Droghe leggere: patteggiamento


La pena applicata per le droghe leggere con sentenza irrevocabile emessa prima del 25.02.2014 può essere annullata e rideterminata in sede di esecuzione
Droghe leggere: patteggiamento
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 25.02.2015 che ha dichiarato incostituzionale la Legge Fini Giovanardi, per le droghe leggere (tabelle II e IV) si è determinato il ritorno alla più favorevole previgente normativa di cui all’art 73 co. 4 del Dpr 309/1990, con la conseguenza che per le droghe leggere attualmente devono applicarsi le sanzioni della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 a euro 77.468 anziché le più gravi sanzioni della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26000 a euro 260000.

Resta salvo che qualora il fatto contestato, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità si applica la pena della reclusione prevista dal comma 5 dell’art 73 che prevede la pena della reclusione da sei a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente affrontato la questione della pena applicata a seguito di sentenza di patteggiamento irrevocabile; intervenuta prima della predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 ( Cass Sent. 15.09.2015 n. 37107).

Tale pena è da considerarsi illegale e, pertanto, il condannato (ma anche il P.M quale garante dell’applicazione della legge) può proporre incidente di esecuzione, per consentire al giudice di intervenire sul giudicato e irrogare la pena legale più lieve.

La Cassazione ha ritenuto estensibile al caso in esame l’applicazione dell’art 188 delle disposizioni di attuazione al c.p.p che consente, in fase esecutiva, di superare il giudicato sulla pena patteggiata, riconoscendo la continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze.

Consegue che anche laddove la sentenza sia passata in giudicato, il condannato che abbia patteggiato la pena sui più elevati limiti edittali previsti all’epoca della legge dichiarata incostituzionale, può attivarsi con lo strumento dell’incidente di esecuzione per sottoporre al giudice un nuovo accordo di pena quantificata in base agli attuali criteri di legge.

E’ opportuno, pertanto, che il condannato avanzi incidente di esecuzione per ottenere l’applicazione della pena giusta cioè meno afflittiva, pur quando la pena concretamente irrogata dal Giudice di cognizione sia compresa entro i limiti di pena ora vigenti, in quanto la sentenza è basata su un accordo nullo perché legato a parametri di pena ritenuti illegali.

In caso di mancato accordo o qualora il P.M. resta inerte, il giudice dell’esecuzione può ugualmente accogliere la richiesta del condannato o provvedere autonomamente alla rideterminazione della pena, finanche concedendogli la sospensione condizionale della pena esclusa dal precedente accordo in ragione dei più elevati limiti di pena.

Resta inteso che il giudice dell’esecuzione potrà esercitare il proprio giudizio esclusivamente sulla pena, non potendo rimettere in discussione l’esistenza del fatto, la sua configurabilità come reato e la responsabilità del condannato.

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di Avv. Michele Marchese

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