Il diritto di accettare l'eredità si prescrive?


Accettazione dell'eredità -
Prescrizione del diritto di accettare l'eredità
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive?
Per acquisire la qualità di erede, non è sufficiente essere menzionati in un testamento ovvero essere tali perchè la legge ci indica tra i soggetti successibili, ma è necessaria l'accettazione.
E' altresì necessario che tale accettazione avvenga entro dieci anni dall'apertura della successione, così come dispone l'art. 480 c.c.
Lo sanno bene quei chiamati all'eredità che nel giudizio, da noi patrocinato nell'interesse degli attori, definito dal Tribunale di Roma - d.ssa Di Tullio - con la sentenza n. 17021/2013, sono stati estromessi dal patrimonio ereditario cui aspiravano, per non aver dato prova dell'intervenuta accettazione in tempo utile.

Il Tribunale, nello specifico, veniva investito dell'onere di valutare se i comportamenti delle parti potessero configurare un'ipotesi di "accettazione tacita" ex art. 476 c.c. e, dunque, se gli atti dai medesimi compiuti fossero pro herede gestio.
Ebbene, la sentenza citata riferisce che "i lavori di ristrutturazione degli immobili - come provato dalle fatture prodotte - costituisce un vero e proprio comportamento uti domini significativo della volontà di accettare l'eredità" e ciò al pari del pagamento dell'oblazione prevista per la sanatoria degli abusi edilizi realizzati sugli immobili ereditari, e della voltura catastale dei medesimi immobili a favore di chi, implicitamente, ha accettato l'eredità.

Su altro fronte altresì, non ha trovato soddisfazione la tesi di coloro che, sebbene chiamati per legge (in quanto discendenti del de cuius) non sono stati in grado di provare di aver compiuto atti significanti di gestione/manutenzione del patrimonio ereditario, avendo il Tribunale ritenuto che "dedicarsi alla pulizia di terreni caduti in successione ed alla raccolta delle olive, in assenza della specificazione di ulteriori circostanze, potrebbe dipendere dalla mera tolleranza degli altri chiamati (Cass. 263/13; 20868/05)".
Ancora, in altro passo la medesima sentenza, precisa che "il diritto di accettare l'eredità si trasmette agli eredi del chiamato...omissis... purchè il diritto non sia prescritto; fermo restando che il termine di prescrizione per accettare l'eredità decorre dalla morte dell'originario de cuius e non dalla morte di colui che ha trasmesso il diritto" e, nel caso in cui l'erede del chiamato sia minore, per beneficiare della sospensione del termine di prescrizione voluta dall'art. 2942 c.c., è necessario provare cheil minore non abbia avuto un rappresentante legale in grado di accettare ex art. 320 c.c.
In conclusione, anche se figli o nipoti, o eredi legittimi, in caso di disinteresse protratto per oltre un decennio si ha decadenza dal diritto di accettare l'eredità e l'impossibilità di acquisire la qualità di erede!

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di Avv. Irene Passerini

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