Cassazione – ordinanza 10/07/2015, n. 14501


La mancata redazione dell’inventario di fine anno delle rimanenze di magazzino giustifica l’accertamento induttivo da parte dell’Agenzia delle Entrate
Cassazione – ordinanza 10/07/2015, n. 14501
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14501 del 10 luglio 2015, ha nuovamente confermato che la mancata redazione dell’inventario di magazzino di fine anno giustifica la validità dell’accertamento induttivo effettuato dall’Agenzia delle Entrate, in quanto detta omissione avrebbe provocato agli accertatori "l’impossibilità di effettuare un controllo della corretta quantificazione e contabilizzazione di tali dati in bilancio".

L’ordinanza de quo trova fondamento nella precedente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012. Recita il Relatore: "Codesta Suprema Corte ha già avuto modo di evidenziare con autorevolezza che: "

Quanto detto è in applicazione del comma 2, lettera d) dell’art. 39 del D.P.R. 600/73.

Censurabile è invece il comportamento spesso tenuto dall’Agenzia delle Entrate la quale applica il metodo induttivo anche in situazioni che esulano dalle casistiche riportate, come ad esempio la ripetuta mancata congruità e adeguamento alle risultanze degli Studi di settore.

Tornando all’ordinanza 14501, essa si riferisce ad una vicenda che risale all’anno 2011 quando la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone aveva respinto il ricorso di una società alla quale era stato notificato un avviso di accertamento ai fini IVA-IRES-IRAP per l’anno 2006. Avviso emesso a seguito di PVC nel quale erano state contestate una pluralità di violazioni, inclusa quella oggetto della presente, con ricostruzione induttiva dei ricavi.

A seguito di ricorso del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale accolse le doglianze del ricorrente in quanto: "... in assenza dei presupposti che giustificano l’accertamento induttivo di cui al comma 2 dell’art.39 DPR n.600/1973"....doveva considerarsi ingiustificato l’adozione del "metodo induttivo puro nei confronti della ricorrente", in quanto l’azienda superava i limiti di cui all’art. 10 comma 4 della Legge 146/1998", ovvero, non era tenuta alla compilazione degli Studi di settore in quanto superava i 10 miliardi di lire di ricavi.

La Cassazione, ritenendo la compilazione degli Studi uno degli estremi a giustificazione dell’accertamento effettuato, è rimasta coerente con la precedente sentenza sopra indicata smentendo la CTR e condannando il contribuente al pagamento delle imposte richiesta dall’Agenzia.

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di dott. Antonio Gianni Baldon

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