Depenalizzazione e la nuova tutela delle vittime


Dopo la depenalizzazione, le vittime dovranno identificare i rei ed iniziare una causa civile. Pena pecuniaria a favore dello Stato: urgono correttivi
Depenalizzazione e la nuova tutela delle vittime
Il prossimo 6 febbraio vanno in vigore i Decreti Legislativi del 15.1.2016 n.7 e n.8, che prevedono, per ridurre il plesso del sistema sanzionatorio penale, una estesa depenalizzazione. Appare necessario fornire immediatamente conoscenza, agli operatori del diritto ed a tutti i cittadini, di quali conseguenze derivino alle vittime di diverse ipotesi di reato. In particolare non avranno più tutela penale le persone offese dei reati di falsità in scrittura privata, di foglio firmato in bianco, di ingiuria, di sottrazione di cose comuni, di appropriazione di cose smarrite o di cose ricevute per errore o caso fortuito nonché di danneggiamento, ad eccezione di alcune ipotesi aggravate.

Il danneggiamento sarà ancora perseguito come reato soltanto se commesso in danno di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all’esercizio di un culto o di cose di interesse storico o artistico o di immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero di immobili i cui lavori di costruzione, ristrutturazione, recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati o comunque in danno di cose esistenti in ufficio o stabilimenti pubblici o sottoposti a sequestro o pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, difesa o reverenza.

Inoltre il reato di danneggiamento sarà anche perseguito se riguarda opere destinate all’irrigazione, piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi o boschi, selve e foreste ovvero vivai forestali o anche attrezzature di impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Nei processi penali già promossi dovrà essere pronunciata sentenza, per le condotte che non costituiscono più reato, di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con la conseguenza che anche le statuizioni civili già pronunciate nei precedenti gradi del giudizio devono perdere ogni efficacia.

Alle vittime di tali reati è data facoltà di poter promuovere l’azione civile di danno nei confronti dei responsabili e, alla condanna, segue una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, gestita dallo Stato. Le sanzioni pecuniarie civili sono significative (ad esempio per l’ ingiuria da € 100 ad € 8.000 e se con attribuzione di un fatto determinato, da € 200 ad € 12.000; per il danneggiamento, l’appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito e per la sottrazione di cose comuni da € 100 ad € 8.000).

Tuttavia la nuova normazione, pur apprezzabile se orientata alla definizione di pene diverse da quelle carcerarie, suscita invero alcune perplessità in ordine alla attenuata tutela delle vittime, per le seguenti ragioni:
A - nei casi in cui non sia noto l’autore della condotta, quando tali fattispecie erano qualificate come reato, era possibile, dopo querela, svolgere un accertamento da parte della Procura per identificare l’autore della condotta lesiva, con speranza di successo ben maggiore di quella che può essere riposta in un accertamento compiuto dal privato cittadino che non dispone dei mezzi e dei poteri che possono essere impiegati dal Pubblico Ministero;
B - con l’esercizio dell’azione penale le vittime potevano poi costituirsi parte civile, affrontando il costo di una marca di € 27, mentre ora devono esperire una azione civile con costi per notificazioni e iscrizione a ruolo, che, per danni rilevanti, sono di migliaia di euro, senza avere poi alcuna speranza di recupero, se il responsabile è un nullatenente, un soggetto che vive di espedienti o peggio di crimini. Di conseguenza è da prevedersi che la maggior parte preferirà rinunciare ad ogni richiesta di giustizia, pur di non affrontare le difficoltà;
C - appare poi discutibile che , per condotte che hanno offeso beni privati, vi sia una sanzione pecuniaria all’esito di un giudizio civile che deve essere promosso a spese e cura di parte privata, in favore dello Stato, con somme che possono essere superiori a quelle definite a titolo di risarcimento, senza alcuna previsione normativa che tali somme siano poi impiegate, per esempio , a sostegno delle vittime del reato;
D - infine una sanzione penale, anche se pecuniaria o interdittiva, è sempre comunque ben più temibile, per la sua iscrizione al casellario giudiziale, di una qualsivoglia condanna civile, che presumibilmente non darà alcun fastidio a chi nulla ha da perdere.

Vi è quindi da confidare che vi siano interventi correttivi, nell’ambito della depenalizzazione, per assicurare una migliore tutela alle vittime, così da favorire la serenità del vivere sociale.

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di Alfredo Guarino

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