Il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.c., II comma


Il sequestro conservativo richiesto dalla parte offesa: presupposti e possibilità di richiesta
Il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.c., II comma
Il sequestro conservativo é una misura cautelare reale disciplinata dall'art. 316 c.p.c. richiedibile da parte dello Stato o da parte della parte offesa, come nel caso disciplinato al secondo comma del medesimo articolo.

La p.o. ha la possibilità di richiederla solo al termine delle indagini e non prima.
Inoltre, dovrà provare la sussistenza del fu un boni iuris e del periculum in mora che consisteranno rispettivamente nella fondatezza delle ragioni vantate e nel rischio concreto del depauperamento delle garanzie.

Tuttavia, non si può certo chiedere alla parte offesa di ottenere una approfondita valutazione in ordine alla colpevolezza degli imputati e, infatti, si deve valutare l'esistenza del fumus in relazione alla sussistenza dei presupposti della colpevolezza.

Nel tempo la giurisprudenza ha modificato tale concetto. Inizialmente bastava dimostrare la presenza di un processo penale.
Oggi si valuteranno i presupposti della colpevolezza e la possibile fondatezza dell'imputazione.

La domanda avrà la forma di un`istanza che verrà proposta al pubblico ministero titolare del fascicolo e dell'indagine che deciderà sull'applicazione della misura cautelare.
Qualora esprimesse un parere negativo, si potrà attivare il vaglio del giudice per le indagini preliminari contestando il diniego.

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di avv. Irene Bonora

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