Carte revolving: serve preavviso per segnalazione


Prima di procedere alla segnalazione del nominativo del cliente, anche con riguardo alle carte revolving, la finanziaria deve preavvisare il cliente
Carte revolving: serve preavviso per segnalazione
Di particolare interesse ed attualità è l'ordinanza resa in data 27.4.2015 dal Tribunale della Spezia nel procedimento d'urgenza ex art. 700cpc instaurato da un c.d. consumatore nei confronti di una nota finanziaria per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dalle famigerate banche dati che detengono informazioni rivolte al sistema creditizio circa la situazione finanziaria di milioni di cittadini.

La vicenda trae origine da un contratto relativo alla concessione di una c.d. carta revolving, strumento creditizio assai diffuso tramite il quale le finanziarie mettono a disposizione del cliente una data somma di denaro da utilizzare a piacimento e restituire mensilmente; occorre tuttavia considerare che i tassi di interesse per questi strumenti sono assai elevati e, soprattutto in caso di ritardo nel pagamento, come avvenuto nel caso in esame, tanto che il cliente ancor prima di procedere in giudizio avanzò una contestazione scritta alla finanziaria per contestare le pesanti penali applicate per i pochi giorni di ritardo nel piano di rimborso.

E' dunque accaduto che la finanziaria ha segnalato il nominativo del cliente c/o le varie banche dati, tra cui quella tenuta dalla Banca d'Italia, (c.d. C.A.I.), con effetti devastanti: l'impossibilità di accedere a qualsivoglia forma di credito e/o finanziamento.

Con il ricorso in via d'urgenza il cliente, assistito dall'avv. Alessandro Pontremoli, ha chiesto pertanto di ordinare alla finanziaria l'immediata revoca di ogni segnalazione pregiudizievole, sul presupposto che questa fosse avvenuta ILLEGITTIMAMENTE: infatti, la legislazione in materia, assai complessa, detta delle regole finalizzate a tutelare gli utenti - consumatori dai rischi cui essi vanno incontro in caso di ritardati pagamenti, disponendo, tra l'altro, che prima di procedere alla segnalazione, anche nel caso in esame, ossia con riguardo alle carte revolving, la finanziaria debba preavvisare il cliente a mezzo raccomandata od atto equipollente, dandogli così modo di attivarsi per sanare la morosità.

In materia vi sono precedenti per altre forme di finanziamento, ma non risultano pubblicati precedenti in relazione alle carte revolving, pertanto la sentenza costituisce un precedente importante, anche in ordine alla decisione circa la competenza territoriale che, secondo la difesa di della convenuta, dovrebbe radicarsi presso il tribunale in cui ha sede la stessa. Disattendendo le eccezioni avanzate dalla predetta finanziaria, il tribunale ha confermato che il c.d. FORO DEL CONSUMATORE prevale su ogni altro, di tal che i cittadini per far valere i propri diritti non devono affrontare ingenti costi e disagi per rivolgersi ai tribunali dislocati in circondari spesso distanti dalla loro residenza, ma possono rivolgersi al Tribunale del luogo di residenza.

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di Avv. Alessandro Pontremoli

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