Il credito di imposta per le strutture ricettive


Un sostegno concreto alle strutture turistico-ricettive che vogliono riqualificare i propri edifici
Il credito di imposta per le strutture ricettive
FORMA E INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Credito di imposta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro, nei periodi di imposta d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti in «de minimis» e non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale.

PERIODO
Spese sostenute nel 2015, 2016 e 2017.

TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE AMMESSE
Ogni struttura ricettiva esistente alla data del 1° gennaio 2012 definita come struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti situate in uno o più edifici. Sono compresi in questa definizione: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a:
A - interventi di ristrutturazione edilizia
(1)
interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici; opere per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici; interventi di frazionamento/accorpamento delle unità immobiliari;
(2) restauro e risanamento conservativo;
(3) ristrutturazione edilizia.

B - Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
(1) interventi per eliminare ostacoli fisici alla mobilità, all’uso di spazi/attrezzature, mancanza di segnalazione adeguata;
(2) progettazione ambienti, prodotti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone;
(3) interventi per eliminare barriere sensoriali e alla comunicazione.

C - Interventi per l’incremento dell’efficienza energetica
(1) interventi di riqualificazione energetica;
(2) interventi sull’involucro edilizio (pareti, coperture, pavimenti);
(3) sostituzione di impianti di climatizzazione.

D - Acquisto mobili e componenti di arredo
(1) ristrutturazione/rifacimento cucine e attrezzature professionali per la ristorazione;
(2) mobili e complementi d’arredo da interno e da esterno;
(3) mobili fissi (bagno, illuminazione ecc.);
(4) pavimentazioni di sicurezza, arredi per convegnistica, attrezzature parchi giochi, attrezzature sportive;
(5) arredi e strumentazioni per realizzare centri benessere dentro le strutture ricettive.

SOGLIE DI SPESA ELEGGIBILE
Le voci di spesa in A-B-C-D sono eleggibili nella misura del 100% con importo massimo annuale limitato a € 66.667,00.

PROCEDURE PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO
I termini sono stati definiti dal Ministero dei beni Culturali a seguito dell’approvazione della procedura telematica per l’inoltro delle domande.

Per i costi sostenuti nel 2015 la registrazione e compilazione dell’istanza potrà avvenire, tramite il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it, dall’11 al 29 gennaio 2016. Il click day, invece, è previsto dall’1 al 5 febbraio 2016.

Per i costi sostenuti nel 2016 la compilazione dell’istanza potrà avvenire invece dal 9 al 27 gennaio 2017. Il click day, invece, è previsto dal 30 gennaio al 3 febbraio 2017.

Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, il Ministero pubblicherà sul proprio sito Internet l’elenco delle domande ammesse ed entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione renderà noto l’ammontare delle risorse utilizzate e di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l’anno successivo.
Il credito d’imposta è riconosciuto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all’esaurimento dell’importo massimo di dotazione finanziaria annuale.

L’agevolazione dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concessa ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ripartita in tre quote annuali di pari importo. La prima quota del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.

Articolo del:


di Dott. Leonardo Passarello

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