Parlamento al lavoro su costi black list
Alcuni emendamenti alla prossima Legge di Stabilità
Come apparso sui principali organi di informazione - e puntualmente pubblicato sul nostro sito: http://www.paolosoro.it/news/680/Fine-della-black-list-sullindeducibilita-dei-costi.html
un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 (in attesa del via libera da parte della Commissione Bilancio della Camera), prevede l’abrogazione della normativa sull’indeducibilità dei costi black list ex art. 110 del TUIR.
La relazione di accompagnamento si limita a un "copia/incolla" di quella a suo tempo predisposta per introdurre il Decreto Crescita e Internazionalizzazione, spiegando che le disposizioni inserite hanno lo scopo di favorire l’attività transnazionale delle aziende italiane, rendere il Paese maggiormente attraente per i soggetti esteri, nonché in generale agevolare l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea, tenendo altresì conto dei più recenti orientamenti emersi in sede di Ocse e di G20.
Il D.LGS. 147/2015 (entrato in vigore lo scorso 7 ottobre) è intervenuto sulla normativa previgente in argomento, con alcune disposizioni contenute nell’art. 5: Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale.
In particolare, è stata consentita la deducibilità delle spese entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati in base a operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate, in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, individuati in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
Due, quindi, le peculiarità cui prestare attenzione:
- il "valore normale", la cui esatta quantificazione appare tutt’altro che agevole;
- la "concreta esecuzione", che comporta un obbligo dimostrativo, anch’esso per nulla semplice.
Nel contempo, è stata eliminata la condizione che subordina la deducibilità di tali costi alla circostanza che l’impresa estera svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva.
Resta, peraltro, ferma l’individuazione delle giurisdizioni fiscali "paradisiache" in base al requisito dell’assenza di un adeguato scambio di informazioni.
Ebbene, con l’odierno emendamento (sempre che venga accolto così come presentato), viene sostanzialmente abrogata la disposizione in parola contenuta nel citato art. 110 del TUIR, risolvendo alla radice tutte le potenziali problematicità che si andrebbero inevitabilmente a dover affrontare, sia con riguardo alla quantificazione del "valore normale" di beni e servizi, sia con riferimento all’obbligo di dimostrazione afferente la "concreta esecuzione" delle operazioni economiche poste in essere con società black list.
A dispetto di quanto letto su alcune riviste specializzate, le quali hanno presentato questo emendamento come qualcosa di rivoluzionario e inaspettato, a noi viceversa pare un atto dovuto e inevitabile, perfettamente in linea con quanto raccomandato dall’OCSE; semmai, è parso strano che detta disposizione non fosse stata inserita fin dal sopra menzionato decreto dello scorso settembre.
In effetti, in un’epoca dove è diventato oramai alquanto improbabile reperire dei Paesi che non abbiano stipulato trattati internazionali bilaterali e/o convenzioni multilaterali, e dove l’Azione 6 del Progetto BEPS impone il divieto di non usare tali accordi in maniera fraudolenta (prevedendo pure un modello convenzionale standard per tutte le nazioni aderenti), continuare a dissertare in merito a Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni appare (quanto meno formalmente) davvero anacronistico. Certo, altra cosa è, poi, dare il via, nella pratica, alle comunicazioni automatiche previste dall’OCSE.
Restando in tema, un altro emendamento alla Legge di Stabilità non lesina di occuparsi anche dell’art. 167 del TUIR; ossia, della normativa CFC - Controlled Foreign Companies.
Il testo si interessa dell’individuazione degli Stati black list, prevedendo - come unico parametro cui fare riferimento - quello concernente l’aliquota d’imposta non sensibilmente inferiore (50%) rispetto a quella nazionale.
L’elemento relativo alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni verrebbe, dunque, definitivamente eliminato.
Sul punto, preme richiamare nuovamente il Decreto Crescita e Internazionalizzazione che, all’art. 8 (Disciplina delle controllate e delle collegate estere), si è preoccupato di legiferare anche relativamente al 167 del TUIR, rimandando, tra l’altro, a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, per l’indicazione dei criteri atti a determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione applicato.
Dopo di che, il successivo art. 10 dello stesso decreto (Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list), ha focalizzato l’attenzione proprio sulla presenza della duplice tipologia di liste: Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni e Paesi che hanno un livello di tassazione particolarmente favorevole.
La norma "settembrina", sostanzialmente, ha previsto l'emanazione di:
- una lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (lista utilizzata soprattutto per quanto concerne il trattamento dei redditi di natura finanziaria percepiti da soggetti non residenti, l'individuazione dei mercati regolamentati, etc.);
- una lista attinente quegli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e il cui regime impositivo non presenti delle aliquote sensibilmente inferiori a quelle italiane.
L’attuale emendamento, dunque, con la preventivata abrogazione del fattore "assenza di scambio di informazioni", fa acquisire particolare rilevanza alla precisa individuazione del livello effettivo di imposizione, che dovrà essere non sensibilmente inferiore rispetto a quello vigente in Italia.
La prima circostanza da chiarire in merito è quale tipologia di verifica occorra compiere per arrivare a individuare con precisione il grado di tassazione esistente. Sappiamo (fin dalla scorsa Legge di Stabilità) che con la locuzione "non sensibilmente inferiore" ci si intende riferire alla percentuale del 50%. Ciò, fine a sé stesso, peraltro, non è sufficiente. Resta la necessità di avere un’interpretazione Autentica che rassicuri quanto meno sul fatto di doversi rapportare alla "aliquota nominale", in generale. Parlare, infatti, di aliquota effettiva, specialmente con espresso riferimento a determinate giurisdizioni straniere, comporterebbe non poche difficoltà interpretative; vale a dire, proprio quel genere di problemi che il Legislatore sembrerebbe voler eliminare con gli emendamenti di cui qui si discute.
Per quanto concerne i tributi domestici, è comunque da tener presente che il previsto taglio dell’IRES slitterà al 2017 - altra recente notizia relativa all’emananda Legge di Stabilità:
http://www.paolosoro.it/news/683/Taglio-congelato-laliquota-Ires-resta-al-275-per-il-2016.html
Pertanto, dovremmo valutare le eventuali aliquote estere (e verificarne l’inclusione nel citato limite minimo del 50%), in funzione della percentuale di riferimento nazionale del 31% (tra IRES e IRAP), pur non dimenticando la possibile diminuzione a decorrere dal 2017, sempre che, giunti al dunque, anche l’anno prossimo il Governo non decida di prorogare ancor più oltre il taglio di aliquota in questione.
A proposito dell’imposizione tributaria vigente in Paesi esteri particolarmente noti al Fisco italiano, quale (per esempio) la Svizzera, si veda anche un’altra interessante "news":
http://www.paolosoro.it/news/686/In-Svizzera-diminuiscono-le-tasse-sulle-imprese.html
In conclusione, a parere di chi scrive, se con riferimento alla normativa del 110 TUIR (indeducibilità dei costi), si è correttamente reputato di cancellare definitivamente una previsione che - oltre tutto - implicava difficili interpretazioni soggettive afferenti il valore normale di beni e servizi, e la concreta esecuzione delle operazioni economiche, appare logico come, anche per l’applicazione della normativa CFC di cui al 167 TUIR, si decida analogamente di optare per il livello di imposizione nominale estera (non per la tassazione effettiva), il quale risulta essere fattore sufficientemente individuabile con semplicità e comunque scevro da soggettive valutazioni.
Questo, perlomeno, consiglia la logica; purtroppo, l’esperienza ci riporta alla mente una pletora di casi in cui la soluzione legislativa adottata (o, peggio, giurisprudenziale), sia stata tutt’altro che logicamente coerente.
Staremo a vedere...
un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 (in attesa del via libera da parte della Commissione Bilancio della Camera), prevede l’abrogazione della normativa sull’indeducibilità dei costi black list ex art. 110 del TUIR.
La relazione di accompagnamento si limita a un "copia/incolla" di quella a suo tempo predisposta per introdurre il Decreto Crescita e Internazionalizzazione, spiegando che le disposizioni inserite hanno lo scopo di favorire l’attività transnazionale delle aziende italiane, rendere il Paese maggiormente attraente per i soggetti esteri, nonché in generale agevolare l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea, tenendo altresì conto dei più recenti orientamenti emersi in sede di Ocse e di G20.
Il D.LGS. 147/2015 (entrato in vigore lo scorso 7 ottobre) è intervenuto sulla normativa previgente in argomento, con alcune disposizioni contenute nell’art. 5: Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale.
In particolare, è stata consentita la deducibilità delle spese entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati in base a operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate, in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, individuati in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
Due, quindi, le peculiarità cui prestare attenzione:
- il "valore normale", la cui esatta quantificazione appare tutt’altro che agevole;
- la "concreta esecuzione", che comporta un obbligo dimostrativo, anch’esso per nulla semplice.
Nel contempo, è stata eliminata la condizione che subordina la deducibilità di tali costi alla circostanza che l’impresa estera svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva.
Resta, peraltro, ferma l’individuazione delle giurisdizioni fiscali "paradisiache" in base al requisito dell’assenza di un adeguato scambio di informazioni.
Ebbene, con l’odierno emendamento (sempre che venga accolto così come presentato), viene sostanzialmente abrogata la disposizione in parola contenuta nel citato art. 110 del TUIR, risolvendo alla radice tutte le potenziali problematicità che si andrebbero inevitabilmente a dover affrontare, sia con riguardo alla quantificazione del "valore normale" di beni e servizi, sia con riferimento all’obbligo di dimostrazione afferente la "concreta esecuzione" delle operazioni economiche poste in essere con società black list.
A dispetto di quanto letto su alcune riviste specializzate, le quali hanno presentato questo emendamento come qualcosa di rivoluzionario e inaspettato, a noi viceversa pare un atto dovuto e inevitabile, perfettamente in linea con quanto raccomandato dall’OCSE; semmai, è parso strano che detta disposizione non fosse stata inserita fin dal sopra menzionato decreto dello scorso settembre.
In effetti, in un’epoca dove è diventato oramai alquanto improbabile reperire dei Paesi che non abbiano stipulato trattati internazionali bilaterali e/o convenzioni multilaterali, e dove l’Azione 6 del Progetto BEPS impone il divieto di non usare tali accordi in maniera fraudolenta (prevedendo pure un modello convenzionale standard per tutte le nazioni aderenti), continuare a dissertare in merito a Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni appare (quanto meno formalmente) davvero anacronistico. Certo, altra cosa è, poi, dare il via, nella pratica, alle comunicazioni automatiche previste dall’OCSE.
Restando in tema, un altro emendamento alla Legge di Stabilità non lesina di occuparsi anche dell’art. 167 del TUIR; ossia, della normativa CFC - Controlled Foreign Companies.
Il testo si interessa dell’individuazione degli Stati black list, prevedendo - come unico parametro cui fare riferimento - quello concernente l’aliquota d’imposta non sensibilmente inferiore (50%) rispetto a quella nazionale.
L’elemento relativo alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni verrebbe, dunque, definitivamente eliminato.
Sul punto, preme richiamare nuovamente il Decreto Crescita e Internazionalizzazione che, all’art. 8 (Disciplina delle controllate e delle collegate estere), si è preoccupato di legiferare anche relativamente al 167 del TUIR, rimandando, tra l’altro, a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, per l’indicazione dei criteri atti a determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione applicato.
Dopo di che, il successivo art. 10 dello stesso decreto (Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list), ha focalizzato l’attenzione proprio sulla presenza della duplice tipologia di liste: Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni e Paesi che hanno un livello di tassazione particolarmente favorevole.
La norma "settembrina", sostanzialmente, ha previsto l'emanazione di:
- una lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (lista utilizzata soprattutto per quanto concerne il trattamento dei redditi di natura finanziaria percepiti da soggetti non residenti, l'individuazione dei mercati regolamentati, etc.);
- una lista attinente quegli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e il cui regime impositivo non presenti delle aliquote sensibilmente inferiori a quelle italiane.
L’attuale emendamento, dunque, con la preventivata abrogazione del fattore "assenza di scambio di informazioni", fa acquisire particolare rilevanza alla precisa individuazione del livello effettivo di imposizione, che dovrà essere non sensibilmente inferiore rispetto a quello vigente in Italia.
La prima circostanza da chiarire in merito è quale tipologia di verifica occorra compiere per arrivare a individuare con precisione il grado di tassazione esistente. Sappiamo (fin dalla scorsa Legge di Stabilità) che con la locuzione "non sensibilmente inferiore" ci si intende riferire alla percentuale del 50%. Ciò, fine a sé stesso, peraltro, non è sufficiente. Resta la necessità di avere un’interpretazione Autentica che rassicuri quanto meno sul fatto di doversi rapportare alla "aliquota nominale", in generale. Parlare, infatti, di aliquota effettiva, specialmente con espresso riferimento a determinate giurisdizioni straniere, comporterebbe non poche difficoltà interpretative; vale a dire, proprio quel genere di problemi che il Legislatore sembrerebbe voler eliminare con gli emendamenti di cui qui si discute.
Per quanto concerne i tributi domestici, è comunque da tener presente che il previsto taglio dell’IRES slitterà al 2017 - altra recente notizia relativa all’emananda Legge di Stabilità:
http://www.paolosoro.it/news/683/Taglio-congelato-laliquota-Ires-resta-al-275-per-il-2016.html
Pertanto, dovremmo valutare le eventuali aliquote estere (e verificarne l’inclusione nel citato limite minimo del 50%), in funzione della percentuale di riferimento nazionale del 31% (tra IRES e IRAP), pur non dimenticando la possibile diminuzione a decorrere dal 2017, sempre che, giunti al dunque, anche l’anno prossimo il Governo non decida di prorogare ancor più oltre il taglio di aliquota in questione.
A proposito dell’imposizione tributaria vigente in Paesi esteri particolarmente noti al Fisco italiano, quale (per esempio) la Svizzera, si veda anche un’altra interessante "news":
http://www.paolosoro.it/news/686/In-Svizzera-diminuiscono-le-tasse-sulle-imprese.html
In conclusione, a parere di chi scrive, se con riferimento alla normativa del 110 TUIR (indeducibilità dei costi), si è correttamente reputato di cancellare definitivamente una previsione che - oltre tutto - implicava difficili interpretazioni soggettive afferenti il valore normale di beni e servizi, e la concreta esecuzione delle operazioni economiche, appare logico come, anche per l’applicazione della normativa CFC di cui al 167 TUIR, si decida analogamente di optare per il livello di imposizione nominale estera (non per la tassazione effettiva), il quale risulta essere fattore sufficientemente individuabile con semplicità e comunque scevro da soggettive valutazioni.
Questo, perlomeno, consiglia la logica; purtroppo, l’esperienza ci riporta alla mente una pletora di casi in cui la soluzione legislativa adottata (o, peggio, giurisprudenziale), sia stata tutt’altro che logicamente coerente.
Staremo a vedere...
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