Assegno sociale e separazione dei coniugi


L’assegno sociale (pensione sociale) può essere riconosciuto per intero anche in presenza del reddito del coniuge non legalmente separato.
Assegno sociale e separazione dei coniugi
L’assegno sociale spetta per intero quando la persona che lo richiede, se non è sposata, quindi è single o vedovo, non ha alcun reddito; oppure, se è sposata, ha un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell'assegno.
La pensione sociale è ridotta invece se il soggetto non è coniugato ed ha un reddito inferiore a 5.830,76 euro annui, mentre se coniugato il reddito familiare è inferiore a 11.661,52 euro all'anno.
Pertanto se il cittadino ha redditi superiori a predette soglie limite, non gli viene riconosciuto il diritto o gli viene tolto se li supera in corso d'anno.
Nel caso sottoposto allo scrivente avvocato, il cliente presentatosi allo studio, riferiva che nell’anno 2012, al compimento del 65° anno aveva chiesto ed ottenuto l’erogazione dell’assegno sociale da parte dell’INPS.
Il cliente era sposato dal 1966; tuttavia, già dal 1975, aveva preso a vivere separatamente dalla moglie, la quale si era trasferita con i figli in una città lontana, conducendo vita totalmente autonoma e separata. I due non avevano mai formalizzato legalmente la separazione. Essi, pertanto, erano, e sono tutt’ora, formalmente sposati.
Nella stessa domanda per l’erogazione dell’assegno sociale, il richiedente aveva dichiarato di essere coniugato e di non possedere redditi.
A partire da febbraio 2015, l’INPS, sospendeva l’erogazione dell’assegno sociale al soggetto, dichiarando che egli non ne aveva mai avuto diritto per la presenza del reddito della coniuge, evidentemente superiore al massimo (che attualmente è di €11.661,52 all'anno).
L’INPS, inoltre, chiedeva la restituzione delle somme erogate nei tre anni precedenti.
Un vero e proprio colpo per l’interessato, che vedeva venir meno la sua unica fonte di sostentamento a causa di un presunto reddito di cui era titolare la coniuge con cui egli non aveva più alcuna comunione morale e materiale da circa quarant’anni.
Assunta la difesa del cliente, il sottoscritto riteneva necessario innanzitutto approntare una difesa d’urgenza con un ricorso ex art.700 c.p.c. alla luce delle precarie condizioni economiche del cliente. Nel merito si cercava di far leva sul fatto che, sebbene la regola generale sia nel senso che si calcoli anche il reddito del coniuge, nel caso specifico, i coniugi, formalmente tali, non condividevano alcunché da decenni. Quindi era palesemente ingiusta la revoca dell’assegno e la richiesta di restituzione delle somme ricevute ad un soggetto che materialmente aveva tutti i requisiti per percepire l’intero assegno.
Si tratta di un caso di cui non sono stati ritrovati precedenti, tuttavia la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, con Sentenza 18 marzo 2010, n. 6570 afferma che: "In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione.
Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale. (Nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall'INPS perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale) CED, Cassazione, 2010 .
Nel caso del cliente di questo difensore, a maggior ragione, non potevano essergli imputati redditi non solo non percepiti, ma di cui nemmeno formalmente era mai stato titolare.

In accoglimento totale di questa tesi, il Tribunale adito, ordinava all’INPS di ripristinare, provvisoriamente, l’erogazione dell’assegno sociale a favore del cliente a partire da febbraio 2015.
A questo punto, confortati da questo esito positivo del procedimento d’urgenza ex art.700 c.p.c., si intraprenderà l’azione per l’accertamento in via ordinaria del diritto.

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di Avv. Pasquale Palomba

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