Limiti della presentazione lista testi
Possibilità di presentazione della lista testa al rinvio della nuova udienza: remissione in termini
La presentazione della lista testi, di norma, avviene entro 7 giorni prima l'udienza fissata per il dibattimento, solitamente indicata nel decreto di citazione a giudizio.
Il termine è perentorio e non consente alcuna deroga.
Al suo scadere, la lista testimoniale diventa inammissibile.
Tuttavia, può accadere che, per diverse ragioni, l'udienza prevista nel decreto di citazione a giudizio venga slittata e rinviata o d'ufficio o in udienza
Orbene, la domanda che ci si pone è se tale rinvio determini un prolungarsi dei termini per la presentazione di tale lista, considerando possibile il deposito fino a sette giorni prima la nuova udienza fissata.
La Suprema Corte si è interrogata su tale questione è ne ha concluso la legittimità sancendo che, in caso di rinvio per i medesimi incombenti d'ufficio o in udienza, possa in effetti consentire un rinnovarsi dei termini per la presentazione della lista testimoniale.
Si veda l'orientamento consolidato casa.Sez. V, 03.06.04; id., 20.04.04, ced. 229138; id, Sez. V, 01.09.99; id. Sez. VI, 11.05.95 e, da ultimo, sentenza Cassazione Penale, Sez. II 14.10/26.11.2010 n° 42058.
Il termine è perentorio e non consente alcuna deroga.
Al suo scadere, la lista testimoniale diventa inammissibile.
Tuttavia, può accadere che, per diverse ragioni, l'udienza prevista nel decreto di citazione a giudizio venga slittata e rinviata o d'ufficio o in udienza
Orbene, la domanda che ci si pone è se tale rinvio determini un prolungarsi dei termini per la presentazione di tale lista, considerando possibile il deposito fino a sette giorni prima la nuova udienza fissata.
La Suprema Corte si è interrogata su tale questione è ne ha concluso la legittimità sancendo che, in caso di rinvio per i medesimi incombenti d'ufficio o in udienza, possa in effetti consentire un rinnovarsi dei termini per la presentazione della lista testimoniale.
Si veda l'orientamento consolidato casa.Sez. V, 03.06.04; id., 20.04.04, ced. 229138; id, Sez. V, 01.09.99; id. Sez. VI, 11.05.95 e, da ultimo, sentenza Cassazione Penale, Sez. II 14.10/26.11.2010 n° 42058.
Articolo del: