Debiti con Equitalia, una legge ti risolleva


E' attiva la 2012 la Legge Salva Suicidi che permette di negoziare la riduzione del debito personale anche con Equitalia
Debiti con Equitalia, una legge ti risolleva
Se un artigiano, un agricoltore, un commerciante o un semplice privato è schiacciato dai debiti, può risolverli appellandosi alla legge 3/2012 (detta anche Legge salva suicidi) che disciplina il piano di ristrutturazione del debito. Quanti sono stati finora i suicidi dovuti alla crisi economica e ai debiti accumulati per il fallimento di un’impresa o per aver perso il lavoro? Quante umiliazioni e preoccupazioni deve sopportare chi non riesce a saldare i propri debiti con le banche, con Equitalia o con i creditori privati? Se le persone avessero le necessarie informazioni, forse tante tragedie sarebbero evitate, Fisco facile si impegna a fare luce sull’esistenza di questa legge che finalmente aiuta chi ha perso tutto, ma si trova indebitato fino al collo. Anche molti professionisti del settore non conoscono bene la procedura.
Questa legge è alla base delle operazioni che permettono di aiutare tutte le persone che si rivolgono agli enti o ai professionisti qualificati, Commercialisti, Notai, Avvocati, per liberarsi una volta per tutte di un peso finanziario e psicologico che li opprime.

Come e quando si applica la legge: la legge si applica in quelle situazioni in cui il patrimonio del debitore non è sufficiente a coprire i debiti accumulati. Ma attenzione: questa situazione è anche quella di chi possiede un immobile che ha un valore superiore ai debiti, ma che a causa della crisi immobiliare viene svalutato. Ad esempio , la persona ha un debito di 100.000 €, possiede un immobile del valore di 120.000 € ma nessuno lo compra se non svendendolo. In questo caso è comunque possibile ricorrere alla legge e trattare con i creditori per ridurre notevolmente la somma da risarcire. Come opera il piano di risanamento: chi ha contratto un debito può rivolgersi al Tribunale di competenza per chiedere una ristrutturazione del debito. Il giudice nomina un Contabile che quantifica il valore complessivo dei debiti e quello delle proprietà possedute dal debitore. Il Contabile, quindi, propone ai creditori un piano di rientro, che però viene stabilito in base a quello che il debitore può realisticamente pagare! La proposta, poi, deve essere accettata almeno dal 60% dei creditori. Tutto questo è ovviamente possibile perché i creditori, soprattutto le banche, sono disposte a fare uno sconto sulle somme che devono recuperare per non perderle, quindi preferiscono diminuire l’importo del loro credito invece di non recuperarlo per niente. Addirittura Equitalia, che prima non permetteva tale sconto, consente oggi di ristrutturare i debiti diminuendo il valore di quanto le è dovuto del 30-40%.

Sovraindebitamento è quindi una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina una significativa difficoltà o incapacità di estinguere i debiti". Rientrano nella procedura molti casi, ad esempio: mancato pagamento delle rate del finanziamento, del mutuo, carte revolving e i vari prestiti effettuati da banche o da finanziarie. La novità degli ultimi mesi è che tale procedura può essere richiesta anche per i debiti pendenti con Equitalia o con altri agenti della riscossione, ed anche quando il creditore sia soltanto uno. I primi provvedimenti sono arrivati dal Tribunale di Busto Arstizio, che ha omologato con decreto del 15/9/2014 il piano di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da un cittadino ad Equitalia Nord. La somma accolta dal Giudice è di 11 mila euro a fronte di un debito di oltre 87 mila euro.

Cosa fare dunque: il cittadino debitore può avanzare una proposta al tribunale che, se accolta, diviene vincolante e deve essere necessariamente accettata dai creditori. Il ‘piano del consumatore’ deve essere redatto da un professionista (avvocato, commercialista o notaio) oppure da un Organo di Composizione della crisi e deve contenere le modalità di ristrutturazione del debito attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (articoli 8 e 9 della legge n. 3/2012). Il piano deve essere omologato entro 6 mesi dalla presentazione della proposta, depositata in Tribunale, previo accertamento da parte del Giudice dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012 e previa verifica dell'assenza di atti in frode ai creditori.

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di Dott. Giorgio Guandalini

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