Il vincolo di tutela storico-artistico


Conseguenze del vincolo di tutela storico-artistico sulla proprietà immobiliare nell'ambito del sistema tavolare
Il vincolo di tutela storico-artistico
1. Normativa:
Dopo un esame della relativa normativa (disciplinata dal T.U. delle disposizioni di legge in materia dei beni culturali e ambientali del 22 gennaio 2004) si evince, che il suddetto vincolo ha come obiettivo principale quello di permettere al competente ufficio di vigilare, difendere, conservare e valorizzare tutti quegli immobili o zone archeologiche che soddisfino un importante interesse storico-culturale.

A tale scopo il vincolo limita parzialmente la piena disponibilità del bene da parte del rispettivo proprietario e fa ricadere in capo allo stesso proprietario del bene diversi doveri, che possono essere ricompresi in due gruppi:
l’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del competente Ufficio qualora si voglia intraprendere una attività inerente interventi nel terreno, che potrebbero in qualsiasi forma pregiudicare il patrimonio archeologico tutelato:
oppure opere di ristrutturazione o conservazione che potrebbero intaccare l’edificio soggetto al suddetto vincolo.

Tra i vari doveri del proprietario, tra i quali menzioniamo a titolo esemplificativo anche il mantenere il bene fruibile alle sue caratteristiche storiche ed artistiche, vi rientra l’obbligo di comunicare al competente Ufficio per i Beni Culturali qualsiasi variazione riguardante la proprietà o il possesso del bene stesso, sia che questa modifica avvenga in conseguenza di un atto di compravendita, di divisione o permuta, sia per effetto di una donazione o successione.
Tale denuncia dovrà essere effettuata, così come recita in modo univoco l’art.59 del suddetto Testo Unico, entro trenta giorni da parte dell’alienante, dall’acquirente o dall’erede a seconda del modo in cui il bene sia stato trasferito, indicando all’uopo tutti i dati necessari al fine di identificare in modo chiaro ed univoco il bene oggetto al vincolo.
Questa forma particolare di "denuntiatio" integra pertanto tutti quegli elementi che possiamo ritrovare nell’ambito della prelazione in generale (oggetto, prezzo, condizioni ecc.), sia che si tratti di una prelazione volontaria convenuta tra le parti, sia che si tratti di una prelazione "agraria" o di quella prevista dall’art 732 del codice civile in tema di divisione ereditaria.
In conseguenza il competente ufficio potrà valutare o meno se esercitare il relativo diritto di prelazione spettantegli e disciplinato in particolare dalla sezione II del T.U. e nello specifico dagli articoli 60, 61 e 62.
È comunque da sottolineare che tale prelazione potrà essere esercitata non solo per quei beni che saranno alienati a titolo oneroso o conferiti in società, ma anche per quelli che saranno oggetto di permuta e per i quali è previsto un’altra forma di pagamento. In tale ultimo caso la norma prevede che il valore economico sarà determinato d’ufficio dal soggetto che procederà alla prelazione.
Il termine da parte dell’Ufficio competente per esercitare il proprio diritto sarà come previsto dall’art. 61 di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia.
Da rimarcare è comunque il fatto che se da un lato la denuncia di trasferimento qualora si tratti di una alienazione a titolo oneroso ha carattere di "denuntiatio" in senso stretto, nel caso in cui invece il passaggio del possesso o della proprietà avvenga per donazione oppure per successione la suddetta denuncia non svolgerà più il compito sopra citato, ma bensì avrà una mera funzione dichiarativa atta ad informare il competente Ufficio del passaggio di titolarità in capo ad un nuovo soggetto.

2. Conclusioni:
In seguito a quanto sopra esposto il suddetto vincolo annotato al foglio "C" degli aggravi non è un elemento ostativo alla vendita, ma l’efficacia del relativo atto di vendita in conseguenza del suddetto vincolo artistico sarà sospensivamente condizionato al mancato esercizio del diritto di prelazione che l’Ufficio per i Beni Culturali potrà esercitare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto trasferimento.
Quindi, l’atto potrà sì essere stipulato e intavolato con l’annotazione della relativa sospensione, che successivamente potrà essere cancellato qualora l’Ufficio per i Beni Culturali dovesse rilasciare apposita dichiarazione con la quale attesta di non volere esercitare il diritto ad esso spettante oppure l’acquirente potrà chiederne la cancellazione d’ufficio qualora dovessero essere passati i sessanta giorni, termine naturale per l’esercizio del diritto.

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di Avv. RA Dr. Daniele Valente

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