Crisi da sovraindebitamento


La composizione delle crisi da sovraindebitamento
Crisi da sovraindebitamento
Nato nel 2012 con la legge n.3 e perfezionato con il dm 202/2014 entrato in vigore il 28 gennaio di quest’anno, lo strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento è ormai a pieno regime.
Per sovraindebitamento non è da intendersi un generico stato di insolvenza: l’art. 6 co. 2 lett.a L.3/2012 lo descrive come "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"; diverso è invece lo stato di insolvenza che, secondo il parametro interpretativo discendente dall’art. 5 della Legge Fallimentare, si riferisce all’incapacità di far fronte a debiti contratti per esigenze diverse, che possono o meno coincidere con lo svolgimento dell’attività aziendale, trattandosi pertanto di una situazione di difficoltà non temporanea di adempiere regolarmente alle proprie obbligazione facendo ricorso a redditi immediatamente conseguibili.

Dunque lo squilibrio finanziario in sé non è dunque sufficiente a qualificare lo stato di sovraindebitamento, in quanto occorre che lo squilibrio determini o sia idoneo a determinare lo stato di insolvenza. Pertanto va accertata la mera difficoltà ad adempiere e non, come nel caso dell’insolvenza, l’impossibilità (anche futura) di soddisfare i creditori.
In fondo la ratio del legislatore è proprio quella di prevedere un accesso "a maglie larghe" alle procedure concorsuali di cui alla legge n.3/2012.
Sul piano soggettivo, invece, possono accedere alla procedura di sovraindebitamento i soggetti esclusi dal fallimento e dal concordato preventivo, che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta, quindi:
- Il consumatore (con debiti contratti a scopo estraneo alla propria attività imprenditoriale/professionale);
- Gli imprenditori commerciali sotto soglia (ovvero con attivo patrimoniale e ricavi lordi degli ultimi tre anni inferiori rispettivamente a 300.000 euro e 200.000 euro, nonché debiti totali alla data di deposito d’istanza di fallimento sotto 500.000 euro);
- Imprenditori individuali cancellati da oltre un anno dal registro delle imprese;
- I soci illimitatamente responsabili di società di persone e di capitali, sempre dopo un anno dalla cancellazione della relativa società dal registro delle imprese;
- Imprenditore agricolo, professionisti, artisti e associazioni professionali esclusi dal fallimento e dal concordato preventivo;
- Enti privati non commerciali che esercitano attività senza scopo di lucro;
- Eredi dell’imprenditore defunto che ha proseguito l’attività, ma solo nel caso abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario.

Tanto premesso il debitore, con l’assistenza di un professionista aderente all’O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi) non legato né al debitore né a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o liquidazione (gestore della crisi), può proporre ai propri creditori un accordo di composizione bonaria oppure un "piano del consumatore", strumento che consente di rinegoziare i propri debiti e di pagarli magari solo parzialmente.
Tale proposta, accompagnata da un’attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal gestore della crisi, dovrà essere depositata presso il Tribunale competente e, in presenza di tutti i presupposti fissati dalla legge, il Giudice emetterà un decreto di apertura della liquidazione con il quale nominerà un liquidatore, se non già nominato su proposta dell’O.C.C.; il liquidatore provvederà all’accertamento del passivo e alla successiva liquidazione dell’attivo.

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di dott.ssa Daniela Giordano

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