei 90 giorni
Relativamente alla disposizione in esame non era, inoltre, chiaro il termine iniziale di computo dei 90 giorni entro i quali effettuare la regolarizzazione in caso di omesso versamento di tributi periodici. In particolare, da un’interpretazione letterale risultava che, tenuto conto che il termine finale è rappresentato generalmente dal 29.12 (90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione), in ipotesi di omesso versamento di un acconto IRPEF / IRES scadente il 30.11, la regolarizzazione entro il 29.12 comportava l’applicazione di una sanzione ridotta ad 1/9 del minimo; tuttavia, essendo anche possibile il ravvedimento entro il 30.12 (30 giorni dal 30.11) con la riduzione ad 1/10 del minimo ai sensi della lett. a), si sarebbe generata una sovrapposizione di disposizioni. Ora l’Agenzia, dopo aver evidenziato che con la previsione di cui alla nuova lett. a-bis): "... il Legislatore ... ha voluto contemplare un’ipotesi di regolarizzazione «intermedia» tra il c.d. ravvedimento breve nei 30 giorni, disciplinato dalla lettera a) e quello più ampio, disciplinato dalla ... lettera b)" afferma che: "nell’interpretare la nuova disposizione occorre tener conto delle finalità, dirette a delineare un quadro di graduale incremento della sanzione da versare ... in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione

Ravvedimento in presenza di PVC
In base alla nuova lett. b-quater) è prevista la riduzione delle sanzioni: "ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione". Pur in assenza di un’espressa previsione normativa in tal senso, la regolarizzazione dopo la notifica di un PVC, come confermato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 23/E, è possibile esclusivamente per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, analogamente a quanto previsto per il ravvedimento di cui alle lett. b-bis) e b-ter), per le quali la norma contiene un esplicito riferimento a tale limitazione.

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di Dott. Michele Giraldi

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