Così vicini, così lontani


I rapporti di vicinato e la Legge
Così vicini, così lontani
Nella società di oggi, ma anche in quella di ieri e dell’altro ieri, la vicinanza di comunità di persone è stata spesso fonte di conflitto più che di condivisione.
L’innato senso della proprietà e dell’esclusività insito nell’essere umano, infatti, ha alimentato non pochi contrasti tra le comunità limitrofe, che vedono la presenza dei propri confinanti più come un’invasione che come un’opportunità di scambio e di arricchimento.
Ma andando al di là delle analisi sociologiche, che per quanto stimolanti non interessano in questa sede, va detto che il nostro ordinamento si è naturalmente preso cura di disciplinare questi aspetti della vita quotidiana, che sono tutt’altro che secondari.
Il Codice Civile stabilisce in proposito un principio cardine fondamentale, ovvero che il proprietario ha diritto pieno ed esclusivo di godere e di disporre delle proprie cose, seppur entro i limiti imposti dalla Legge (art. 832 c.c.); ed infatti già all’articolo successivo troviamo un contemperamento altrettanto basilare, ovvero la statuizione secondo cui l’esercizio del proprio diritto di proprietà finalizzato soltanto ad arrecare molestia ad altri non è consentito (si pensi al caso di scuola del vicino che abita al piano di sopra e che per disturbare il sonno del suo rivale sposta i propri mobili con gran frastuono alle 4 del mattino..).
Riassumendo, dunque, il nostro ordinamento ci consente di fare nella nostra proprietà ciò che più ci aggrada purché il nostro comportamento non vada a ledere le facoltà altrettanto tutelate del nostro vicino.
Declinando questi principi in quelle che sono le occasioni più frequenti di possibile contrasto tra persone confinanti, si potrà allora ricordare la disciplina normativa di quelle che vengono definite in termine tecnico immissioni e che altro non sono se non le possibili interferenze (odorose, sonore, tattili –ad esempio scuotimenti-) che lo svolgimento della vita dei vicini può comportare nella nostra proprietà.
Utilizzando un criterio di assoluto buon senso ma di difficile interpretazione, la nostra legge (art. 844 c.c.) impone sul punto il limite della normale tollerabilità, che l’interpretazione giudiziale ha fotografato in questi concetti: si deve intendere per normale tollerabilità la sintesi tra criteri oggettivi di valutazioni dell’interferenza del vicino (ad esempio, in tema di suoni, i criteri legali che stabiliscono come intollerabile il superamento di un certa soglia di decibel) e criteri soggettivi (determinati dalla particolare natura sia dei luoghi che dei soggetti coinvolti; sempre restando in tema di immissioni sonore, va da sé che l’isolatezza dei luoghi in cui i suoni si manifestano può determinare una maggior tollerabilità, mentre d’altro canto l’età avanzata di chi subisce tali immissioni determina una minore tollerabilità, essendo le persone anziane maggiormente bisognose di tranquillità). La valutazione discrezionale che di tali criteri può dare ciascun magistrato rende tuttavia piuttosto ardua un netta presa di posizione su queste materie.
Altro motivo classico di lite tra confinanti è dato dalla costruzione di manufatti da parte di un soggetto che il dirimpettaio ritiene invasivi, in quanto o troppo vicini fisicamente o comunque lesivi della sua riservatezza.
In relazione al primo caso, ricordiamo la costruzione di muri di recinzione o la semina di alberi od arbusti; tipici della seconda eventualità sono invece l’apertura di finestre su pareti che insistono dalla casa altrui sul proprio terreno o anche la costruzione di terrazzi e ballatoi.
In questa materia, oltre ai principi generali dettati dal Codice Civile, che dedica una lunga serie di norme a queste fattispecie, identificando volta per volta distanze precise per ciascuna ipotesi (dall’art. 873 all’art. 899), bisogna considerare che i regolamenti locali delle singole amministrazioni comunali possono dettare regole diverse ed anche più restrittive.
Per concludere, si consideri che, anche se la Legge prevede i rimedi ed i criteri per risolvere i possibili contrasti che la vita in vicinanza inevitabilmente determina, molto spesso l’utilizzo del buon senso e della reciproca comprensione consentirà ai diretti interessati in primis ed eventualmente agli operatori del diritto di risolvere agilmente questioni talvolta sin troppo sopravvalutate.

Articolo del:


di Avv. Francesco Ferrando

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse