Il facial action coding system


Una metodologia per accertare l’attendibilità del contributi dichiarativi
Il facial action coding system
La Camera Penale di Belluno ha recentemente organizzato una conferenza (relatori: prof. Enzo Kermol dell’Università di Gorizia e dott.ssa Debora Coccarielli, psicologa forense di Vicenza) in cui è stato affrontato il tema della prova tecnico scientifica ed in particolare l’ambito delle c.d. prove di verità, ossia quei mezzi o strumenti tecnici, potenzialmente idonei a verificare la sincerità di chi renda dichiarazioni processualmente

Il F.A.C.S. è un metodo elaborato dalla psicologia americana che, partendo dalle conoscenze della comunicazione non verbale degli stati emotivi, è in grado verificare se una fonte dichiarativa possa essere o meno credibile ed attendibile. La sua scientificità discende da regole empiricamente controllabili che rispondono ai requisiti di rilevanza, nell’ottica della idoneità epistemologica, secondo principi di "evidence based" che sono definiti dalla giurisprudenza americana, oramai largamente riconosciuta anche dai Giudici italiani, come criteri "Daubert".

Le problematiche giuridico processuali da superare per rendere tale metodologia spendibile nell’ambito processul-penalistico nazionale riguardano la possibilità da parte del Giudice di poter esercitare un controllo diretto sul metodo, secondo criteri di affidabilità, nel rispetto alla tutela di libertà di autodeterminazione della persona a norma di quanto sancito dall’art. 188 c.p.p.. In altri termini, mentre nell’ambito del processo penale italiano sono vietate prove di verità come l’ipnosi, la narcoanalisi ed il poligrafo (c.d. macchina della verità) in quanto ritenute lesive della libertà morale della persona, la metodologia in esame appare compatibile con l’enunciato limite, poiché trattasi di un metodo non invasivo. L’esperto si limita, infatti, ad osservare a posteriori un filmato nel quale il dichiarante risponde a specifiche domande; lo schema elide ogni pressione psicologica ad eccezione di quella già insita nella dinamica del processo penale.

A ben vedere, però, il F.A.C.S. effettuato nei confronti dell’imputato potrebbe essere in contrasto con alcuni fondamentali diritti della difesa, quale la presunzione di innocenza, e/o il diritto a non collaborare, mentre meno problematica appare la sua applicazione nei confronti dei testimoni, soprattutto verso soggetti minori di età sentiti con modalità protetta. In ultima analisi, il F.A.C.S. non è un metodo di scoperta della menzogna tout court, ma genera, attraverso parametri oggettivi e qualitativi, indici emotivi che rilevano la corrispondenza o meno tra il dichiarato e l’emozione provata, consentendo al Giudice di avere a disposizione un ulteriore indizio, atto alla formazione del suo libero convincimento. Il F.A.C.S. può affiancarsi ad altri strumenti nati dagli sviluppi delle neuroscienze aventi validazione scientifica quali lo IAT e la RMF, applicati per la prima volta alcuni anni fa in due processi celebratisi avanti alla Corte di Assise d’Appello di Trieste (Sent. del 18 settembre 2009 n. 5 in Riv. Pen 2010 pg. 70 e ss) ed al Tribunale di Como (Sent. n. 536 del 20.05.2011 in Guida Dir., 5, 2012, 63 e ss). Nelle citate sentenze i Giudici hanno utilizzato i risultati delle perizie prodotte dalle parti per consolidare il proprio convincimento che unitamente agli altri elementi probatori costituisce il materiale per la redazione della motivazione.

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di avv. Tullio Tandura

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