Negoziazione Assistita – Il Punto - Ultima parte


L'assistenza dell'avvocato garantisce nella sostanza, con l'accordo tra i coniugi, la tutela di tutti i soggetti, in primis quella dei figli
Negoziazione Assistita – Il Punto - Ultima parte
L'art. 6 del D.L. 12/09/2014, n. 132, così come convertito in legge dalla L. 10/11/2014, n. 162, dettata in materia di «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile» stabilisce che «La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio» e che «in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3». Invece in presenza «di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti» il Procuratore della Repubblica «quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo». Si deve dedicare la massima attenzione alle parole del legislatore.

Come è noto in epoca molto recente sono stati notevolmente abbreviati i termini per lo scioglimento del matrimonio, ma la legge 06/05/2015, n. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, viene alquanto impropriamente definita dalla stampa "Legge sul divorzio breve" quando, ad essere breve è la separazione, ridotta a sei mesi, in caso di accordo dei coniugi sulle condizioni del divorzio, non certo quest'ultimo. Altrettanto dicasi per la sentenza che, stante l'art. 709-bis c.p.c., permette ai coniugi di conseguire la separazione prima di avere definito altre questioni come, ad es., quella dell'addebito [lo stesso dicasi per il divorzio, laddove l'art. 4 comma 12 della legge 898/1970 consente di (ri)conseguire con sentenza lo status di nubile/celibe] e che viene impropriamente definita (questa volta dalla legge stessa) "non definitiva" o, comunemente, addirittura "parziale" mentre trattasi di sentenza definitiva (decorsi i termini di impugnazione) che decide sullo status dei coniugi anche se rimanda al Giudice per altre questioni. L'art. 6 del D.L. 12/09/2014, n. 132, correttamente, riferisce il termine "assistita" agli avvocati che attivamente vi partecipano. Stante la possiblità di una sentenza di separazione o di divorzio che non investa le questioni inerenti ai figli o alla casa o all'addebito per violazione di obblighi coniugali etc., l'accordo di negoziazione che nulla preveda su tutto questo non potrebbe che considerarsi, ahinoi, senz'altro valido ed efficace.

D'altra parte come poter verificare la condizione di figli maggiorenni i quali siano considerati dai genitori economicamente autosufficienti quando invece non lo sono, oppure dei figli affetti da handicap ma non, o non ancora, certificati? L'accordo di negoziazione assitita che i genitori dovessero raggiungere "dimenticandosi" di loro non sarebbero per ciò solo sanzionabili con la nullità. In questa, finalmente recuperata, veste di esperto capace di verificare, valutare e consigliare, l'avvocato svolgerà ogni opportuna verifica, nel quadro della funzione sociale che la sua professione riveste, insieme al proprio assistito in contraddittorio con l'altro, in tal modo garantendo, per quanto nelle sue possibilità, la tutela di tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo dei figli, attraverso consigli argomentati e competenti, e contribuendo alla cura delle relazioni famigliari anche ove siano intervenuti la separazione o il divorzio.

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di Avv. Giuseppe Mazzotta del Foro di Pisa

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