Anche i contribuenti `minimi` sono soggetti agli obblighi Intrastat


Come per i contribuenti `forfetari`, le ordinarie regole in tema di territorialità delle prestazioni di servizi sono applicabili anche ai contribuenti `minimi`
Anche i contribuenti `minimi` sono soggetti agli obblighi Intrastat
Negli ultimi anni, ed ancor più in questi mesi, si è assistito ad un gran vociare circa la volontà, espressa dai diversi Governi che variamente si sono succeduti nel tempo, di procedere, il più velocemente possibile, verso quella razionalizzazione e soprattutto "semplificazione" del sistema tributario a favore di imprese e professionisti (e, più in generale, di tutti i contribuenti) che, a parole, sembra sempre essere una delle priorità di tutti i nostri governanti.

In questa direzione ci si è sicuramente mossi quando è stato introdotto, dapprima, il cd. "regime dei minimi" (art. 27, co. 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) e successivamente, in tempi più recenti, con la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 56 e ss. della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), la disciplina prevista per il regime cd. "forfetario". Come molti ricorderanno, entrambi i regimi ora citati prevedono notevoli semplificazioni, quali il venir meno dell’obbligo della tenuta della contabilità, della liquidazione e relativo versamento dell’IVA, l’esonero dalla redazione degli Studi di Settore, il mancato assoggettamento all’IRAP, oltre, naturalmente, ad una tassazione ridotta, di gran lunga inferiore a quella ordinaria.

Tra le varie semplificazioni, e per quanto qui interessa a proposito dei contribuenti "minimi", l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, aveva avuto occasione di fornire chiarimenti in merito agli obblighi Intrastat degli stessi per le operazioni rese o ricevute da soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, precisando che per le prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter del Dpr 633/72, rese ad altri soggetti passivi Ue non sussiste alcun obbligo a carico dei contribuenti "minimi", in quanto anche tali operazioni sono soggette al regime speciale previsto per gli stessi.

Ora l’Agenzia torna sui propri passi con la recentissima Risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015 che, emessa a seguito di un interpello, tratta degli obblighi IVA scaturenti da un’attività di commercio elettronico svolta nei confronti di soggetti privati non residenti ed analizza gli adempimenti cui sono soggetti, in tale circostanza, i contribuenti "minimi". Tuttavia, non essendo prevista per gli stessi una normativa specifica, l’Agenzia prende le mosse da quanto stabilito dal Legislatore per i contribuenti "forfetari", per i quali vigono le ordinarie regole in tema di territorialità delle prestazioni di servizi ed arriva alla conclusione che le richiamate regole sono applicabili anche ai contribuenti "minimi", in quanto i due regimi in questione sono di fatto accomunati dalle stesse regole e semplificazioni contabili e con ciò "devono in parte ritenersi superati i chiarimenti resi in via interpretativa con la circolare n. 36/E del 21 giugno 2010".

In definitiva, e pur non essendo espressamente chiarito nella citata Risoluzione 75/E/2015, da più parti si ritiene che i contribuenti minimi (così come anche coloro che hanno aderito al regime forfetario) siano ora obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat anche per i servizi generici di cui all’art. 7-ter resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, quale naturale conseguenza dell’obbligo di applicare le ordinarie regole di territorialità alle prestazioni di servizi previste negli artt. 7-ter e seguenti.

E questo un pezzo della semplificazione tanto sbandierata è stato cancellato ...

Articolo del:


di Dott. Davide Andreazza

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse