Separazione: le spese straordinarie dei figli
Criteri di riparto tra i due genitori
Uno dei maggiori motivi di contesa all'indomani dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, sia nelle separazioni consensuali sia in quelle conflittuali, è la determinazione delle spese straordinarie.
I principali elementi di criticità sono di facile lettura: da un lato stabilire quali spese rientrino nel mantenimento ordinario e quali, invece, rientrino tra le spese considerate straordinarie; dall'altro, capire per quali spese straordinarie sia necessario il previo consenso dell'altro coniuge.
All'interno delle stesse spese straordinarie si devono poi distinguere quelle che sono da considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (come per esempio i libri di testo o l’acquisto di farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure quelle spese che sono connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Molti tribunali si sono adoperati, al fine di limitare il contenzioso in sede esecutiva, attraverso la predisposizione di protocolli con gli ordini forensi e le principali associazioni di avvocati che si occupano di diritto di famiglia e minori.
Ne consegue uno schema minimo denominatore che possiamo così riassumere.
Innanzitutto quali possono considerarsi le spese già comprese nell'assegno di mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche fatta eccezione per quelle universitarie e per l'acquisto di materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche gli antibiotici, antipiretici o comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano come la tessera autobus e del metro, il carburante, ricarica del cellulare, le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nella organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici.
Le spese ordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono suddivise in spese scolastiche, spese di natura ludica o parascolastica, spese sportive, spese medico sanitarie.
Tra le spese scolastiche vanno considerate le iscrizioni e le rette di scuole private, e l'iscrizione, le rette e le eventuali spese alloggiative fuori sede di università pubbliche e private, le ripetizioni, i viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola baby sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza.
Spese di natura ludica o parascolastica quali corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e di manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto.
Tra le spese sportive vanno ricomprese le attività sportive comprensive di attrezzature e di quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività agonistica.
Quanto infine alle spese medico-sanitarie in esse vanno ricomprese le spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e di logopedia.
Tra le spese straordinarie considerate obbligatorie, ovvero per le quali non è richiesta la previa concertazione con l'altro genitore, vi sono le seguenti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il servizio sanitario nazionale in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato, spese di bollo di circolazione per i mezzi di trasporto.
In alcuni protocolli, tipo quello siglato presso il tribunale di Firenze, si cerca di fornire delle linee guida anche per ciò che concerne le modalità di corresponsione e si introduce la possibilità di quantificare forfettariamente l'entità delle spese, almeno per quelle che possono essere considerate di carattere routinario e quindi facilmente prevedibili, da porre in tutto in parte a carico della parte onerata. Tale possibilità viene finalizzata ad evitare, per quanto possibile, inutili pregiudizievoli conflitti dai genitori.
I principali elementi di criticità sono di facile lettura: da un lato stabilire quali spese rientrino nel mantenimento ordinario e quali, invece, rientrino tra le spese considerate straordinarie; dall'altro, capire per quali spese straordinarie sia necessario il previo consenso dell'altro coniuge.
All'interno delle stesse spese straordinarie si devono poi distinguere quelle che sono da considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (come per esempio i libri di testo o l’acquisto di farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure quelle spese che sono connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Molti tribunali si sono adoperati, al fine di limitare il contenzioso in sede esecutiva, attraverso la predisposizione di protocolli con gli ordini forensi e le principali associazioni di avvocati che si occupano di diritto di famiglia e minori.
Ne consegue uno schema minimo denominatore che possiamo così riassumere.
Innanzitutto quali possono considerarsi le spese già comprese nell'assegno di mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche fatta eccezione per quelle universitarie e per l'acquisto di materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche gli antibiotici, antipiretici o comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano come la tessera autobus e del metro, il carburante, ricarica del cellulare, le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nella organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici.
Le spese ordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono suddivise in spese scolastiche, spese di natura ludica o parascolastica, spese sportive, spese medico sanitarie.
Tra le spese scolastiche vanno considerate le iscrizioni e le rette di scuole private, e l'iscrizione, le rette e le eventuali spese alloggiative fuori sede di università pubbliche e private, le ripetizioni, i viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola baby sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza.
Spese di natura ludica o parascolastica quali corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e di manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto.
Tra le spese sportive vanno ricomprese le attività sportive comprensive di attrezzature e di quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività agonistica.
Quanto infine alle spese medico-sanitarie in esse vanno ricomprese le spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e di logopedia.
Tra le spese straordinarie considerate obbligatorie, ovvero per le quali non è richiesta la previa concertazione con l'altro genitore, vi sono le seguenti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il servizio sanitario nazionale in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato, spese di bollo di circolazione per i mezzi di trasporto.
In alcuni protocolli, tipo quello siglato presso il tribunale di Firenze, si cerca di fornire delle linee guida anche per ciò che concerne le modalità di corresponsione e si introduce la possibilità di quantificare forfettariamente l'entità delle spese, almeno per quelle che possono essere considerate di carattere routinario e quindi facilmente prevedibili, da porre in tutto in parte a carico della parte onerata. Tale possibilità viene finalizzata ad evitare, per quanto possibile, inutili pregiudizievoli conflitti dai genitori.
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