Sanatoria bolli auto – Regione Lombardia


Con la Legge Regionale n. 20/2015, la Regione Lombardia da modo agli automobilisti morosi di pagare il bollo auto senza maggiorazioni
Sanatoria bolli auto – Regione Lombardia
La Regione Lombardia, con Legge Regionale n. 20/2015 ha avviato una campagna di definizione agevolata delle posizioni relative alle tasse automobilistiche non pagate o pagate parzialmente.

Tutti i proprietari o utilizzatori, siano essi persone fisiche che giuridiche, possono accedere alla sanatoria a patto di pagare integralmente il dovuto, senza sanzioni né interessi, entro la data del 31/03/2016, il tutto senza necessità di presentare alcuna istanza.

L’agevolazione è estesa alle annualità non pagate o pagate parzialmente, ricomprese tra il 1999 e il 2014, sono quindi incluse:
- le annualità dal 1999 al 2009 per le quali sono già state emesse le cartelle esattoriali;
- le annualità dal 2010 al 2012 per le quali sono già stati emessi atti di accertamento;
- le annualità 2013 e 2014 non ancora oggetto di controllo.

L’anno 2015 è escluso, pertanto eventuali ritardi saranno sanati con l’aggiunta di sanzioni ed interessi.

Sono inoltre escluse le annualità per le quali sono state emesse cartelle esattoriali e che per le quali, alla data dell’11/07/2015, siano già state avviate procedure di carattere esecutivo mobiliare o immobiliare (pignoramenti, vendite, ecc.) e per rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato.

Da sottolineare che Regione Lombardia ha disposto la sospensione di tutti i ruoli coattivi in carico ad Equitalia, in modo da evitare l’attivazione di nuovi provvedimenti cautelari o il passaggio a interventi esecutivi.

I pagamenti potranno essere effettuati:
- per le annualità dal 1999 al 2009: unicamente presso le Agenzie automobilistiche e delegazioni ACI convenzionate con Regione Lombardia, in quanto ha provveduto la stessa Regione Lombardia alla sospensione dei ruoli;
- per le annualità dal 2010 al 2014: Poste Italiane, Tabaccherie abilitate, ricevitorie SISAL, Agenzie Pratiche automobilistiche, Delegazioni ACI autorizzate, on-line presso Banca Intesa, nel Portale Tributi di Regione Lombardia o tramite www.aci.it

Il caso più complesso che merita un approfondimento è sicuramente quello relativo alle cartelle esattoriali per le quali siano stati effettuati pagamenti rateali.

Le istruzioni di Regione Lombardia recitano:
"In caso di rateizzazioni già concesse e ancora in corso, si procede come segue:

1. se l’importo già corrisposto (inteso come somma di tassa + sanzione + interessi + spese) copre quanto dovuto a titolo di tassa, la posizione è considerata già regolarizzata; per la differenza non si fa luogo al rimborso;

2. se, viceversa, l’importo già corrisposto (inteso come somma di tassa + sanzione + interessi + spese) non copre quanto dovuto a titolo di tassa, è necessario versare il saldo in unica soluzione entro il 31 marzo 2016."

Non è chiaro a chi debba essere fatto il pagamento delle differenza ancora a debito, come non è pacifico che le rateazioni iniziate prima della data di entrata in vigore del provvedimento rientrino in pieno nella somma dei pagamenti effettuati a riduzione del capitale, anche perché nel successivo paragrafo dedicato ai rimborsi, viene testualmente precisato che "Gli importi corrisposti prima dell’entrata in vigore della norma a titolo di sanzioni, interessi e spese non possono essere oggetto di rimborso." Si vorrebbe dire che dovremmo calcolare le sanzioni, interessi e spese pro-rata per ogni rata pagata prima dell’11/07/2015 e scorporare l’importo dal totale pagato?

Altro dubbio da chiarire: nel caso il contribuente, in assenza di rateazione, abbia pagato un acconto ad Equitalia, l’importo viene considerato? E come viene considerato se pagato prima dell’11/07/2015?

Articolo del:


di Dott. Antonio Gianni Baldon

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