Sull'affido super esclusivo


In casi gravi i Tribunali di tutta Italia concedono l’affido esclusivo a favore di uno dei genitori
Sull'affido super esclusivo
Sono diversi anni oramai, dall’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, che i Tribunali di tutta Italia concedono l’affido esclusivo a favore di uno dei genitori, in casi gravi, comprovati da inidoneità o malattia grave del padre o della madre; non è neppure sufficiente l’aver commesso reati di rilevante gravità nei confronti della persona, talvolta, per escludere un affidocondiviso.

Vi parlerò quindi dell’ordinanza del Tribunale di Milano, 20.03.2014, di cui qui di seguito riassumerò il caso, come di una "mosca bianca" nel panorama giuridico italiano di questi ultimi anni. Si tratta di un processo per separazione dei coniugi, in cui vi erano stati alcuni episodi violenti da parte del marito nei confronti della moglie ed in special modo un pressocchè totale disinteresse del padre nei confronti del figlio, che veniva trattato come "argomento di scambio": "o aderisci alle mie richieste o ti porto via il bambino", queste le frasi usualmente adottate dal non esemplare marito/padre.

In questo caso, il giudice ambrosiano, ha giustamente affidato il bambino alla madre con una sorta di affidamento monogenitoriale "blindato", nel senso che nell’ipotesi di specie, persino le decisioni di rilevante interesse per la prole, come quelle riguardanti la salute, l’educazione, l’istruzione o la fissazione della residenza abituale sarebbero state di competenza della madre affidataria. Occorre sottolineare che nei casi di affido esclusivo, di norma, per le scelte più importanti è prevista la condivisione. Tuttavia, l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più rilevanti può trovare una deroga giudiziale, poiché la norma rimette al giudice la facoltà di stabilire ed attribuire al genitore affidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle suddette questioni fondamentali.

Da qui, prende le mosse l’ordinanza in questione, che non esclude tuttavia il diritto/dovere del genitore non affidatario di vigilare sull’educazione e l’istruzione del figlio minore: la concentrazione di responsabilità in capo ad un solo genitore non incide quindi sulla titolarità della responsabilità genitoriale,modificandone solo l’esercizio. Il padre in questo caso non era considerato o fino ad allora dichiarato decaduto dalla sua responsabilità. La maggior cautela nei confronti del figlio e che ha condotto alla decisione appresso accennata, deriva dalla considerazione della "pericolosità" della figura paterna risultante dalle allegazioni della madre, ma può pure essere ricondotta e giustificata da un contesto di accesa conflittualità della coppia, in cui l’adozione di decisioni concordate risulta, secondo le condizioni del momento, impraticabile.

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di Avv. Valeria Panetta

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