Procedimenti semplificati di separazione-divorzio
Le condizioni per separarsi e/o divorziare direttamente avanti al Sindaco.
La convenzione di negoziazione assistita
La convenzione di negoziazione assistita
A) CHE COSA SONO
Il D.L. 12 settembre 2014 n.132, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, ha introdotto due nuove procedure semplificate, aggiuntive ed alternative a quelle giudiziali, parimenti idonee a consentire ai coniugi di ottenere lo status di separati o il divorzio.
Nello specifico, ai coniugi che vogliano separarsi e/o divorziare consensualmente è data oggi la possibilità, in presenza di determinate condizioni: 1) di rivolgersi direttamente all’ufficiale dello stato civile; 2) di ricorrere alla c.d. "convenzione di negoziazione assistita".
B) COME SI FANNO
1) L’art.12 del D.L. n. 132/2014 siccome convertito, nel disciplinare la prima delle suindicate procedure semplificate, conferisce, per l’appunto, ai coniugi la possibilità di concludere un accordo di separazione personale o di divorziare direttamente davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile. E’ competente, a tal fine, il sindaco (ovvero, ritengo, un suo delegato) del comune di residenza di uno dei due coniugi o, in alternativa, quello del comune presso cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Il procedimento può dirsi articolato in due fasi:
- nella prima fase, l’ufficiale di stato civile riceve da ciascuno dei coniugi personalmente la dichiarazione manifestante la volontà ed invita le parti a comparire nuovamente dinanzi a sé nel rispetto del termine dilatorio di 30 giorni decorrente dalla ricezione delle suddette dichiarazioni.
- nella seconda fase, i coniugi sono tenuti, per l’appunto, a comparire nuovamente dinanzi all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo precedentemente stilato che, solo a partire da questo momento, produrrà gli stessi effetti del decreto di omologa e/o della sentenza del Tribunale. Va segnalato che, l’eventuale mancata comparizione dei coniugi per la conferma delle volontà e delle intese negoziali precedentemente espresse, rende del tutto inefficace l’accordo sottoscritto.
2) L’art.6 del D.L. n. 132/2014, prevede la possibilità per i coniugi di addivenire ad un accordo di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o di scioglimento del matrimonio, attraverso la cosiddetta convenzione di negoziazione assistita.
La "convenzione di negoziazione", che deve essere redatta per iscritto a pena di nullità, altro non è, infatti, che un accordo con cui le parti si impegnano a cooperare, ispirati dai principi di lealtà e buona fede, nel tentativo di addivenire ad una soluzione bonaria delle loro controversie, grazie all’assistenza di uno o più avvocati per parte.
La procedura si snoda sostanzialmente in 4 fasi
-il legale della parte che intende avvalersi della procedura, dovrà innanzitutto invitare formalmente l’altro coniuge a munirsi di un avvocato e a sottoscrivere la convenzione di negoziazione.
-se viene accettato l’invito e sottoscritta la convenzione di negoziazione (i legali delle parti dovranno certificare l’autografia delle sottoscrizioni delle parti), i coniugi, a seconda dell’oggetto della vertenza, con l’assistenza dei rispettivi legali, dovranno raggiungere un accordo di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o di scioglimento del matrimonio entro il termine previsto dalla convenzione.
-la terza fase impone la trasmissione, a cura degli avvocati, dell’accordo siglato dalle parti (entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione, nel caso in cui siano coinvolti figli minori e/o maggiorenni incapaci e/o portatori di handicap gravi e/o economicamente autosufficienti) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.
-l’accordo autorizzato dal procuratore della Repubblica produce gli stessi effetti del decreto di omologa e/o della sentenza del Tribunale e deve essere trasmesso, in copia certificata, a cura degli avvocati, entro 10 giorni dalla comunicazione del nulla osta, all’ufficiale di stato civile per le annotazioni di rito.
C) CHI
Il procedimento che muove dalla "convenzione di negoziazione assistita" risulta accessibile a tutti i coniugi, e quindi indipendentemente dalla presenza di figli, ma inpone la necessaria presenza di almeno un legale.
Al contrario il ricorso diretto all’ufficiale di stato civile risulta esperibile solo in assenza di figli minori e/o di figli maggiorenni incapaci, affetti da handicap grave o comunque economicamente non autosufficienti (da intendersi, però, solo quelli "comuni" ad entrambi i coniugi).
Il D.L. 12 settembre 2014 n.132, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, ha introdotto due nuove procedure semplificate, aggiuntive ed alternative a quelle giudiziali, parimenti idonee a consentire ai coniugi di ottenere lo status di separati o il divorzio.
Nello specifico, ai coniugi che vogliano separarsi e/o divorziare consensualmente è data oggi la possibilità, in presenza di determinate condizioni: 1) di rivolgersi direttamente all’ufficiale dello stato civile; 2) di ricorrere alla c.d. "convenzione di negoziazione assistita".
B) COME SI FANNO
1) L’art.12 del D.L. n. 132/2014 siccome convertito, nel disciplinare la prima delle suindicate procedure semplificate, conferisce, per l’appunto, ai coniugi la possibilità di concludere un accordo di separazione personale o di divorziare direttamente davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile. E’ competente, a tal fine, il sindaco (ovvero, ritengo, un suo delegato) del comune di residenza di uno dei due coniugi o, in alternativa, quello del comune presso cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Il procedimento può dirsi articolato in due fasi:
- nella prima fase, l’ufficiale di stato civile riceve da ciascuno dei coniugi personalmente la dichiarazione manifestante la volontà ed invita le parti a comparire nuovamente dinanzi a sé nel rispetto del termine dilatorio di 30 giorni decorrente dalla ricezione delle suddette dichiarazioni.
- nella seconda fase, i coniugi sono tenuti, per l’appunto, a comparire nuovamente dinanzi all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo precedentemente stilato che, solo a partire da questo momento, produrrà gli stessi effetti del decreto di omologa e/o della sentenza del Tribunale. Va segnalato che, l’eventuale mancata comparizione dei coniugi per la conferma delle volontà e delle intese negoziali precedentemente espresse, rende del tutto inefficace l’accordo sottoscritto.
2) L’art.6 del D.L. n. 132/2014, prevede la possibilità per i coniugi di addivenire ad un accordo di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o di scioglimento del matrimonio, attraverso la cosiddetta convenzione di negoziazione assistita.
La "convenzione di negoziazione", che deve essere redatta per iscritto a pena di nullità, altro non è, infatti, che un accordo con cui le parti si impegnano a cooperare, ispirati dai principi di lealtà e buona fede, nel tentativo di addivenire ad una soluzione bonaria delle loro controversie, grazie all’assistenza di uno o più avvocati per parte.
La procedura si snoda sostanzialmente in 4 fasi
-il legale della parte che intende avvalersi della procedura, dovrà innanzitutto invitare formalmente l’altro coniuge a munirsi di un avvocato e a sottoscrivere la convenzione di negoziazione.
-se viene accettato l’invito e sottoscritta la convenzione di negoziazione (i legali delle parti dovranno certificare l’autografia delle sottoscrizioni delle parti), i coniugi, a seconda dell’oggetto della vertenza, con l’assistenza dei rispettivi legali, dovranno raggiungere un accordo di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o di scioglimento del matrimonio entro il termine previsto dalla convenzione.
-la terza fase impone la trasmissione, a cura degli avvocati, dell’accordo siglato dalle parti (entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione, nel caso in cui siano coinvolti figli minori e/o maggiorenni incapaci e/o portatori di handicap gravi e/o economicamente autosufficienti) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.
-l’accordo autorizzato dal procuratore della Repubblica produce gli stessi effetti del decreto di omologa e/o della sentenza del Tribunale e deve essere trasmesso, in copia certificata, a cura degli avvocati, entro 10 giorni dalla comunicazione del nulla osta, all’ufficiale di stato civile per le annotazioni di rito.
C) CHI
Il procedimento che muove dalla "convenzione di negoziazione assistita" risulta accessibile a tutti i coniugi, e quindi indipendentemente dalla presenza di figli, ma inpone la necessaria presenza di almeno un legale.
Al contrario il ricorso diretto all’ufficiale di stato civile risulta esperibile solo in assenza di figli minori e/o di figli maggiorenni incapaci, affetti da handicap grave o comunque economicamente non autosufficienti (da intendersi, però, solo quelli "comuni" ad entrambi i coniugi).
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