Rinunzia e transazione nel diritto del lavoro


L'impugnazione delle rinunzie e delle transazioni invalide
Rinunzia e transazione nel diritto del lavoro
Che cos’è la rinunzia?
La rinuncia è un negozio unilaterale recettizio con il quale il lavoratore rinuncia ad un suo diritto. L’atto di rinuncia può essere scritto, tacito o anche per fatto concludente.
Che cos’è la transazione?
La transazione invece è un contratto tra le parti mediante il quale il lavoratore ed il datore di lavoro, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che potrebbe insorgere e deve avere necessariamente la forma scritta.
Quand’è che la rinunzia e la transazione sono invalide?
La rinunzia e la transazione sono invalide quando hanno ad oggetto diritti indisponibili, ovvero diritti irrinunciabili del lavoratore.
La previsione ha lo scopo di tutelare il lavoratore quale parte debole del contratto, impedendo che sia obbligato dal suo datore di lavoro a rinunciare o a transigere sui suoi diritti.
Tra i diritti indisponibili rientrano, a titolo esemplificativo: diritti posti a tutela della personalità morale e dell’integrità fisica del prestatore di lavoro, diritto al riposo giornaliero, diritto al riposo settimanale, diritto alle ferie, diritto ai permessi, tredicesima e quattordicesima, diritti previdenziali, diritto agli assegni familiari, diritto all’indennità in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Chi può impugnare la rinunzia o la transazione invalida?
L’impugnazione può essere esercitata solo dal lavoratore e non anche dal datore di lavoro.
Entro quale termine?
Il lavoratore può impugnare la rinunzia e la transazione entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, anche se risalente nel tempo, o dalla data di compimento dell’atto di rinunzia o di transazione se compiuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Come si impugna?
L’impugnazione può essere effettuata con qualsiasi atto scritto dal quale deve emergere in modo chiaro ed inequivocabile la volontà del lavoratore di impugnare l’atto di rinunzia e di transazione e deve essere sempre sottoscritta dal prestatore di lavoro interessato.
Quali rinunzie e transazioni non possono essere impugnate?
Il lavoratore non può impugnare le rinunzie e transazioni avvenute avanti al Tribunale o avanti la Direzione Provinciale del lavoro oppure in sede sindacale.
Quand’è invece che si parla di quietanza a saldo?
L’atto di quietanza è la semplice dichiarazione rilasciata dal lavoratore di non aver più nulla a pretendere dal datore di lavoro perché ha già percepito quanto a lui dovuto.
Essendo una semplice manifestazione dell’opinione del lavoratore non ha valore di rinuncia o di transazione, ed il prestatore di lavoro non è quindi tenuto ad impugnarla nel termine decadenziale di sei mesi ma può proporre azione giudiziaria per il soddisfacimento dei crediti che ritenga ancora esistenti nel normale termine prescrizionale dei crediti da lavoro.

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di Avv. Lorenzo Cirri

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