Come compensare i debiti con Equitalia - parte 1


Il debito verso Equitalia per tributi erariali può essere estinto mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse
Come compensare i debiti con Equitalia - parte 1
E’ possibile estinguere il debito delle cartelle di pagamento relativo a tributi erariali ed oneri accessori mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse.
Per fare ciò, bisogna utilizzare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, il modello F24 Accise utilizzando il codice tributo RUOL.

Se il pagamento si riferisce solo ad una parte delle somme dovute, il contribuente può dichiarare, a mezzo di uno specifico modulo, l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise e indicare a quale parte del debito erariale imputare il pagamento.
In tal caso, la scelta dei debiti da compensare deve essere effettuata entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel oppure contestualmente, se il contribuente presenta il modello F24 Accise agli sportelli dell’Agente della riscossione.

Non è possibile utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Successivamente si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili.
Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi della cosiddetta "compensazione orizzontale", relativa a tributi di diversa tipologia effettuata nel modello F24. Resta esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione "verticale", che interviene nell’ambito dello stesso tributo.

L’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
La sanzione è commisurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato. Per fare un esempio, in presenza di un debito di 30.000 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 15.000 euro, il 50% del debito. Nel caso di compensazione pari a 20.000 euro la sanzione sarà sempre di 15.000 euro. Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all’ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per 70.000 euro e di compensazione per 30.000 euro, la sanzione è pari a 30.000 euro.

Le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere pagate anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti.
Il credito deve essere certificato e l’estinzione del debito a ruolo è comunque condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione.
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti contattami.
Dott. Stefano Bonaldo
http://www.studioconsulenzabonaldo.it/

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