Esame di avvocato: le domande della prova orale


Se la commissione non predetermina le domande della prova orale, l'eventuale bocciatura è illegittima e l'esame va ripetuto
Esame di avvocato: le domande della prova orale
Nei confronti delle modalità di celebrazione delle prove (sia scritte che orali) dell'esame di abilitazione alla professione forense si registra una crescente attenzione da parte della giurisprudenza. Nel solco di una sempre maggiore trasparenza e pubblicità di tali procedure si registra un condivisibile orientamento, secondo cui le domande da rivolgere ai candidati nelle sessioni orali devono essere predeterminate ed estratte a sorte, pena l'illegittimità dell'eventuale bocciatura.
La norma di riferimento è l’art. 12, comma 1, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, secondo cui "le commissioni esaminatrici [...] immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte".
L'obbligo di predeterminare le domande da sottoporre ai candidati trova la sua ratio evidentemente nella necessità che (i) le domande siano il frutto del confronto collegiale tra i membri della commissione e (ii) siano garantiti i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
Esattamente in questo senso si registrano significative pronunce di alcuni Tribunali amministrativi, in cui è stato affermato che:
- "il ricorso risulta fondato nel merito e deve essere accolto, sulla base dell’assorbente censura sollevata nel III motivo, tenuto conto del fatto che la sottocommissione ha effettivamente omesso, come descritto in ricorso, di predisporre preventivamente l’elenco delle domande da somministrare ai candidati, previa estrazione a sorte, durante la prova orale, come previsto dal citato art. 12 del D.P.R. 487/1994 e come suggerito anche dalla Commissione centrale" (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 1340; ID., 19 dicembre 2013, n. 3030);
- "il mancato previo sorteggio tra domande preparate dalla Commissione, oltre a violare l’art. 12 d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6001)" (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 11 luglio 2013, n. 1994).
L’orientamento è stato, ancora recentemente, confermato dal Cons. Giust. Amm. Sicilia che - nel riformare i provvedimenti del TAR Sicilia, Palermo - ha confermato la "necessità di predisporre per iscritto domande da sottoporre per sorteggio ai candidati, come per altro aveva raccomandato la Commissione centrale" (CGA ord. 11 luglio 2014, n. 361).
Appare dirimente rilevare come, secondo il Giudice di secondo grado, l’obbligo della predisposizione e del sorteggio delle domande discenda direttamente dall’applicabilità alle procedure di abilitazione per la professione forense dell’art. 12, cit.: infatti, è stato ritenuto che "in relazione alla applicabilità dell’art. 12 DPR n. 487/1994 allo svolgimento delle prove orali oggetto di contestazione, le censure sollevate dalla parte appellante presentano profili di fumus, con particolare riguardo al criterio del sorteggio delle domande" (CGA 17 gennaio 2014, n. 41).
Orbene, al fine di sottrarsi ai richiamati principi, si è verificato tuttavia che alcune commissioni (è il caso della commissione presso la Corte di Appello di Catania) hanno espressamente deliberato (nei verbali precedenti all'apertura delle prove orali) di porre ai candidati le domande in modo estemporaneo, ossia senza alcuna predeterminazione.
A parere di chi scrive, tale modus operandi si manifesta illegittimo. E ciò per diverse ragioni. Innanzitutto, in tal modo la commissione deroga a un obbligo di legge che, come tale, risulta imperativo e inderogabile, con la conseguenza che gli assunti verbali risultano in parte qua nulli per mancanza di un elemento essenziale del provvedimento amministrativo, ossia liceità della causa, giusta l’art. 21-septies l. 241/1990. Da diverso angolo visuale, può rilevarsi come l’obbligo di predeterminazione ed estrazione delle domande orali discenda direttamente da una disposizione di rango primario (art. 12, cit.: così CGA ord. 41/2014). Ora, tale disposizione pone una norma di azione, rispetto alla quale l'amministrazione, pur potendo meglio dettagliare le operazioni di svolgimento dell’azione amministrativa, deve sempre rispettarne i fondamentali principi sottesi.

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di Avv. Giuseppe La Rosa

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