Bancarotta fraudolenta: presupposti


La "falsa" denunzia di furto delle scritture contabili non costituisce prova del reato di bancarotta fraudolenta
Bancarotta fraudolenta: presupposti
Il presupposto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è la distrazione o la dissipazione o l’occultamento di beni facenti parte del patrimonio sociale.

In assenza di ulteriori elementi, il solo data della sproporzione tra l’attivo e il passivo, non è sufficiente per configurare il reato di bancarotta previsto dall’art 216 R.D. 267/1942

Quel che rileva è la sussistenza dell’elemento psicologico da individuarsi nella volontà di determinare il fallimento della società attraverso operazioni dolose, come la distrazione, dissipazione o occultamento dei beni.

E’ bene osservare che grava sul fallito l’onere probatorio, per cui ove non si è saputo rendere conto del reperimento dei beni societari può essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell’occultamento, il tutto sempre che risulti accertata la pregressa esistenza dei beni societari.

Se non risulta accertato il pregresso possesso di beni non rinvenuti al fallimento manca il presupposto della certezza storica del dato da cui indurre la prova di responsabilità.

Del pari, il mancato deposito dei libri contabili non consente di configurare la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale prevista dal co. 2 dell’art 216 ove non sia provato il dolo di sottrarre o distruggere la documentazione contabile per recare pregiudizio ai creditori.

E’ legittimo chiedersi cosa accade nell’ ipotesi in cui il fallito giustifichi il mancato deposito dei libri contabili con una denunzia di furto e tale denunzia sia ritenuta falsa.

A parere dello scrivente se anche sussistono elementi concreti per ritenere falsa la denunzia di furto in quanto rappresentativa di fatti non rispondenti a realtà, tale circostanza non determina di per sé la prova del reato di bancarotta fraudolenta laddove non possa escludersi che la denunzia abbia avuto la sola finalità di occultare la mancanza delle scritture contabili piuttosto che strumentale a rendere impossibile la ricostruzione della contabilità e recare pregiudizio ai creditori.

Pertanto, ritenuta falsa la denunzia di furto va ritenuto falso anche il relativo contenuto, con la conseguenza che il fatto meramente omissivo della mancata tenuta contabilità integra gli estremi del reato meno grave di bancarotta semplice, previsto dall’art 217 R.D. 267/1942, e non già della bancarotta fraudolenta documentale .

Conformemente all’orientamento pacifico della Suprema Corte - qualora sia mancante o insufficiente l’indagine della strumentalità soggettiva della condotta di conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri o di arrecare un danno ai creditori e quella della finalizzazione della medesima condotta a non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio - la mera mancanza di libri e scritture contabili deve essere ricondotta nella bancarotta semplice, la cui pena è notevolmente inferiore rispetto al reato di bancarotta fraudolenta.

Avv. Michele Marchese

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di Avv. Michele Marchese

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