JOBS ACT: novità su apprendistato


Tipologie contrattuali di apprendistato, caratteristiche comuni ai contratti, analisi dei contratti, incentivi, sanzioni
JOBS ACT: novità su apprendistato
Il decreto 81/2015 (comunemente chiamato Jobs Act) atto a "riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazione e produttivo" ha rivisto anche il contratto di apprendistato.

Tale contratto è per definizione il contratto finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, anche se in alcuni casi è estendibile senza limite di età, ed è per sua natura un contratto a tempo indeterminato

Attualmente sono previste tre tipologie contrattuali di apprendistato:
- Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore
- Apprendistato professionalizzante
- Apprendistato di alta formazione e ricerca.

Dal punto di vista sistematico il contratto di apprendistato presenta delle caratteristiche comuni per le tre tipologie:
È un contratto in forma scritta a tempo indeterminato di durata almeno di 6 mesi.
Può essere un contratto a tempo determinato qualora il datore di lavoro svolga un’attività in cicli stagionali.
Contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Il piano formativo individuale é predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il contratto prosegue come nomale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Vi è la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è' finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.
C’è la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
Definizione: l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (ed il certificato di specializzazione tecnica superiore) é strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione.

Requisiti: si può ricorrere a questa tipologia di contratto, in tutti i settori di attività, con i giovani i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire ma non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

Durata: una novità importante consiste nella possibilità di stipulare il contratto di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, con giovani iscritti già dal secondo anno del percorso di istruzione secondaria superiore, finalizzate all’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dagli attuali regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

Regolamentazione: la disciplina dei profili nomativi dell’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione, è rimessa alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano ma in assenza di regolamentazione regionale la disciplina per l’attivazione di tali contratti è rimessa al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. In particolare il datore di lavoro che intende stipulare tale tipologia contrattuale dovrà un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo schemi ben definiti, che definiscono il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro durante il periodo scolastico.

Novità importanti anche sulla formazione.
Formazione esterna: si svolge nell’istituzione formativa dove è iscritto lo studente e non è retribuita. L’ammontare complessivo delle ore di formazione esterna non può essere superiore al 60% dell’orario scolastico per il secondo anno ed al 50% per gli anni successivi.
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, invece, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% della retribuzione dovuta.

Apprendistato professionalizzante
Viene confermata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante prevista dal D.L. 76/2013 e successive integrazioni, che hanno definito un quadro di regole finalizzato a consentire ai datori di lavoro di avere una maggiore certezza circa il momento in cui la formazione di base e trasversale deve intendersi obbligatoria.

Requisiti: è un contratto di lavoro a contenuto formativo rivolto ai giovani tra i 18 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (sino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno).

Durata: questo contratto può durare al massimo 3 anni, 5 per le professioni artigiane individuate dalla contrattazione collettiva.

Regolamentazione: il contratto è basato sulla formazione che si articola in:

formazione tecnico-professionale, a cura dell’impresa (durata e modalità di erogazione sono stabilite a livello nazionale dai contratti collettivi o dagli accordi interconfederali),

formazione di base e trasversale, di competenza delle Regioni.

Apprendistato per lavoratori disoccupati e in mobilità
Rispetto al passato, viene limitata la possibilità di apprendistato solo per i soggetti che percepiscono l’indennità di mobilità ed il trattamento di disoccupazione, vengono quindi esclusi i soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

Confermato che non vi sono limiti di età per i lavoratori i quanto l’unico requisito è esclusivamente quello della percezione della prestazione di sostegno del reddito. Unica differenza è che a tali lavoratori non iene applicata possibilità di recesso ai sensi dell’articolo 2118 c.c. (che prevede la possibilità che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso previsto dal contratto collettivo applicato) ma si applicano le regole in materia di licenziamento individuale essendo un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Requisiti: tale tipologia contrattuale è rimasta invariata relativamente ai settori di applicazione e i limiti anagrafici dei soggetti che possono essere assunti, il contratto può essere stipulato in tutti i settori di attività, dai datori di lavoro pubblici e privati per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca nonché il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, con soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

Regolamentazione: il funzionamento di tale tipologia contrattuale presenta analogie con il contratto di apprendistato di primo livello: il datore di lavoro sottoscrive un protocollo d’intesa con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, o con l’ente di ricerca, secondo uno schema definito dal Ministero delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Istruzione che stabilisce l’entità e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Con il protocollo si stabilisce anche il numero di crediti formativi riconoscibili a ciascun studente per la formazione a carico del datore di lavoro entro il massimo di sessanta.

La formazione esterna è svolta dall’istituzione formativa a cui è iscritto lo studente e, di norma, non può superare il 60% dell’orario ordinamentale.

Novità: esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per quanto attiene la parte della formazione svolta nella istituzione formativa, mentre per le ore a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta se avesse lavorato.

La regolamentazione e la durata dell’apprendistato è rimessa alle regioni per i profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Incentivi
Salvo le eccezioni espressamente previste da specifiche disposizioni dai contratti collettivi, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi.

Tale vantaggio si aggiunge al minor costo del lavoratore derivante dal sottoinquadramento, ovvero da una riduzione della retribuzione eventualmente prevista per una figura analoga qualificata, nonché della riduzione della retribuzione per le ore di formazione per l’apprendistato professionale e di alta formazione.

Rimane il regime contributivo agevolato vigente in materia di apprendistato, nonché il diritto alle agevolazioni per ulteriori dodici mesi in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro (con esclusione dei lavoratori percettori di indennità di mobilità o disoccupazione).

Sanzioni
Confermato il regime sanzionatorio dal D.Lgs. 167/2011. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità cui è preordinato il contratto di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione agevolata e quella dovuta con il riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di sanzioni per omessa contribuzione.

In caso si rilevi inadempimento nell’erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo adotta un provvedimento di disposizione assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

Articolo del:


di Lanza Federica

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