Nuova APE


La nuova APE nell'acquisto e nella locazione degli immobili
Nuova APE
E’ stata ribadita l’obbligatorietà dell’APE (Attestato Prestazione Energetica) in caso di passaggio di proprietà o locazione onerosa dell’immobile. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, dovranno riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente.
La principale novità è l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.

Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento.
L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata la validità di 10 anni dell’APE.
Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

Il nuovo modello Ape
I cittadini, gli amministratori e gli agenti immobiliari, non appena il database nazionale Siape funzionerà a pieno regime, potranno confrontare, in termini di qualità e prestazione energetica, gli attestati provenienti da tutto lo Stivale.
L’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013; inoltre il certificatore che redige l’APE "deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di verificare i dati necessari alla sua predisposizione".
Relativamente alle sanzioni si richiama l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).

Quando è necessario
Nonostante i cambiamenti in atto, l’Ape continua ad essere obbligatorio, per gli edifici pubblici e privati, nei casi di compravendita, donazione, affitto, nuova costruzione o ristrutturazione importante. Una volta ottenuto il documento, può essere riutilizzato al bisogno per dieci anni, me deve essere aggiornato d’obbligo dopo una riqualificazione energetica dell’unità immobiliare, tale da cambiarne le performance dei consumi: ad esempio dopo la sostituzione dei serramenti, l’installazione di una nuova caldaia o di sistemi a energia rinnovabile. L’Ape decade anche se gli impianti tecnici (in particolare termici) presenti nell’edificio non sono sottoposti ad adeguata manutenzione.
Le nuove disposizioni in vigore da inizio ottobre cambiano le carte in tavola per le agenzie immobiliari che, per compilare gli annunci commerciali delle case da vendere o da affittare, devono seguire il format introdotto nell’allegato C delle linee guida. Grazie al modulo obbligatorio e uguale per tutti, gli annunci cambiano forma e contenuti, dando precise informazioni al potenziale cliente. L’obbligo non scatta solo per le agenzie immobiliari, ma anche per i mediatori e per i privati che seguono autonomamente l’affitto o la vendita di casa. Il format è stato pensato per sensibilizzare l’utente finale sui temi del risparmio energetico, fornendogli tutte le indicazioni necessarie per scegliere casa in modo ragionato, nell’ottica anche di un risparmio in bolletta.
Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà istituito dall’Enea entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto degli edifici.

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di Francesco Fiocco

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