L'immobile inagibile è esente da Tarsu


L'inidoneità alla produzione di rifiuti esenta l'immobile dal pagamento
L'immobile inagibile è esente da Tarsu

Con la sentenza n. 2667/04/2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha ribadito un importante principio: l'immobile inagibile o inabitabile è inidoneo alla produzione di rifiuti, pertanto non è soggetto a Tarsu.

Nel caso di specie, la Commissione ha accolto il ricorso di un contribuente, avverso l'avviso di accertamento della tassa sui rifiuti.
Il ricorrente, proprietario di un terreno agricolo sul quale insistente un locale utilizzato per il mero ricovero attrezzi, asseriva che, a causa di continui furti e danneggiamenti, l'immobile era divenuto inagibile ed inabitabile, tanto da costringerlo alla demolizione del locale ed alla sua cancellazione da catasto.
In più, il cespite non era mai stato asservito da rete elettrica, acquedotto, fognatura.
Sulla base di quanto sopra, il ricorrente, assistito dal sottoscritto avvocato, e producendo adeguata documentazione fotografica dell'immobile, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accretamento ritenendo sussistenti tutti i requisiti per l'esenzione dalla Tarsu, richiesti dalla normativa istitutiva del tributo.

Accogliendo la tesi difensiva sopra esposta, la Commissione Tributaria Provinciale, statuiva che, ai sensi dell'art. 62 co.2 del d.lgsvo n. 507/92: "non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".
La sentenza della Commissione, assume importanza soprattutto nel confermare, seppur implicatemente, che le condizioni di oggettiva inutilizzabilità dell'immobile, valevoli al fine del riconoscimento delle esimenti di cui all'art. 62 sopra menzionato, sono ravvisabili, come peraltro precisato nella circolare ministeriale n. 95/e del 1994, anche nel caso di luoghi interclusi o in abbandono, o nel caso di locali non presidiati o con sporadica presenza dell'uomo, o ancora nel caso di immobili non allacciati a servizi a rete o addirittura non arredati.
La decisione del Giudice Tributario, inoltre, contribuisce a fare chiarezza sulle divergenze intepretative circa i requisiti necessari che l'immobile deve avere onde fruire dell'esenzione dal tributo.

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di Avv. Vincenzo Magarelli

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