Divorzio breve: ora si può!


In linea con gli altri paesi europei, l'Italia ha (finalmente) ridotti i tempi per il divorzio
Divorzio breve: ora si può!
In vigore dal 26/05/2015, la l. n. 55 del 06/05/2015 ha ridotto notevolmente i tempi per poter formalizzare la domanda di divorzio (rectius: cessazione degli effetti civili in caso matrimonio concordatario - scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile).

Fino ad oggi, il legislatore fissava in tre anni il termine che doveva decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti il Presidente in sede di separazione per proporre domanda di divorzio.

Con la riforma (c.d. divorzio breve) i termini sono stati così ridotti:

- in caso di intervenuta separazione consensuale, il termine è di sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale;

- il termine è parimenti di sei mesi dalla comparizione dei coniugi nel caso di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale;

- il termine è invece di dodici mesi nel caso di separazione giudiziale;

- qualora sia intervenuto accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (uno per ciascuna parte) oppure accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, il termine è di sei mesi dalla data certificata dell’accordo di separazione.

Qualora si acceda alla negoziazione assistita, sia per la fase di separazione che per la fase di divorzio, i tempi sono ulteriormente ridotti rispetto alle procedure giudiziarie, essendo per l'appunto svicolata dalle tempistiche del Tribunale.

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di Avv. Francesca Beraldo

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