Adempimenti per la ristrutturazione


Abolizione dell`obbligo di comunicazione all`Agenzia delle Entrate - Pagamenti - Leasing
Adempimenti per la ristrutturazione
Con l'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscale (DL 21 NOV 2014 n.175) è stato eliminato l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo di imposta.
Tale comunicazione doveva essere presentata in via telematica entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare andava invece trasmessa entrp 90 gg dalla fine del periodo d'imposta in cui le spese erano state sostenute. La cancellazione dell'obbligo di comunicazione riguarda:
* i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguono nel 2015. Attialmente prorogato sino al 2016
* i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, pe rle spese sostenute nel periodo di imposta al quale il termine di 90gg scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto dulle semplificazioni fiscali.
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito di impresa.
In particolare è previsto che:
* I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
* I contribuenti di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese deve essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
* la causale del versamento
* il codice fiscale del beneficiario della detrazione
* il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuto dall'impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all'8% (era pari al 4% precedentemente).
La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l'importo del bonifico diminuito dell'Iva
La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diversa dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito).
Con la circ. n.40 del 28 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sull'applicazione della ritenuta.
ADEMPIMENTI PER INTERVENTI IN LEASING
Per il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative con la circ. n.21/E del 23 aprile 2010, in particolare, ha precisato che:
* si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto non vi è l'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.
* gli adempimenti documentali (comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi di imposta, invio della scheda informativa all'Enea) devono essere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibile all'Amministrazione finanziaria ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati, in particolare va conservato:
* il certificato di asseverazioone redatto da tecnico abilitato
* la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'Enea
* le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
* per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

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di Damiano Pezzuto

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