Nuovo Fondo di solidarietà in materia di famiglia


Permette la tutela al coniuge che, titolare dell`assegno al mantenimento, non riceva alcun contributo dall`ex coniuge
Nuovo Fondo di solidarietà in materia di famiglia
Il nuovo Fondo di solidarietà, nato con Legge di Stabilità 2015, in vigore dal 1 Gennaio 2016, permette la tutela al coniuge che, titolare dell’assegno al mantenimento, non riceva alcun contributo dall’ex coniuge.
Attualmente è prevista una dotazione di euro 250,00 per tutto l’anno 2016; 500 euro per l’anno 2015.

Il meccanismo previsto, esente da alcun diritto e/o contributo unificato, impone una domanda da presentarsi presso il Tribunale del luogo di residenza dell’istante che non ha usufruito della somma stabilita in suo favore a titolo di mantenimento.
La domanda, corredata dai documenti quali il provvedimento giudiziale che ha legittimato la somma richiesta, necessita la dimostrazione dello stato di bisogno in cui si versa.
A seguito di tale adempimento, il presidente del Tribunale o il giudice delegato si pronuncerà nell’arco di 30 giorni accogliendo o rigettando la richiesta.

Seguirà, poi, la trasmissione dell’esito positivo al Ministero della Giustizia, legittimato all’ indennizzo delle somme dovute.
La procedura, ancora in una fase sperimentale, segue con la fase esecutiva azionata dal Ministero avverso il coniuge inadempiente.

Notevoli sono i punti di discussione in merito alla utilizzabilità di tale Fondo laddove non è ammissibile ai coniugi divorziati né a quelli conviventi.
Una lettura costituzionalmente orientata, infatti, e il lungo percorso giurisdizionale realizzato sul punto impongono un atteggiamento diverso nei confronti delle categorie appena enunciate.
Tra l’altro, dubbi sussistono in merito alla nuova competenza di cui dovrà addossarsi il tribunale e all’accertamento dei requisiti atti a legittimare la richiesta de qua.

Nonostante le incertezze sollevate al nuovo istituto, puo’ senza dubbio affermarsi che si è con esso aperto uno spiraglio per tutti coloro che necessitano di un reale sostentamento a fronte delle notevoli esigenze di vita sorte a seguito dell’evento interruttivo del matrimonio.

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di Avv. Maria Augusto

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