Cassa Mutua Sanitaria, opportunità per le aziende


In un momento come l'attuale dove il sistema sanitario è sempre più a carico del cittadino, è opportuno valutare se sottoscrivere una polizza Mutua
Cassa Mutua Sanitaria, opportunità per le aziende
L'articolo 32 della nostra Costituzione dichiara solennemente che la SALUTE è un "FONDAMENTALE DIRITTO DELL'INDIVIDUO" ed un "INTERESSE DELLA COLLETTIVITA'". Il Servizio Sanitario Nazionale troppo spesso però, dal medico di base al sistema ospedaliero, non basta a garantirci contro i rischi a cui la nostra salute va incontro e gli ultimi dati parlano di un deficit del sistema nazionale di 150 milioni di euro. Per colmare questo deficit si sta procedendo ad una riorganizzazione del sistema pubblico che se da un lato porterà, al fine di contenere i costi, ad un taglio dei posti letto ed ad un allungamento dei tempi di attesa, dall’altro si arriverà inevitabilmente sempre più ed in breve tempo ad un aumento progressivo del costo della spesa sanitaria in capo al cittadino (ticket). Si pensi che oggi la ripartizione è mediamente 80 % Stato e 20 % cittadino, mentre ad esempio in Francia il carico medio sul cittadino è già pari al 40% della spesa totale.

Le Società di Mutuo Soccorso perseguendo finalità esclusivamente assistenziale fungono da cassa di assistenza sanitaria e quindi costituiscono una valida risposta alle problematiche appena esposte. Di seguito alcuni cenni sui vantaggi fiscali relativi ai contributi versati alle casse di assistenza sanitaria nell’ambito del rapporto intercorrente fra azienda e propri dipendenti.

Innanzitutto le casse sanitarie devono avere il seguente requisito:
gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso (a questi equiparate), devono operare negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della Salute. Tale Decreto ha stabilito che per poter beneficiare della deducibilità, i Fondi Sanitari collettivi aziendali previsti dall’art 51 comma 2, lett .a) del TUIR debbano destinare almeno il 20% delle erogazioni, complessivamente garantite ai propri assistiti a prestazioni socio-sanitarie e/o di assistenza odontoiatrica.

L’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR detta il trattamento fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito di lavoro dipendente.

Per il dipendente:
I contributi di assistenza sanitaria sono deducibili fino all’importo di €. 3.615,20 a condizione che il beneficio fiscale venga accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
I contributi devono essere versati ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziali;
Il versamento dei contributi alla cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.
La copertura sanitaria deve riguardare tutti i dipendenti appartenenti alla medesima categoria, ma è possibile diversificare le prestazioni tra dirigenti, quadri, impiegati, operai.

L’eventuale contributo versato dal lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell’imposizione fiscale. Pertanto, la certificazione che il datore di lavoro deve rilasciare ai propri dipendenti in qualità di sostituto d’imposta a norma dell’art. 7bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600, dovrà indicare in apposita casella l’ammontare dei contributi sanitari versati alla cassa di assistenza che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.

Il lavoratore dipendente nel momento in cui ottiene dalla cassa di assistenza il rimborso delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione personale dei redditi, della deduzione dal reddito o della detrazione d’imposta nella misura del 19% che spetta sull’importo che eccede 129,11 euro, limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata dalla cassa di assistenza.

Le prestazioni sanitarie erogate dalla cassa di assistenza sono esenti da qualunque tipo di tassazione ai sensi dell'art.6, comma 2, del TUIR.

Per il datore di lavoro:
l’importo dei contributi versati alla cassa di assistenza costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa calcolato ai fini IRES. Un’ulteriore agevolazione di cui usufruiscono i contributi a carico del datore di lavoro versati alle Casse di assistenza è la ridotta aliquota contributiva sociale prevista dall’ art. 6, del D. lgs 2 Settembre 1997 n. 314. I suddetti contributi, in luogo della contribuzione sociale ordinaria, sono infatti soggetti ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

L’ Azienda può anche stabilire di intervenire solo in parte al pagamento dei contributi per la cassa.

Di seguito un confronto fra l’utilizzo della cassa mutua e l’utilizzo dell’aumento retributivo in un ipotesi di un importo pari ad euro 1500,00 e di una tassazione media del 27%.

Copertura sanitaria : euro 1.500,00 annui

Azienda: euro 1.500,00 per contributo alla cassa mutua sanitaria

euro 150,00 per contributo di solidarietà INPS 10 %

euro 1.650,00 totale costo aziendale

Dipendente: euro 1.500,00 netto

euro 0 oneri fiscali

Aumento retributivo : euro 1.500,00 euro annui

Azienda: euro 1.500,00 per contributo alla cassa mutua sanitaria

euro 420,00 per contributo 28% INPS

euro 44,25 per Irap

euro 1.964,25 totale costo aziendale

Dipendente: euro 957,15 netto

euro 137,85 oneri contributivi

euro 405,00 oneri fiscali

Riepilogando con il versamento alla cassa mutua l’azienda affronta esclusivamente il costo del contributo di solidarietà; il dipendente, altresì, riceve un importo netto completamente esentasse ottenendo la possibilità di ricevere una copertura sanitaria per se stesso e per il suo nucleo familiare di primaria qualità .

Articolo del:


di dr Mauro Scirocco

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