Prescrizione. Reati edilizi


Ordine di demolizione di opere abusive impartibile solo in caso di condanna passata in giudicato, non soggetto alla prescrizione
Prescrizione. Reati edilizi
Quando non è possibile accertare con precisione la data di consumazione del reato, il vigente principio del favor rei impone di assumere come data di consumazione del reato quella che garantisce all’imputato gli effetti più favorevoli.

Conformemente a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, ove sussista incertezza sulla data di consumazione del reato, il dubbio deve essere risolto in favore dell’imputato, dichiarando decorso il termine di prescrizione: ciò in quanto l’onere di provare con precisione l’epoca del fatto non grava sull’imputato, bensì sull’accusa, sicchè in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei, ai sensi dell’art 531, comma 2 del c.p.p, va dichiarata l’estinzione del reato per compiuta prescrizione.

In materia edilizia, laddove l’accertamento degli agenti sia intervenuto nel corso delle costruzione abusiva, il reato è permanente e, pertanto, non si pone la questione del giorno in cui lo stesso è stato consumato.

Diversamente, laddove l’intervento degli agenti sia avvenuto ad opera ultimata, sarà onere dell’accusa provare quando la stessa risulti essere stata fatta; in caso contrario, il momento temporale dovrà essere retrodatato a quello più favorevole all’imputato.

Nel caso in cui il reato edilizio venga dichiarato estinto per prescrizione, il giudice penale non potrà imporre l’ordine di demolizione dell’ opera illecita, in quanto tale ordine previsto dall’art 31 co. 9 del Dpr 06.06.2001 n. 380 costituisce sanzione amministrativa che trova proprio indispensabile presupposto nella sentenza di condanna.

Resta salva, tuttavia, la possibilità dell’autorità amministrativa di procedere autonomamente.

Diverso è il caso in cui interviene sentenza di condanna passata in giudicato.

In tale ipotesi, l’ordine di demolizione non può ritenersi una pena e non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art 173 del c.p; tale ordine inteso quale sanzione amministrativa di tipo ablatorio accessoria rispetto alla condanna principale, potrà essere sempre eseguito in quanto imprescrittibile.

E’ bene osservare che l’ordine di demolizione dovrà essere disposto dal giudice anche nella sentenza di patteggiamento ex art 444 e ss c.p.p , a nulla rilevando che non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazione discrezionale e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del rito.

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di Michele Marchese

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