Il riaddebito delle spese tra professionisti


La natura del riaddebito - La ripartizione delle spese comuni -
L’utilizzo in comune della segretaria
Il riaddebito delle spese tra professionisti
Accade piuttosto di frequente che i professionisti, procedano al riaddebito delle spese sostenute in nome proprio in quanto imputabili per una determinata quota ad altri professionisti che occupano i medesimi spazi e che decidono di ripartirsi le spese comuni soggetti.
Nelle predette fattispecie sorgono spesso dubbi in merito al trattamento da riservare ai predetti riaddebiti sotto il profilo della disciplina Iva.
La natura del riaddebito
Con la R.M. n.6/E del 11/2/1998 l’Amministrazione Finanziaria ha ribadito che, da un punto di vista civilistico, il rapporto intercorrente tra il soggetto attivo e quello passivo del riaddebito deve qualificarsi come mandato senza rappresentanza, mentre, ai fini Iva, l’operazione viene inquadrata nella fattispecie prevista all'art.3, terzo comma, DPR n.633/72, secondo cui le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
La successiva R.M. n.13/E del 18/2/1998, nel ribadire che il riaddebito costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi, ha altresì chiarito che mantiene la stessa natura intrinseca dell’operazione ricevuta dal mandatario e successivamente ribaltata al mandante.
La natura dell'operazione di riaddebito, infatti, si può interpretare in due modi:
1. come corrispettivo di un'obbligazione di fare, e quindi come prestazione di servizi generica, soggetta autonomamente a Iva e svincolata dalla natura della prestazione ricevuta dal mandatario;
2. ovvero si può ritenere che i servizi resi dal mandatario senza rappresentanza al proprio mandante siano della medesima tipologia di quelli ricevuti.
L’Amministrazione Finanziaria, con le pronunce in oggetto, ha condiviso quest’ultima interpretazione, che consente così di ritenere applicabile al riaddebito le medesime caratteristiche oggettive dell’operazione principale e, quindi, il regime di tassazione, con l'applicazione della stessa aliquota, ovvero quello di esenzione.
La ripartizione delle spese comuni
Il caso tipico è rappresentato dal professionista, proprietario dell’immobile ove svolge la propria attività, che ha affidato a due colleghi un locale ciascuno con possibilità di uso comune della sala d’attesa e dei servizi.
Per tali concessioni il professionista provvede ad operare un riparto delle relative spese (luce, gas, acqua, telefono), ivi comprese quelle concernenti la centralinista che svolge la sua attività anche a favore dei colleghi locatari.
I rapporti negoziali ipotizzabili in concreto, che possono dar luogo alla necessità di effettuare spese in comune, successivamente ripartibili, tra più contribuenti, sono i seguenti:
· professionista proprietario o locatario dell' immobile in cui opera che consente ad altri soggetti, in base ad un rapporto di comodato, locazione o di sublocazione, di utilizzare parte dell'immobile medesimo per lo svolgimento di attività imprenditoriali o di lavoro autonomo;
· più lavoratori autonomi (per esempio, professionisti non associati) che di comune accordo occupano un unico immobile, ripartendo le spese comuni.
Nel primo caso, con molte probabilità le fatture per l’acquisto di beni e servizi comuni verranno emesse nei confronti del soggetto titolare o locatario dell’immobile, il quale dovrà quindi provvedere alla ripartizione dei costi medesimi.
Qualora i fornitori dei beni e servizi emettessero fattura nei confronti di ciascun contribuente, non si porrebbero problemi in ordine al riparto dei costi, proprio perché non vi sarebbe necessità di ripartire alcunché. Nella generalità dei casi, invece, i documenti di costo vengono emessi nei confronti dell’"intestatario" dello studio, anche perché si tratta di servizi resi, per la gran parte, da imprese pubbliche o esercenti un pubblico servizio poco flessibili sotto il profilo amministrativo e che, perciò, difficilmente potrebbero acconsentire a fatturazioni singole in base al numero dei soggetti utilizzatori dei servizi medesimi.
Nel caso in cui più operatori occupino un unico immobile e procedano alla ripartizione di spese comuni (per es., si assume una sola centralinista, si divide il canone di locazione, ecc.) vi sarà un soggetto che assume l’onere dell’"intestazione" dei relativi contratti e rapporti giuridici, procedendo alla successiva ripartizione dei costi.
Con riferimento all’Iva, il primo problema che viene alla luce riguarda l’aliquota applicabile nel momento del riaddebito, qualora i servizi in comune siano assoggettati ad una aliquota diversa da quella ordinaria (per esempio, acqua ed energia elettrica, al 10%).
Anche in questo caso si richiama - seppur con riferimento ad un caso diverso ma con valutazioni che assumono carattere generale - quanto affermato con la circolare ministeriale n.26/450434 del 12/5/1990 secondo la quale:
"le prestazioni connesse con l’utilizzazione dell’immobile (ad es. quelle concernenti le somministrazioni di gas, energia elettrica, acqua, nonché quelle relative ai servizi condominiali) rese ai soci assegnatari dalle cooperative in questione sono da assoggettare all’Iva in base all’aliquota propria dei singoli servizi".

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di dr. Roberto Giovanetti

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