L’evento morte nei giudizi civili


Nuove tematiche in ordine alla morte del coniuge affidatario o del giudice monocratico. Proposte innovative e richiami della giurisprudenza
L’evento morte nei giudizi civili
Occorre osservare, affrontando il tema della morte nei giudizi civili, previe idonee operazioni scaramantiche, che non vi è un capo specifico nel codice che disciplini la materia, rinvenendosi distinte statuizioni nell’articolato del codice. La morte del domiciliatario è indicata ex art.141c.p.c., la morte del giudice ex art.132, la morte della parte costituita o contumace ex art.300, la morte del procuratore ex art.301 mentre nulla appare espressamente indicato per la morte del coniuge affidatario che ha in collocazione i figli minorenni. Appare, quindi, idonea una sintesi dei temi che possono esservi qualora l’evento morte -ipotesi scongiuranda ma pur talvolta presente- irrompa purtroppo nelle vicende processuali.
In relazione al decesso del genitore ove sono stati collocati dal Tribunale i figli minorenni, nel rilevare che non vi è una norma specifica che disciplini la fattispecie, occorre impiegare la logica giuridica e il buon senso, che sempre devono orientare le scelte in materia di giustizia. Si ritiene pertanto che deve distinguersi l’ipotesi dell’affido già condiviso di entrambi i genitori dall’affido esclusivo di uno solo. In caso di affido condiviso il Giudice ha già valutato non solo la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ma ha anche espresso un giudizio positivo sull’affido per entrambi. Pertanto in tale ipotesi dovrebbe, se sorgono difficoltà nella collocazione del minore - che per l’applicazione dell’art.317 c.c., relativo all’ "impedimento"di uno dei genitori, dovrebbe collocarsi immediatamente presso l’altro - richiedersi al Tribunale,che aveva disposto l’affido, di dare attuazione alla propria precedente pronuncia, modificando soltanto la collocazione del figlio minorenne. Viceversa, qualora vi sia stato l’affido esclusivo in favore del defunto, sarebbe opportuno ricorrere al Tribunale,impiegando il nuovo strumento dell’art.337ter c.c., per richiedere che, a causa ed in ragione dell’intervenuta morte del coniuge affidatario, voglia idoneamente riconsiderarsi e valutarsi il tema dell’affidamento, disponendo che i figli minorenni continuino i loro percorsi di vita presso il coniuge superstite, qualora non vi siano cause ostative.
Il caso della morte del giudice è preso in considerazione solo quando la morte intervenga dopo che la causa è stata spedita a sentenza: in tal caso si prevede, per le sentenze di Giudici Collegiali, che in caso di morte del Presidente la sentenza sia sottoscritta dal componente più anziano, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento mentre, in caso di morte dell’estensore, la sentenza può essere sottoscritta dal solo Presidente.Benché non sia previsto da alcuna norma, può accadere che il Giudice Monocratico muoia nel corso del giudizio oppure dopo che la causa è stata spedita a sentenza: in tali ipotesi appare idonea che la parte interessata rivolga istanza al Presidente del Tribunale o al Giudice di pace coordinatore perché vi sia lo scardinamento della causa dal ruolo e la riassegnazione ad altro giudice, con rimessione della causa all’udienza di precisazione delle conclusioni se già assegnata a sentenza.In tale ipotesi non pare infatti ragionevole che si preveda che il Presidente del Tribunale sostituisca il giudice defunto con un altro giudice senza rimettere la causa sul ruolo, perché,così operando violerebbe un diritto fondamentale delle parti processuali, quale quello della ricusazione del giudice, disciplinato dall’art.52 c.p.c.
In caso di morte della parte bisogna distinguere se è costituita personalmente, se si è costituita con procuratore oppure se è contumace: se costituita personalmente il processo s’interrompe dalla morte;se contumace il processo s’interrompe dal momento in cui viene documentato dall’ altra parte oppure riferito dall’ufficiale giudiziario (invero la formulazione codicistica "dall’altra parte" lascerebbe intendere la parte contrapposta ma la giurisprudenza pare orientarsi a ritenere valida la documentazione fornita da qualsiasi parte processuale); se costituito con procuratore, a questi compete dichiararlo in udienza o notificarlo alle altre parti con conseguenziale interruzione del processo.Gli eredi del defunto possono costituirsi spontaneamente, per evitare l’interruzione (C.10.02.92;T.Milano 09.02.89;C. 24.7.86) e così la parte,che ha interesse ad evitare l’interruzione, può convenire in giudizio direttamente gli eredi del defunto,con i termini di legge (T. Cagliari 89;T.Roma 10.10.85;C.15.02.05). In ogni caso vige il principio della "ultrattività"del mandato, per cui, se il procuratore non dichiara la morte del proprio rappresentato, può continuare a svolgere in tutto il giudizio l’attività di difesa.uSe interviene la morte del domiciliatario, ex art. 141 c.p.c., le notificazioni non possono più compiersi al domicilio eletto.
Se muore il procuratore o la parte,questa prima della costituzione in giudizio, vi è interruzione, salvo costituzione volontaria oppure citazione in riassunzione nel rispetto dei termini di legge.

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di Alfredo Guarino

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