Diritto penale doganale. Evasione IVA


Libera circolazione e abuso del diritto
Diritto penale doganale. Evasione IVA
Nel diritto doganale la figura dell’abuso del diritto trova una sua dimensione rilevante quanto alla sua dibattuta esistenza giuridica.
Per abuso di diritto in campo fiscale si considera in estrema sintesi l’esercizio di un diritto tutelato dall’ordinamento finalizzato tuttavia a perseguire un interesse fiscale contra legem. Che lo stesso ordinamento tende a tutelare e difendere. Le problematiche rispetto alla sua ricorrenza nell’ambito dell’attività d’impresa sono di estrema attualità.
In particolare l’evasione "dell’Iva all’importazione" è terreno dibattuto sull’applicabilità dell’abuso del diritto anche in campo penale doganale. Emblematiche le ultime due sentenze della Corte di Cassazione chiamate a trattare due casi analoghi con due opposte decisioni.

Ci si riferisce al caso dell’importazione sul suolo italiano di velivoli produzione, costruzione e immatricolazione provenienti dagli Stati Uniti.
Gli aerei prima dell’ ingresso sul suolo italiano per la successiva vendita attraversano e sdoganano in Danimarca, paese UE che per l’importazione di tale bene prevede un aliquota pari allo 0% a fronte del 22% dell’Italia. In tutti e due i casi la procura italiana ha ritenuto la configurazione del reato di evasione dell’Iva all’importazione attraverso l’elusione della normativa doganale.
Nella prima sentenza Cass. Sez.III 13039/14 si riteneva configurato il reato di evasione iva attraverso l’abuso del diritto realizzato con la violazione del combinato disposto dall’art. 70 D.Lg. 633/72 art 292 TULD 43/73 che recita "chiunque .......sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti è punito con la multa."
Vi è quindi costruita una fattispecie penale con il rinvio a norme di carattere amministrativo e tributario.
In una successivo arresto Cass. Pen. Sez. III n.45468 del 4/11/14 si nega all’opposto la ricorrenza dell’abuso come fattispecie di rilevanza penale.
In particolare si statuiva che il rispetto della normativa doganale era stato legittimamente esercitato sia pure con un imposizione IVA pari allo 0% cosi come previsto da un paese comunitario come la Danimarca.
In definitiva la successiva circolazione dei veicoli all’interno della UE fino all’ingresso in Italia avveniva nell’ambito della libera circolazione delle merci senza alcuna altra imposizione fiscale e senza evidentemente alcuna violazione di carattere penalmente rilevante.

A supporto di tale tesi il comma 13 del nuovo art. 10bis della legge 212/00 ha altresì ribadito " che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie".
In realtà nel caso di specie non appare esserci stata nemmeno una violazione di solo carattere amministrativo tributario. La scelta dell’azione di "sdoganare" in Danimarca i velivoli è una pure scelta di politica economica giammai elusiva della normativa UE di cui l’Italia fa parte. Diverso è poi argomentare sulle contraddizioni di una comunità europea che prevede ad ogni stato una aliquota diversa all’importazione extra UE.

Affidarsi allo strumento repressivo penale dei singoli stati non può in definitiva risolvere questioni ben più complesse quali la necessità di una politica fiscale unica all’interno dell’aera UE.

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di Avv. Gianluca Iaione

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