Ma quanto vale il godimento della casa coniugale?
Separazione o divorzio: il valore economico dell'assegnazione in godimento della casa coniugale e la misura dell'assegno di mantenimento
Certamente il godimento della casa coniugale ha un valore economico, che può ed anzi deve essere quantificato.
Tale valore economico, come è dato riscontrare nell'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, è equiparabile al valore locatizio della casa familiare, ovverosia al canone ricavabile dalla locazione della stessa.
Lo ha ribadito anche recentemente la Corte di Cassazione nell'ordinanza n°25420 depositata il 17 dicembre 2015, nella quale si legge (cit.):" il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli".
Quindi si ribadisce che tale valore economico ha un peso preciso e come tale deve essere tenuto in considerazione nel procedimento di determinazione degli assegni di mantenimento dei figli e/o del coniuge.
Per tale motivo, il coniuge affidatario della prole, o presso il quale la prole è collocata, che non possa usufruire della casa familiare, avrà diritto ad un corrispondente incremento del valore dell'assegno di mantenimento.
Tale valore economico, come è dato riscontrare nell'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, è equiparabile al valore locatizio della casa familiare, ovverosia al canone ricavabile dalla locazione della stessa.
Lo ha ribadito anche recentemente la Corte di Cassazione nell'ordinanza n°25420 depositata il 17 dicembre 2015, nella quale si legge (cit.):" il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli".
Quindi si ribadisce che tale valore economico ha un peso preciso e come tale deve essere tenuto in considerazione nel procedimento di determinazione degli assegni di mantenimento dei figli e/o del coniuge.
Per tale motivo, il coniuge affidatario della prole, o presso il quale la prole è collocata, che non possa usufruire della casa familiare, avrà diritto ad un corrispondente incremento del valore dell'assegno di mantenimento.
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