Il Patent Box
Pubblicato sui siti del MISE e del MEF il decreto di attuazione del cosiddetto “Patent Box”
Lo scorso 29 luglio è apparso sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che rende operativo il credito d’imposta sulle spese in ricerca e sviluppo, il quale prevede delle agevolazioni fruibili da parte di tutte le imprese senza limiti di fatturato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Lo sgravio fiscale utilizzabile in compensazione è pari al 25% delle spese incrementali sostenute annualmente nel periodo 2015-2019, rispetto alla media realizzata nei tre anni precedenti. La quota è elevata al 50% per le spese relative all’impiego di personale qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con università o altri enti equiparati e con start-up innovative. L’investimento minimo per accedere allo sgravio fiscale è pari a 30 mila euro, mentre il beneficio massimo annuale è ammesso fino a 5 milioni di euro per ciascun soggetto.
La citata disposizione rientra nella strategia globale di "Finanza per la crescita" (varata nell’ultima Legge di Stabilità), insieme al "Patent Box". Di seguito, procediamo a un’analisi dettagliata di tale secondo importantissimo provvedimento.
L'articolo 1, commi 37 - 45, Legge 23 dicembre 2014, N. 190, come modificato dal Decreto Legge del 24 gennaio 2015, N. 3 ("Investment compact''), convertito con modifiche nella Legge 24 marzo 2015, N. 33, introduce anche nel nostro ordinamento un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno (software protetti), di brevetti industriali (concessi o in corso di concessione), di marchi (registrati o in corso di domanda), di disegni e modelli, nonché di informazioni, formule e processi (Know How) relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.
Con detto regime, il Governo intende perseguire i seguenti obiettivi:
- incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
- incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero;
- favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Occorre innanzitutto ricordare che la previsione di questo regime di tassazione agevolata si pone in linea di continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna), ed è conforme ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale prevista per la tassazione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali (intangibles).
Per quanto concerne, in particolare, il rapporto con le raccomandazioni OCSE (Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5: 2014 Deliverables), le modalità di determinazione dell'agevolazione consentono di integrare il requisito di attività sostanziale ("substantial activity requirement'), che risponde a una finalità antielusiva di tutela della base imponibile degli Stati membri. Tale principio previene che il reddito venga delocalizzato mediante artifici, dai Paesi dove il valore è staro creato, ai Paesi caratterizzati da una fiscalità agevolata.
Secondo l'interpretazione emersa in sede OCSE, misure di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali sono conformi al predetto principio a condizione che sussista il c.d. nexus approach, in virtù del quale deve esistere un collegamento diretto tra le spese sostenute per il bene immateriale e il reddito derivante dall'utilizzo del bene immateriale stesso. In conformità al nexus approach, la quota parte di reddito che può beneficiare del regime agevolato è determinata mediante un procedimento indiretto dal rapporto tra spese sostenute per il bene immateriale e totalità delle spese sostenute dal contribuente.
Ma andiamo per ordine e vediamo chi sono innanzitutto i soggetti destinatari della norma.
L'articolo 2 del Decreto prevede che possano esercitare l'opzione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, inclusi quelli non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a condizione che siano comunque residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. In tal caso, l'agevolazione compete per i redditi derivanti dai beni immateriali compresi nel patrimonio della stabile organizzazione.
Riassumendo, dunque, il regime del Patent Box può essere scelto da tutti gli imprenditori soggetti al reddito d’impresa (IRES - IRAP) che svolgono attività di R&S (Ricerca e Sviluppo). Ovverossia:
- Imprese commerciali
- Imprese industriali
- Imprese estere con stabile organizzazione in Italia.
Rimangono esclusi solo i professionisti, le società semplici, le associazioni professionali e tutte le imprese assoggettate a procedure concorsuali.
L’opzione è irrevocabile per cinque anni e può essere rinnovata a scadenza. L'esplicita previsione della possibilità di rinnovo dell'opzione distingue ulteriormente il regime in questione dal credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (citato in introduzione), caratterizzando il primo come norma di sistema.
A regime l'opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce. Relativamente ai primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (cioè, 2015 e 2016), l'opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini che saranno indicati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia. Tale comunicazione avrà validità per il periodo d'imposta stesso nel quale è comunicata e per i quattro esercizi successivi.
Inoltre, l'opzione non va necessariamente esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali detenuti dai soggetti beneficiari.
In dettaglio, i redditi derivanti dai beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo nelle seguenti misure:
I) Nel 2015, primo anno di applicazione della normativa, viene prevista una riduzione della tassazione pari al 30%, con il risultato di avere un’aliquota impositiva di circa il 21%;
II) Nel 2016, la diminuzione aumenta al 40% (imposte al 18% circa);
III) Dal 2017 si va a regime con imposizione pari alla metà, ossia IRES/IRAP pari al 15% circa.
Da notare che nell’ipotesi in cui si verifichino, durante il periodo opzionato, delle operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento), si trasferisce contestualmente anche il diritto al Patent Box in capo al soggetto finale risultante dall’operazione di fusione, scissione, conferimento.
Tra le attività di Ricerca e Sviluppo rientrano tutti i programmi protetti da copyright, il design, la ricerca fondamentale e applicata, le ricerche e i costi di consulenza I.P. (Intellectual Property), incluse pure la tutela e l’anticontraffazione, nonché pubblicità, comunicazione, marketing, presentazione e promozione direttamente riferibili al bene immateriale.
Il Decreto contiene la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ''qualificate" il cui esercizio è condizione imprescindibile per l’effettiva fruizione dell'agevolazione. Al riguardo, viene chiarito che le attività di R&S relative a un determinato bene immateriale possono anche non essere state materialmente esercitate nel periodo di imposta in cui, in concreto, si fruisce dell'agevolazione dei redditi derivanti dal medesimo bene, essendo sufficiente che tali attività siano state comunque esercitate nei periodi di imposta precedenti. E', peraltro, sempre necessario che si tratti di attività di ricerca e sviluppo direttamente collegate al bene da esse "generato"; tale verifica va, quindi, condotta separatamente, bene per bene.
E' pure irrilevante il luogo di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo (anche all'estero); fermi restando i limiti imposti dalla norma nelle modalità di calcolo in caso di attività svolte da società estere del gruppo.
L'articolo 6 del Decreto chiarisce, poi, l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità. In particolare, per quanto concerne le opere dell'ingegno (come appena rimarcato), circoscrive l'ambito di applicazione al software protetto da copyright poiché in tal senso si esprimono le Linee Guida dell’OCSE. Il Decreto chiarisce che per la definizione di tali tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione, si debba fare riferimento alle norme nazionali, estere e comunitarie, nonché alle norme contenute nei trattati e nelle convenzioni in materia di proprietà industriale e intellettuale, applicabili nel relativo territorio di protezione, in ragione del fatto che i beni immateriali oggetto del regime in argomento sono, non solo quelli tutelati in Italia, ma anche quelli tutelati in un qualsiasi Paese estero in base alle norme ivi applicabili.
Infine, l'articolo specifica che, ai fini dell'agevolazione, i beni immateriali collegati da vincoli di complementarietà e utilizzati congiuntamente per la finalizzazione di un solo processo/prodotto, si considerano un unico bene immateriale. E' il caso, a esempio, del modello di un'autovettura che concerne più brevetti.
La normativa specifica, altresì, che il reddito agevolabile è sia quello derivante dall’utilizzo indiretto che da quello diretto, all’uopo precisando alcuni importanti distinguo.
Per quanto riguarda il primo (concessione in licenza), è agevolato il reddito (ossia i canoni incassati per la concessione della licenza) al netto dei costi diretti e indiretti rilevanti fiscalmente.
Anche i danni da risarcimento per la contraffazione di beni immateriali, risarciti nelle controversie (giudiziali o stragiudiziali), rientrano nel Patent Box.
Nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, è necessario individuare il contributo economico di ciascuno di quelli che ha concorso a formare il reddito o la perdita. Tale contributo economico può essere positivo o negativo, a seconda delle specifiche fattispecie. Il contributo economico consiste in un reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito rinveniente dall'attività svolta dal contribuente. La scelta di prevedere l’applicabilità del beneficio fiscale anche in queste ipotesi risponde all'esigenza di attribuire ai soggetti che sfruttano direttamente i beni immateriali lo stesso beneficio che otterrebbero laddove licenziassero i medesimi beni a terzi.
Tale approccio, di fatto, assume l'esistenza di un ramo d'azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente. Pertanto, ai fini della normativa in esame, è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile, onde identificare la quota di reddito agevolabile. Ai fini della determinazione del contributo economico, diventerà necessaria la preventiva conclusione di un accordo (ruling) in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate conforme a quanto previsto in materia di transfer pricing, provvedendo a predisporre un dossier completo contenente i documenti, i calcoli e i pareri atti a comprovare i risultati raggiunti.
Da rimarcare che la procedura di ruling si applica anche per i rapporti infragruppo; pertanto, nel caso in cui i redditi relativi ai beni immateriali siano realizzati mediante operazioni infragruppo, l’agevolazione spetterà a condizione che i predetti redditi siano determinati in funzione della citata procedura di ruling stabilita in tutte le ipotesi di utilizzo diretto. Il ruling è, infatti, sempre obbligatorio nell’utilizzo diretto.
Nei casi in cui si prevede l'attivazione della procedura di ruling di standard internazionale, in deroga a tale normativa generale che prevede la decorrenza dell'accordo con l'Agenzia delle Entrale a partire dal periodo d'imposta nel quale l'accordo è stato stipulato, l'opzione per il regime di tassazione agevolata in parola ha valenza dal periodo d'imposta durante il quale è presentata la richiesta di ammissione alla predetta procedura di ruling internazionale. In particolare, il Decreto chiarisce che qualora non si raggiunga un accordo per la determinazione del reddito con il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale si è fatta richiesta di ammissione alla procedura di ruling internazionale, i soggetti beneficiari sono in ogni caso tenuti a determinare il reddito secondo le regole ordinarie. Tuttavia, al fine di consentire ai soggetti obbligati alla definizione della procedura di ruling (cosi come accade ai soggetti che non sono obbligati a presentare l'istanza di ruling), l'accesso al beneficio fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling, restando ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa "a favore", laddove ne ricorrano tutti i termini di legge.
Considerata l’innegabile complessità di tale procedura, il nostro consiglio è quello di rivolgersi sempre a dei commercialisti iscritti all’Ordine (onde avere massima copertura assicurativa), che siano in particolare esperti di fiscalità internazionale, magari richiedendo anche che svolgano il loro lavoro di concerto con l’eventuale professionista aziendale di I.P., in grado di fornire tutti quegli indispensabili pareri tecnici sull’effettivo valore dei differenti beni immateriali.
Per contro, occorre anche evidenziare come il Decreto stabilisca che la procedura di ruling applicabile alle PMI (ossia tutte le aziende con un fatturato inferiore ai cinquanta milioni) potrà essere definita secondo delle modalità semplificate, le quali verranno però specificate in un prossimo apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il contributo economico sarà determinato tenendo conto degli standard internazionali dell’OCSE, con particolare riferimento alle regole in materia di transfer pricing. Tali imprese dovranno in ogni caso essere in grado di poter monitorare e dimostrare il collegamento fra le spese e il reddito.
Il Decreto, infatti, prevede che vi sia sempre un adeguato sistema di rilevazione delle spese e dei redditi, contabile o extracontabile, atto a dimostrare il diretto collegamento tra le attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali, nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile.
Ciò detto, riepiloghiamo i vari step relativi all’utilizzo interno (diretto) nell’attività dell’impresa, titolare dei diritti sui beni immateriali.
Occorre primariamente identificare, per ciascun singolo bene:
- al numeratore, i costi qualificati (spese di R&S direttamente riferite al bene immateriale);
- al denominatore, i costi complessivi (tutte le spese di R&S sostenute per il bene immateriale + il costo di acquisizione + i canoni di licenza + i costi infragruppo).
Una volta ricavata detta frazione (costi qualificati fratto costi complessivi), per ottenere il reddito agevolabile si procede moltiplicandola per il reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale. Come già prima precisato, detto reddito si dovrà sempre valutare applicando i criteri previsti dalla normativa in materia di transfer pricing.
Ai fini delle determinazione del valore del numeratore del predetto coefficiente (costi qualificati), si considerano tutti i costi afferenti le attività di ricerca e sviluppo che sono state svolte direttamente dal contribuente, da università o enti di ricerca e organismi equiparati, e da società, incluse le start-up innovative, diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo.
ln linea con quanto risulta dal Documento OCSE, laddove si afferma: ''Where a payment is made through a related party to an unrelated party without any margin, the payment will be included in qualifying expenditures" (par. F, Outsourcing), il valore dei costi qualificati da indicare al numeratore può essere incrementato dei costi afferenti alle attività di ricerca e sviluppo, addebitati da società infragruppo, per la quota degli stessi che rappresenta un mero riaddebito di costi sostenuti da tali società infragruppo nei confronti di soggetti terzi per l'effettuazione delle predette attività di ricerca e sviluppo. In linea con il medesimo principio, il valore del numeratore può essere incrementato dei costi concernenti le attività di R&S per Io sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento dei beni immateriali, sostenuti dal contribuente nell'ambito di accordi di ripartizione dei costi, nel limite dei proventi costituiti dal riaddebito ai partecipanti dei costi di sviluppo, mantenimento e accrescimento.
Il denominatore del rapporto è, invece, costituito dall'importo del numeratore determinato come sopra, maggiorato dai costi derivanti da operazioni infragruppo e dal costo di acquisizione (incluso il costo della licenza) del bene intangibile.
In aggiunta a quanto precede, ai fini del calcolo del coefficiente per la determinazione della quota del reddito agevolabile, il valore del numeratore può essere ulteriormente incrementato di un importo corrispondente alla differenza tra il valore complessivo del denominatore del predetto rapporto (totale dei costi di sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni intangibili agevolabili), e il valore del numeratore come sopra individuato (costi di sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni intangibili agevolabili per attività di ricerca e sviluppo effettuata direttamente o per il tramite di soggetti terzi indipendenti, inclusi i riaddebiti visti), nei limiti tuttavia del 30% di quest'ultimo valore (c.d. up-lift).
Di conseguenza, il numeratore e il denominatore del rapporto non differiscono per natura dei costi ivi indicati, ma soltanto per il diverso computo delle spese di R&S derivanti da rapporti con consociate, nonché di quelle relative alle acquisizioni degli immateriali.
ln ragione della suddetta composizione degli elementi del coefficiente per la determinazione del reddito agevolabile, risulta pertanto evidente che qualora le spese di sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni intangibili agevolabili siano solo quelle relative ad attività di ricerca e sviluppo effettuate direttamente dal contribuente o effettuate da soggetti terzi indipendenti (università, centri di ricerca e altri soggetti indipendenti), la quota di reddito agevolabile sarà pari all'intero importo del reddito derivante dall'utilizzo di tali beni (infatti, in questo caso il valore del coefficiente risulterà pari a uno).
Inoltre, nel Documento OCSE si afferma che i costi da considerare nel calcolo del rapporto sono quelli sostenuti nel periodo di riferimento, a prescindere dal regime fiscale e dal trattamento contabile.
Al fine di consentire alle imprese di approntare adeguati sistemi di tracking and tracing dei costi e dei ricavi legati ai singoli I.P., è stato previsto che, nella fase iniziale di ingresso nel regime, le imprese determinino il coefficiente, che è cumulativo e che prende in considerazione sia i costi sostenuti a partire dall'ingresso nel regime preferenziale, sia quelli sostenuti antecedentemente, considerando i costi qualificati complessivi come grandezze aggregate, vale a dire senza distinzione per singolo IP. Ciò in considerazione della circostanza che, anteriormente all'entrata nel regime preferenziale, i sistemi di rilevazione di costi e ricavi non consentono di operare quella tracciatura e, quindi, di rilevare quel legame fra costi, I.P. e ricavi, richiesto dal nexus approach, come raccomandato nelle Linee Guida dell’OCSE.
Conseguentemente, fintantoché nel quadriennio di riferimento si hanno annualità senza tracking and tracing, e annualità con tracking and tracing, il coefficiente cumulativo dovrà essere determinato considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate. Solo quando in tutto il quadriennio di riferimento i costi qualificati e i costi complessivi saranno rilevati secondo i criteri di tracking and tracing richiesti dal nexus approach, il coefficiente potrà essere determinato per singolo I.P.
Un’altra importante agevolazione concessa dalla normativa è quella afferente la detassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione degli intangibles.
Il Decreto stabilisce che non concorrono a formare il reddito complessivo le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali, entro la chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione (vale a dire: cessione nel 2016, termine del reinvestimento al 31.12.2018).
Attenzione che, secondo il tenore letterale della norma, occorrerà reinvestire il 90% dell’intero corrispettivo ricavato dalla cessione del bene, e non il 90% del valore della plusvalenza. Ciò significa che, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, il valore della somma da reinvestire sarà superiore a quello della plusvalenza detassata. Considerato lo spirito dell’intero Decreto, questa scelta del Legislatore, francamente, non ci convince affatto.
Altra importante annotazione: si parla di manutenzione e sviluppo; ergo, non rientrano tra i reinvestimenti qualificati le somme destinate all'acquisto di altri beni immateriali.
Nel caso in cui la cessione venga effettuata nei confronti di una società appartenente al medesimo gruppo, il contribuente avrà la possibilità di concordare preventivamente nell'ambito di una procedura di ruling di standard internazionale, il prezzo di cessione infragruppo e la conseguente plusvalenza.
Tuttavia, occorre altresì evidenziare come la normativa (successivamente, articolo 12) stabilisca che la determinazione del contributo economico dei beni immateriali alla produzione del reddito d'impresa debba essere effettuata nell'ambito dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate previsto dall'articolo 8 del Decreto Legge 30 settembre 2003, N. 269. Rientra nell'ambito di applicazione del ruling su base opzionale, la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali (nonché la determinazione delle plusvalenze), realizzati nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
Qualora la condizione per l'esenzione della plusvalenza non sia realizzata entro il termine previsto, il recupero a tassazione avviene nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica la cessione, mediante una variazione in aumento pari all'importo della plusvalenza che non ha concorso alla formazione del reddito imponibile nel periodo d'imposta di realizzazione.
In conclusione, si propongono alcuni semplici esempi onde evidenziare gli effettivi importantissimi risparmi di imposta che possono essere validamente ottenuti mediante una corretta applicazione della normativa qui in esame.
Per praticità di esposizione, ipotizziamo di essere nell’esercizio 2017 (ossia, a regime: tassazione pari al 50%).
Esempio di utilizzo indiretto, mediante concessione in licenza del bene immateriale
Reddito derivante dai canoni: 1.200.000 (100.000 / mese)
Costi diretti: 200.000
Costi indiretti: 100.000
La formula è: ricavi da canoni - costi diretti e indiretti = reddito agevolabile x imposta agevolata = risparmio fiscale.
Ossia: 1.200.000 - 200.000 - 100.000 = 900.000 x 15% (circa) = 135.000 (risparmio fiscale nell’anno).
Esempio di utilizzo diretto del bene immateriale
Ricavi da prodotti intangibles: 100.000.000
Costi qualificati: 5.000.000
Costi complessivi: 7.000.000
Reddito beni immateriali: 5% dei ricavi = 5.000.000 (soggetto a procedura di ruling)
Applicando la formula avremo:
5.000.000 / 7.000.000 = 71% (0,71) X 5.000.000 = 3.550.000 X 15% (circa) = 532.500 (risparmio fiscale dell’anno).
Esempio plusvalenze da cessione
Corrispettivo da cessione intangibles: 10.000.000
Residuo fondo ammortamento: 4.000.000
Plusvalenza: 10.000.000 - 4.000.000 = 6.000.000
Importo da reinvestire nei 2 anni successivi per avere la detassazione al 100% della plusvalenza:
90% di 10.000.000 = 9.000.000
Qui la formula è immediata: posto che la plusvalenza è completamente detassata, le imposte eventualmente dovute sulla stessa (IRES + IRAP) risultano essere integralmente risparmiate.
Pertanto: 6.000.000 X 29.5% (circa) = 1.770.000 (risparmio fiscale).
La citata disposizione rientra nella strategia globale di "Finanza per la crescita" (varata nell’ultima Legge di Stabilità), insieme al "Patent Box". Di seguito, procediamo a un’analisi dettagliata di tale secondo importantissimo provvedimento.
L'articolo 1, commi 37 - 45, Legge 23 dicembre 2014, N. 190, come modificato dal Decreto Legge del 24 gennaio 2015, N. 3 ("Investment compact''), convertito con modifiche nella Legge 24 marzo 2015, N. 33, introduce anche nel nostro ordinamento un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno (software protetti), di brevetti industriali (concessi o in corso di concessione), di marchi (registrati o in corso di domanda), di disegni e modelli, nonché di informazioni, formule e processi (Know How) relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.
Con detto regime, il Governo intende perseguire i seguenti obiettivi:
- incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
- incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero;
- favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Occorre innanzitutto ricordare che la previsione di questo regime di tassazione agevolata si pone in linea di continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna), ed è conforme ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale prevista per la tassazione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali (intangibles).
Per quanto concerne, in particolare, il rapporto con le raccomandazioni OCSE (Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5: 2014 Deliverables), le modalità di determinazione dell'agevolazione consentono di integrare il requisito di attività sostanziale ("substantial activity requirement'), che risponde a una finalità antielusiva di tutela della base imponibile degli Stati membri. Tale principio previene che il reddito venga delocalizzato mediante artifici, dai Paesi dove il valore è staro creato, ai Paesi caratterizzati da una fiscalità agevolata.
Secondo l'interpretazione emersa in sede OCSE, misure di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali sono conformi al predetto principio a condizione che sussista il c.d. nexus approach, in virtù del quale deve esistere un collegamento diretto tra le spese sostenute per il bene immateriale e il reddito derivante dall'utilizzo del bene immateriale stesso. In conformità al nexus approach, la quota parte di reddito che può beneficiare del regime agevolato è determinata mediante un procedimento indiretto dal rapporto tra spese sostenute per il bene immateriale e totalità delle spese sostenute dal contribuente.
Ma andiamo per ordine e vediamo chi sono innanzitutto i soggetti destinatari della norma.
L'articolo 2 del Decreto prevede che possano esercitare l'opzione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, inclusi quelli non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a condizione che siano comunque residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. In tal caso, l'agevolazione compete per i redditi derivanti dai beni immateriali compresi nel patrimonio della stabile organizzazione.
Riassumendo, dunque, il regime del Patent Box può essere scelto da tutti gli imprenditori soggetti al reddito d’impresa (IRES - IRAP) che svolgono attività di R&S (Ricerca e Sviluppo). Ovverossia:
- Imprese commerciali
- Imprese industriali
- Imprese estere con stabile organizzazione in Italia.
Rimangono esclusi solo i professionisti, le società semplici, le associazioni professionali e tutte le imprese assoggettate a procedure concorsuali.
L’opzione è irrevocabile per cinque anni e può essere rinnovata a scadenza. L'esplicita previsione della possibilità di rinnovo dell'opzione distingue ulteriormente il regime in questione dal credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (citato in introduzione), caratterizzando il primo come norma di sistema.
A regime l'opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce. Relativamente ai primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (cioè, 2015 e 2016), l'opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini che saranno indicati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia. Tale comunicazione avrà validità per il periodo d'imposta stesso nel quale è comunicata e per i quattro esercizi successivi.
Inoltre, l'opzione non va necessariamente esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali detenuti dai soggetti beneficiari.
In dettaglio, i redditi derivanti dai beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo nelle seguenti misure:
I) Nel 2015, primo anno di applicazione della normativa, viene prevista una riduzione della tassazione pari al 30%, con il risultato di avere un’aliquota impositiva di circa il 21%;
II) Nel 2016, la diminuzione aumenta al 40% (imposte al 18% circa);
III) Dal 2017 si va a regime con imposizione pari alla metà, ossia IRES/IRAP pari al 15% circa.
Da notare che nell’ipotesi in cui si verifichino, durante il periodo opzionato, delle operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento), si trasferisce contestualmente anche il diritto al Patent Box in capo al soggetto finale risultante dall’operazione di fusione, scissione, conferimento.
Tra le attività di Ricerca e Sviluppo rientrano tutti i programmi protetti da copyright, il design, la ricerca fondamentale e applicata, le ricerche e i costi di consulenza I.P. (Intellectual Property), incluse pure la tutela e l’anticontraffazione, nonché pubblicità, comunicazione, marketing, presentazione e promozione direttamente riferibili al bene immateriale.
Il Decreto contiene la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ''qualificate" il cui esercizio è condizione imprescindibile per l’effettiva fruizione dell'agevolazione. Al riguardo, viene chiarito che le attività di R&S relative a un determinato bene immateriale possono anche non essere state materialmente esercitate nel periodo di imposta in cui, in concreto, si fruisce dell'agevolazione dei redditi derivanti dal medesimo bene, essendo sufficiente che tali attività siano state comunque esercitate nei periodi di imposta precedenti. E', peraltro, sempre necessario che si tratti di attività di ricerca e sviluppo direttamente collegate al bene da esse "generato"; tale verifica va, quindi, condotta separatamente, bene per bene.
E' pure irrilevante il luogo di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo (anche all'estero); fermi restando i limiti imposti dalla norma nelle modalità di calcolo in caso di attività svolte da società estere del gruppo.
L'articolo 6 del Decreto chiarisce, poi, l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità. In particolare, per quanto concerne le opere dell'ingegno (come appena rimarcato), circoscrive l'ambito di applicazione al software protetto da copyright poiché in tal senso si esprimono le Linee Guida dell’OCSE. Il Decreto chiarisce che per la definizione di tali tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione, si debba fare riferimento alle norme nazionali, estere e comunitarie, nonché alle norme contenute nei trattati e nelle convenzioni in materia di proprietà industriale e intellettuale, applicabili nel relativo territorio di protezione, in ragione del fatto che i beni immateriali oggetto del regime in argomento sono, non solo quelli tutelati in Italia, ma anche quelli tutelati in un qualsiasi Paese estero in base alle norme ivi applicabili.
Infine, l'articolo specifica che, ai fini dell'agevolazione, i beni immateriali collegati da vincoli di complementarietà e utilizzati congiuntamente per la finalizzazione di un solo processo/prodotto, si considerano un unico bene immateriale. E' il caso, a esempio, del modello di un'autovettura che concerne più brevetti.
La normativa specifica, altresì, che il reddito agevolabile è sia quello derivante dall’utilizzo indiretto che da quello diretto, all’uopo precisando alcuni importanti distinguo.
Per quanto riguarda il primo (concessione in licenza), è agevolato il reddito (ossia i canoni incassati per la concessione della licenza) al netto dei costi diretti e indiretti rilevanti fiscalmente.
Anche i danni da risarcimento per la contraffazione di beni immateriali, risarciti nelle controversie (giudiziali o stragiudiziali), rientrano nel Patent Box.
Nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, è necessario individuare il contributo economico di ciascuno di quelli che ha concorso a formare il reddito o la perdita. Tale contributo economico può essere positivo o negativo, a seconda delle specifiche fattispecie. Il contributo economico consiste in un reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito rinveniente dall'attività svolta dal contribuente. La scelta di prevedere l’applicabilità del beneficio fiscale anche in queste ipotesi risponde all'esigenza di attribuire ai soggetti che sfruttano direttamente i beni immateriali lo stesso beneficio che otterrebbero laddove licenziassero i medesimi beni a terzi.
Tale approccio, di fatto, assume l'esistenza di un ramo d'azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente. Pertanto, ai fini della normativa in esame, è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile, onde identificare la quota di reddito agevolabile. Ai fini della determinazione del contributo economico, diventerà necessaria la preventiva conclusione di un accordo (ruling) in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate conforme a quanto previsto in materia di transfer pricing, provvedendo a predisporre un dossier completo contenente i documenti, i calcoli e i pareri atti a comprovare i risultati raggiunti.
Da rimarcare che la procedura di ruling si applica anche per i rapporti infragruppo; pertanto, nel caso in cui i redditi relativi ai beni immateriali siano realizzati mediante operazioni infragruppo, l’agevolazione spetterà a condizione che i predetti redditi siano determinati in funzione della citata procedura di ruling stabilita in tutte le ipotesi di utilizzo diretto. Il ruling è, infatti, sempre obbligatorio nell’utilizzo diretto.
Nei casi in cui si prevede l'attivazione della procedura di ruling di standard internazionale, in deroga a tale normativa generale che prevede la decorrenza dell'accordo con l'Agenzia delle Entrale a partire dal periodo d'imposta nel quale l'accordo è stato stipulato, l'opzione per il regime di tassazione agevolata in parola ha valenza dal periodo d'imposta durante il quale è presentata la richiesta di ammissione alla predetta procedura di ruling internazionale. In particolare, il Decreto chiarisce che qualora non si raggiunga un accordo per la determinazione del reddito con il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale si è fatta richiesta di ammissione alla procedura di ruling internazionale, i soggetti beneficiari sono in ogni caso tenuti a determinare il reddito secondo le regole ordinarie. Tuttavia, al fine di consentire ai soggetti obbligati alla definizione della procedura di ruling (cosi come accade ai soggetti che non sono obbligati a presentare l'istanza di ruling), l'accesso al beneficio fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling, restando ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa "a favore", laddove ne ricorrano tutti i termini di legge.
Considerata l’innegabile complessità di tale procedura, il nostro consiglio è quello di rivolgersi sempre a dei commercialisti iscritti all’Ordine (onde avere massima copertura assicurativa), che siano in particolare esperti di fiscalità internazionale, magari richiedendo anche che svolgano il loro lavoro di concerto con l’eventuale professionista aziendale di I.P., in grado di fornire tutti quegli indispensabili pareri tecnici sull’effettivo valore dei differenti beni immateriali.
Per contro, occorre anche evidenziare come il Decreto stabilisca che la procedura di ruling applicabile alle PMI (ossia tutte le aziende con un fatturato inferiore ai cinquanta milioni) potrà essere definita secondo delle modalità semplificate, le quali verranno però specificate in un prossimo apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il contributo economico sarà determinato tenendo conto degli standard internazionali dell’OCSE, con particolare riferimento alle regole in materia di transfer pricing. Tali imprese dovranno in ogni caso essere in grado di poter monitorare e dimostrare il collegamento fra le spese e il reddito.
Il Decreto, infatti, prevede che vi sia sempre un adeguato sistema di rilevazione delle spese e dei redditi, contabile o extracontabile, atto a dimostrare il diretto collegamento tra le attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali, nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile.
Ciò detto, riepiloghiamo i vari step relativi all’utilizzo interno (diretto) nell’attività dell’impresa, titolare dei diritti sui beni immateriali.
Occorre primariamente identificare, per ciascun singolo bene:
- al numeratore, i costi qualificati (spese di R&S direttamente riferite al bene immateriale);
- al denominatore, i costi complessivi (tutte le spese di R&S sostenute per il bene immateriale + il costo di acquisizione + i canoni di licenza + i costi infragruppo).
Una volta ricavata detta frazione (costi qualificati fratto costi complessivi), per ottenere il reddito agevolabile si procede moltiplicandola per il reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale. Come già prima precisato, detto reddito si dovrà sempre valutare applicando i criteri previsti dalla normativa in materia di transfer pricing.
Ai fini delle determinazione del valore del numeratore del predetto coefficiente (costi qualificati), si considerano tutti i costi afferenti le attività di ricerca e sviluppo che sono state svolte direttamente dal contribuente, da università o enti di ricerca e organismi equiparati, e da società, incluse le start-up innovative, diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo.
ln linea con quanto risulta dal Documento OCSE, laddove si afferma: ''Where a payment is made through a related party to an unrelated party without any margin, the payment will be included in qualifying expenditures" (par. F, Outsourcing), il valore dei costi qualificati da indicare al numeratore può essere incrementato dei costi afferenti alle attività di ricerca e sviluppo, addebitati da società infragruppo, per la quota degli stessi che rappresenta un mero riaddebito di costi sostenuti da tali società infragruppo nei confronti di soggetti terzi per l'effettuazione delle predette attività di ricerca e sviluppo. In linea con il medesimo principio, il valore del numeratore può essere incrementato dei costi concernenti le attività di R&S per Io sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento dei beni immateriali, sostenuti dal contribuente nell'ambito di accordi di ripartizione dei costi, nel limite dei proventi costituiti dal riaddebito ai partecipanti dei costi di sviluppo, mantenimento e accrescimento.
Il denominatore del rapporto è, invece, costituito dall'importo del numeratore determinato come sopra, maggiorato dai costi derivanti da operazioni infragruppo e dal costo di acquisizione (incluso il costo della licenza) del bene intangibile.
In aggiunta a quanto precede, ai fini del calcolo del coefficiente per la determinazione della quota del reddito agevolabile, il valore del numeratore può essere ulteriormente incrementato di un importo corrispondente alla differenza tra il valore complessivo del denominatore del predetto rapporto (totale dei costi di sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni intangibili agevolabili), e il valore del numeratore come sopra individuato (costi di sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni intangibili agevolabili per attività di ricerca e sviluppo effettuata direttamente o per il tramite di soggetti terzi indipendenti, inclusi i riaddebiti visti), nei limiti tuttavia del 30% di quest'ultimo valore (c.d. up-lift).
Di conseguenza, il numeratore e il denominatore del rapporto non differiscono per natura dei costi ivi indicati, ma soltanto per il diverso computo delle spese di R&S derivanti da rapporti con consociate, nonché di quelle relative alle acquisizioni degli immateriali.
ln ragione della suddetta composizione degli elementi del coefficiente per la determinazione del reddito agevolabile, risulta pertanto evidente che qualora le spese di sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni intangibili agevolabili siano solo quelle relative ad attività di ricerca e sviluppo effettuate direttamente dal contribuente o effettuate da soggetti terzi indipendenti (università, centri di ricerca e altri soggetti indipendenti), la quota di reddito agevolabile sarà pari all'intero importo del reddito derivante dall'utilizzo di tali beni (infatti, in questo caso il valore del coefficiente risulterà pari a uno).
Inoltre, nel Documento OCSE si afferma che i costi da considerare nel calcolo del rapporto sono quelli sostenuti nel periodo di riferimento, a prescindere dal regime fiscale e dal trattamento contabile.
Al fine di consentire alle imprese di approntare adeguati sistemi di tracking and tracing dei costi e dei ricavi legati ai singoli I.P., è stato previsto che, nella fase iniziale di ingresso nel regime, le imprese determinino il coefficiente, che è cumulativo e che prende in considerazione sia i costi sostenuti a partire dall'ingresso nel regime preferenziale, sia quelli sostenuti antecedentemente, considerando i costi qualificati complessivi come grandezze aggregate, vale a dire senza distinzione per singolo IP. Ciò in considerazione della circostanza che, anteriormente all'entrata nel regime preferenziale, i sistemi di rilevazione di costi e ricavi non consentono di operare quella tracciatura e, quindi, di rilevare quel legame fra costi, I.P. e ricavi, richiesto dal nexus approach, come raccomandato nelle Linee Guida dell’OCSE.
Conseguentemente, fintantoché nel quadriennio di riferimento si hanno annualità senza tracking and tracing, e annualità con tracking and tracing, il coefficiente cumulativo dovrà essere determinato considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate. Solo quando in tutto il quadriennio di riferimento i costi qualificati e i costi complessivi saranno rilevati secondo i criteri di tracking and tracing richiesti dal nexus approach, il coefficiente potrà essere determinato per singolo I.P.
Un’altra importante agevolazione concessa dalla normativa è quella afferente la detassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione degli intangibles.
Il Decreto stabilisce che non concorrono a formare il reddito complessivo le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali, entro la chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione (vale a dire: cessione nel 2016, termine del reinvestimento al 31.12.2018).
Attenzione che, secondo il tenore letterale della norma, occorrerà reinvestire il 90% dell’intero corrispettivo ricavato dalla cessione del bene, e non il 90% del valore della plusvalenza. Ciò significa che, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, il valore della somma da reinvestire sarà superiore a quello della plusvalenza detassata. Considerato lo spirito dell’intero Decreto, questa scelta del Legislatore, francamente, non ci convince affatto.
Altra importante annotazione: si parla di manutenzione e sviluppo; ergo, non rientrano tra i reinvestimenti qualificati le somme destinate all'acquisto di altri beni immateriali.
Nel caso in cui la cessione venga effettuata nei confronti di una società appartenente al medesimo gruppo, il contribuente avrà la possibilità di concordare preventivamente nell'ambito di una procedura di ruling di standard internazionale, il prezzo di cessione infragruppo e la conseguente plusvalenza.
Tuttavia, occorre altresì evidenziare come la normativa (successivamente, articolo 12) stabilisca che la determinazione del contributo economico dei beni immateriali alla produzione del reddito d'impresa debba essere effettuata nell'ambito dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate previsto dall'articolo 8 del Decreto Legge 30 settembre 2003, N. 269. Rientra nell'ambito di applicazione del ruling su base opzionale, la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali (nonché la determinazione delle plusvalenze), realizzati nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
Qualora la condizione per l'esenzione della plusvalenza non sia realizzata entro il termine previsto, il recupero a tassazione avviene nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica la cessione, mediante una variazione in aumento pari all'importo della plusvalenza che non ha concorso alla formazione del reddito imponibile nel periodo d'imposta di realizzazione.
In conclusione, si propongono alcuni semplici esempi onde evidenziare gli effettivi importantissimi risparmi di imposta che possono essere validamente ottenuti mediante una corretta applicazione della normativa qui in esame.
Per praticità di esposizione, ipotizziamo di essere nell’esercizio 2017 (ossia, a regime: tassazione pari al 50%).
Esempio di utilizzo indiretto, mediante concessione in licenza del bene immateriale
Reddito derivante dai canoni: 1.200.000 (100.000 / mese)
Costi diretti: 200.000
Costi indiretti: 100.000
La formula è: ricavi da canoni - costi diretti e indiretti = reddito agevolabile x imposta agevolata = risparmio fiscale.
Ossia: 1.200.000 - 200.000 - 100.000 = 900.000 x 15% (circa) = 135.000 (risparmio fiscale nell’anno).
Esempio di utilizzo diretto del bene immateriale
Ricavi da prodotti intangibles: 100.000.000
Costi qualificati: 5.000.000
Costi complessivi: 7.000.000
Reddito beni immateriali: 5% dei ricavi = 5.000.000 (soggetto a procedura di ruling)
Applicando la formula avremo:
5.000.000 / 7.000.000 = 71% (0,71) X 5.000.000 = 3.550.000 X 15% (circa) = 532.500 (risparmio fiscale dell’anno).
Esempio plusvalenze da cessione
Corrispettivo da cessione intangibles: 10.000.000
Residuo fondo ammortamento: 4.000.000
Plusvalenza: 10.000.000 - 4.000.000 = 6.000.000
Importo da reinvestire nei 2 anni successivi per avere la detassazione al 100% della plusvalenza:
90% di 10.000.000 = 9.000.000
Qui la formula è immediata: posto che la plusvalenza è completamente detassata, le imposte eventualmente dovute sulla stessa (IRES + IRAP) risultano essere integralmente risparmiate.
Pertanto: 6.000.000 X 29.5% (circa) = 1.770.000 (risparmio fiscale).
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