Opposizione a D.I.: a chi spetta la mediazione


Spetta all`opponente, a pena di improcedibilità, esperire il tentativo di mediazione obbligatoria
Opposizione a D.I.: a chi spetta la mediazione
E’ noto che ai sensi dell’art. 5, co. 1 bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l’azione giudiziale in caso di controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari impone il preliminare esperimento, con l’assistenza di un avvocato, del tentativo di mediazione ai sensi del medesimo decreto legislativo. In forza della disposizione in esame, l’esperimento del procedimento di mediazione, che ha natura obbligatoria per le materie ivi richiamate, è assunto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La mediazione obbligatoria è stata introdotta dal Legislatore con lo scopo di creare nell’ordinamento una "cultura della conciliazione", al fine di ridurre il carico delle cause civili pendenti e quale strumento deflattivo anche in relazione alle nuove controversie che, invece, potrebbero trovare componimento al di fuori dei Tribunali, con l’ausilio di un mediatore terzo rispetto alle parti.
Il procedimento di mediazione obbligatoria, tuttavia, non si applica al procedimento di ingiunzione, il quale può dunque essere intrapreso dal ricorrente senza il previo esperimento della mediazione. Ciò vale anche nell’eventuale e successivo procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo che può essere promosso dal debitore opponente, ma solo fino a quando il Giudice investito dell’opposizione non si pronunci sulle istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecutività del decreto.
Sicché è solo quando il debitore promuove il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che il procedimento di mediazione torna ad avere natura obbligatoria. Nel caso in cui, dunque, la lite abbia per oggetto una delle materie sopra descritte, successivamente alla pronuncia in prima udienza dei provvedimenti in ordine alla provvisoria esecutività del decreto, il Giudice dovrà disporre l’esperimento del procedimento di mediazione.
Ma quale soggetto del processo ha l’onere di attivare la procedura di mediazione obbligatoria? La risposta al quesito ha conseguenze pratiche rilevanti. Se la parte onerata è da individuarsi nel creditore opposto e questi non vi provvede, l’improcedibilità del giudizio di opposizione comporta anche la revoca del decreto ingiuntivo; al contrario, se è l’opponente ad essere gravato dell’impulso processuale e non provvede, il decreto ingiuntivo diverrà definitivo.
Il profilo di incertezza deriva dalla struttura del procedimento di opposizione, nel quale il debitore opponente è attore solo in senso formale, essendo convenuto sostanziale in quanto destinatario del decreto ingiuntivo rispetto al quale si difende. Al contrario, il creditore opposto è convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale, avendo agito in via monitoria a tutela di un proprio diritto.
Sul punto, la giurisprudenza di merito si è divisa in due orientamenti. Una prima posizione ha ritenuto che il soggetto tenuto ad attivarsi per il procedimento di mediazione obbligatoria è il creditore opposto, quale attore in senso sostanziale. Si argomenta, in buona sostanza, che l’art. 5 del d.lgs. 28/2010 pone l’onere del tentativo di mediazione a carico di "chi intende esercitare in giudizio un’azione": considerato che i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo danno luogo a giudizi ordinari di cognizione, nei quali il Giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla sussistenza o meno del diritto azionato monitoriamente, ne deriva che attore sostanziale e dunque chi agisce in giudizio ai sensi del d.lgs. 28/2010 sarebbe, dunque, il creditore e non il debitore che proponga opposizione (così, tra le molte, Trib. Varese, 18 maggio 2012).
Il contrapposto orientamento assume che è onere e interesse dell’opponente, a pena di improcedibilità dell’opposizione con conferma ed irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto, instaurare il procedimento di mediazione (così Trib. Genova, 15 giugno 2015). Ciò in quanto è l’opponente, e non l’opposto, ad avere interesse a che il giudizio di opposizione dallo stesso promosso, diretto alla rimozione del decreto ingiuntivo, proceda sino alla pronuncia della sentenza, in quanto l’improcedibilità del giudizio di opposizione comporterebbe, appunto, la definitività del decreto ingiuntivo (Trib. Bologna, 20 gennaio 2015).

A dirimere il contrasto esposto è infine intervenuta la Corte di cassazione la quale, con recentissima sentenza (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24629), ha chiarito che l’art. 5 del d.lgs. 28/2010 è costruito in funzione deflattiva del contenzioso e dunque deve essere interpretato alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dell’efficienza processuale. Sicché l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo ed il potere di iniziare il processo. Detto soggetto deve essere individuato, nel contesto dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, nell’opponente, ossia nel soggetto che ha interesse ad instaurare il giudizio di merito destinato a travolgere, nell’aspettativa del debitore, il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, ed è dunque sull’opponente che deve gravare l’onere di attivare il procedimento di mediazione.

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di Avv. Gianluca Madonna

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