Dal 2016 in vigore il nuovo bilancio abbreviato


Dal prossimo anno entrerà in vigore la riforma del bilancio d'esercizio compreso quello in forma abbreviata. Non facciamoci trovare impreparati
Dal 2016 in vigore il nuovo bilancio abbreviato
Il D.Lgs. 139 del 18/08/2015 emanato in recepimento della Direttiva contabile n. 2013/34/UE pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29/06/2013, oltre che istituire il cosiddetto "bilancio super-semplificato " e destinato alle micro imprese (attivo patrimoniale inferiore ad €. 175.000, ricavi d’esercizio inferiori ad €. 350.000, e un numero di dipendenti inferiore a 5), di cui ne abbiamo ampiamente discusso nelle precedenti due circolari, è andato anche a modificare il bilancio ordinario e quello abbreviato.

In questa sede andremo ad analizzare le principali modifiche e/o integrazioni volute dal legislatore europeo in vigore dal 2016 e riguardanti il bilancio in forma abbreviata.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, la modifica di maggior rilievo riguarda le immobilizzazioni che andranno tutte indicate al netto dei fondi di ammortamento. Lo schema attuale, al contrario, prevede la loro esposizione al lordo con separata indicazione dei relativi fondi di ammortamento.

Le modifiche principali le ha invece subite il Conto economico. Nel nuovo schema è stata eliminata tutta la parte straordinaria classificata sotto la lettera "E) Proventi e oneri straordinari". In tale raggruppamento viene attualmente inserito:

Le plusvalenze, le minusvalenze, sopravvenienze sia attive che passive, derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è estranea all’attività tipica dell’impresa;
I componenti positivi e negativi relativi a precedenti esercizi;
Il risultato prodotto dalla variazione dei criteri di valutazione;

Se da una parte si può essere d’accordo con il legislatore per la scelta attuata in quanto gli schemi di conto economico sono ispirati ad una riclassificazione basata sulla natura del bene o del servizio e comunque sul principio che tutti i fatti accaduti incidono sull’esercizio dell’impresa, dall’altra mal si concilia con il principio di chiarezza che si vorrebbe venisse applicato a tutti i bilanci. Di certo è che il principio contabile OIC 12 (e non solo) dovrà essere riformato.

A prescindere dalle considerazioni personali, resta comunque l’impatto sul risultato operativo della società e la difficoltà di comparazione delle voci contenute nel bilancio 2015 con quelle del 2016.

Altre modifiche del conto economico riguardano essenzialmente i rapporti con controllate, collegate e controllanti.

Altra nota interessante è l’esplicita esclusione dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario. Se per il bilancio relativo al 2014 sussisteva qualche dubbio, ora viene perentoriamente affermato che "Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario."

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di dott. Antonio Gianni Baldon

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