Noleggio dell'auto sostitutiva e risarcibilità


La risarcibilità alla luce delle sentenze della Suprema Corte
Noleggio dell'auto sostitutiva e risarcibilità
La tematica del rimborso della spesa sostenuta per il noleggio di un’auto sostitutiva per il tempo strettamente necessario alla riparazione della propria autovettura coinvolta in un sinistro stradale è stata al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale.
La questione assume sempre maggiore attualità a causa del sempre crescente utilizzo dell'autovettura sia come strumento di lavoro sia come semplice mezzo per rendere più agevole l'assolvimento delle attività quotidiane.
All'interno di un constesto sociale sempre più frenetico e legato alla mobilità, l'essere privati della disponibilità della propria autovettura, danneggiatasi nel corso di un sinistro stradale, impone a molti il ricorso al noleggio di un auto per il periodo necessario alle riparazioni di quella propria.
Questa innegabile esigenza da sempre si è scontrata con l'atteggiamento ostruzionico delle compagnie assicurative, che - facendo leva sua una giurisprudenza di merito risalente nel tempo - ha, in alcuni casi, negato totalmente il rimborso delle spese di noleggio, mentre in altri ha riconosciuto soltanto parzialmente tale diritto, riducendone tuttavia sensibilmente le categorie legittimate a richiederlo.
Senza voler procedere ad una elencazione esaustiva, le compagnie hanno quasi sempre legato il rimborso del noleggio agganciandolo alla redditualità dell'autovettura ovvero a quelle ipotesi in cui l'autovettura venisse asservita allo svolgimento di un'attività lavorativa e redditualmente rilevante (emblematico è il caso dell'agente di commercio), finendo con lo svilire però quelle attività che sebbene non produttive di reddito erano pur sempre meritevoli di tutela poichè estrinsecazione dell'uomo.
Emerge gradualmente la convinzione, poi corroborata dalla giurisprudenza, che anche quelle attività collaterali svolte attraverso l'uso dell'autovettura, come l'accompagnare i figli a scuola o andare in palestra, dovessero ricevere pari tutela.
Parlare di rimborso della spesa sostenuta per il noleggio di un’auto sostitutiva impone necessariamente e propedeuticamente di trattare del cosiddetto "danno da fermo tecnico" ovvero il danno che l’automobilista subisce per il mancato godimento del bene di sua proprietà.
La Corte di Cassazione, a più riprese, ha avuto modo di pronunciarsi sulla risarcibilità del danno da fermo tecnico e sul regime probatorio.
Con la sentenza n. 6907 del 2012 i giudici di piazza Cavour hanno affermato la possibilità del risarcimento del danno da fermo tecnico in via equitativa anche in assenza di una prova specifica, per la semplice circostanza che il danneggiato sia stato privato dell’uso del veicolo di sua proprietà.
La Suprema Corte si spinge ancora oltre dissipando qualsiasi dubbio anche in ordine ai soggetti legittimati, poiché il diritto a vedersi risarcito il danno da fermo tecnico spetta a chiunque sia stato privato della disponibilità del veicolo indipendentemente dall’uso effettivo a cui lo stesso era destinato.
Sotto questo profilo la sentenza in commento elimina l’equivoco di fondo al quale avevano condotto i giudici di merito, ritenendo erroneamente che il risarcimento del danno da fermo tecnico fosse ammissibile nella sola ipotesi in cui fosse stata fornita prova che il veicolo fosse funzionalmente destinato all’esercizio di un’attività economica.
Le spese di noleggio di un’auto sostitutiva rientrano nell'ampia accezione di danno da fermo tecnico in quanto danno indiretto e non immeditamente ricollegabile alla sosta forzata del veicolo.
In quest'ultima ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare l'impossibilità ad utilizzare l'autovettura durante il periodo in cui questo è stato sottratto alla sua disponibilità, nonchè il numero delle ore necessarie per la sua riparazione.
Nell’ipotesi di noleggio di un’autovettura sostitutiva pertanto il danneggiato non dovrà necessariamente "sperare" che il Giudice ritenga il danno in re ipsa, procedendo ad una quantificazione equitativa, ma ha l’opportunità di fornire agevolmente la prova del danno da fermo tecnico mediante la semplice esibizione della fattura di noleggio che riporti in maniera specifica il periodo ed il costo giornaliero.

A seguito di un percorso tortuoso si giunti pertanto al riconoscimento del danno da fermo tecnico come voce del danno materiale.

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di Avv. Graziano Magliarisi

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