Portatori di un contrassegno invalidi: cosa si può fare


1. Contrassegno invalidi 2. Contrassegno invalidi europeo
3. Linee giurisprudenziali a sostegno del portatore 4. Sosta vietata: facoltà legittima
Portatori di un contrassegno invalidi: cosa si può fare
Il contrassegno invalidi è il permesso che consente alle persone con deambulazione sensibilmente ridotta e ai non vedenti di poter parcheggiare in appositi spazi dedicati ai disabili e di accedere a zone della città generalmente vietate al traffico.
L’autorizzazione deve essere rilasciata dal Comune di Residenza, una volta che il soggetto abbia presentato apposita richiesta, corredata dalla documentazione rilasciata dall’ASL.
Con il termine "contrassegno invalidi europeo 2015" si intende il permesso di parcheggio per disabili che, dal 2012 serve ad agevolare la mobilità stradale dei cittadini dell’Unione Europea con disabilità (validità in tutti i Paesi dell’UE). A partire dal 15 settembre 2015 dunque i vecchi contrassegni arancioni lasceranno il posto ai nuovi pass blu. In realtà la procedura ha trovato inizio già nel 2012 quando i Comuni Italiani hanno già provveduto in merito in caso di rinnovo. Il modello, che presenta numero identificativo, data di scadenza e riferimento dell’Ente che ha provveduto al rilascio, cambia nel formato (colore blu) e nel contenuto. In particolare, lo stesso indica il nominativo del soggetto interessato, la foto e la firma (sul retro a tutela della Privacy) . Si precisa che i titolari del contrassegno sono:
A) Persone con disabilità permanente, riconosciute «persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta»
B) Persone non vedenti
C) Persone con disabilità temporanea (circoscritta ai tempi di guarigione).
La detenzione di un contrassegno invalidi consente di:
- SOSTARE NELLE ZONE CONTRASSEGNATE DA STRISCE GIALLE ovvero con STRISCE BLU (MA SOLO SE SPECIFICATO DALLA SEGNALETICA O IN CASO DI TOTALE OCCUPAZIONE DEI POSTI RISERVATI AGLI INVALIDI!!!!
Si precisa, che è ormai orientamento giurisprudenziale consolidato che il parcheggio sulle strisce blu non esonera dal pagamento del cd. Grattino o ticket da parte del soggetto invalido.
Si riporta a tal proposito il noto principio di diritto "...... gli artt. 188, comma 3, c.d.s. e 11, comma 1, d.P.R. n. 503/1996., prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall’art. 4, comma 4, lett. d), c.d.s. (per il quale l’ente proprietario della strada può vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli’) che li considera alternativi". Non potendo invocarsi, a sostegno di una diversa interpretazione, l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili, poiché, dalla gratuità della sosta deriva un vantaggio meramente economico e non un vantaggio in termini di mobilità, che è invece favorita dalla concreta disponibilità delle aree di sosta (Cass. civ., sez. II, 05/10/2009, n. 21271).
- CIRCOLARE NELLE AREE GENERALMENTE NON CONSENTITE : ZTL, Pedonali Urbane, vie e corsie preferenziali in caso di blocco, sospensione e limitazione della circolazione.
Premessi tali cenni in merito alla materia in oggetto del presente articoli, è interessante riportare un recentissimo orientamento giurisprudenziale relativo alla costituzione di una scriminante a favore dei soggetti invalidi.
In particolare, l’esposizione del permesso di cui sopra consente l’esercizio di un diritto di natura universale, come piu’ volte espresso dalla Costituzione e dal Trattato di Nizza.
I principi di riferimento, infatti, non sono soltanto relativi alla Tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. ma soprattutto quelli relativi all’estrinsecazione della libera circolazione ( art. 16 Cost.) e alla vita di relazione. Tale permesso consente a tali soggetti deboli, in linea con la normativa europea, l’abbattimento delle discriminazioni e limitazioni osteggiate dagli art. 2 e 3 Cost.
Nel caso specifico, che qui interessa, va evidenziata una recentissima linea giurisprudenziale che afferma l’esistenza di una scriminante simile alla "esercizio di una facoltà legittima" laddove il soggetto titolare del diritto di cui si tratta parcheggi in zone di sosta vietata.
A ragionare con i principi di diritti, le scriminanti, in linea con il noto principio di non contraddizione del nostro ordinamento penale, facoltizzano o autorizzano comportamenti normalmente sanzionabili perché vietati dalla Legge.
Alla presenza di una causa di giustificazione individuata tassativamente dalla legge (recentemente di è discusso sulle scriminanti tacite o atipiche), pertanto, im comportamento si delinea come lecito perché una norma ricavabile dall’ordinamento tutto lo impone e/o consente.
L’ordinamento, in base al principio di non contraddizione, ritiene meritevoli di tutela alcuni interessi considerati prevalenti rispetto alla norma violata
Sub species, l’art. 4 della Legge 689/81 relativa alle specifiche sanzioni amministrative, si ispira ai tipici principi penali che connotano la scriminante dell’esercizio del diritto (" dispone: non risponde delle sanzioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’esercizio di una facoltà legittima).
Alle persone detentrici del contrassegno è consentita la sosta del veicolo al loro specifico servizio.
Vi è piu’, anche coloro che utilizzano autoveicoli per il trasporto di persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, devono vedere accordate le facilitazioni nello spostarsi e nel sostare nei centri abitati, a condizione che TALI VEICOLI NON COSTITUISCANO GRAVE INTRALCIO AL TRAFFICO ED EFFETTIVE SITUAZIONI DI PERICOLISITA’ ( Comportamenti valutabili ai fini delle sanzioni di cui all’art. 158,comma 1,2,3,).

Alla luce di tali considerazioni appena esposte, si individua la presenza di una scriminante dell’esercizio di una facoltà legittima (art. 4 L. 689/81) nei casi di parcheggio in sosta vietata, in assenza di intralcio grave al traffico o situazioni similari. Il Giudice di Pace di Palermo ha infatti affermato nel febbraio 2011 che "Sussiste la scriminante dell’esercizio di una facoltà ex art. 4, comma 1, L. n. 689/81, in caso di veicolo con contrassegno invalidi lasciato in sosta con le ruote sul marciapiede, se non sia accertato che detto veicolo abbia costituito grave intralcio al traffico ed effettive situazioni di pericolo per la circolazione."( Cfr.Cass. Civ. 1272/2008; 17689/2007; 21918/2006).

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di Avv. Maria Augusto

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