Opposizione al decreto penale di condanna


Opposizione al decreto penale di condanna e messa alla prova: quando richiederla?
Opposizione al decreto penale di condanna
Il Tribunale di Savona ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione.
Nel caso in esame innanzi al Tribunale di Savona, l’imputato nei confronti del quale veniva emesso decreto penale di condanna per un reato di lieve entità, nel termine imposto dall'art. 461 c.p.p., presentava opposizione, senza indicare la propria preferenza per riti alternativi, salvo poi chiedere personalmente, alla prima udienza, la sospensione del processo con messa alla prova, e formulando, alla successiva udienza, istanza di deposito del programma all'U.E.P.E. competente per territorio.
Tale istanza, a norma di legge, doveva ritenersi inammissibile in quanto a tutti gli effetti tardiva.
Infatti, secondo quanto disposto dell'art. 464-bis co. 2 c.p.p., nel procedimento per decreto la richiesta di sospensione con messa alla prova deve essere presentata contestualmente all'atto di opposizione, il quale, a sua volta, deve essere proposto nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto.
Ed infatti, dal combinato disposto degli artt. 461 co. 3 e 464-bis co. 2 c.p.p.emerge la possibilità di opporsi al decreto penale di condanna richiedendo, contestualmente, la sospensione del procedimento con messa alla prova, nel rispetto del limite temporale di quindici giorni.
Ebbene, il provvedimento del Tribunale di Savona intende contestare, dando la parola alla Corte costituzionale, la sospetta lesione del diritto di difesa, con conseguente disparità di trattamento tra situazioni analoghe, ravvisabile nel dettato dell'art. 460 c.p.p., che, alla lettera e), pur prevedendo come requisito necessario del decreto di condanna l'avviso rivolto all'imputato della facoltà di opporsi chiedendo un procedimento speciale, elenca - tra i riti alternativi - soltanto il giudizio immediato, il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.
La mancata menzione della sospensione del procedimento con messa alla prova crea non pochi problemi, soprattutto in relazione al diritto di difesa. Difatti, è a pena di nullità che il giudice deve inserire, nel decreto penale di condanna, tale avviso: solo attraverso l'opposizione, infatti, l'imputato può riprendere in mano le sorti del procedimento, evitando che il decreto divenga esecutivo.
Appare perciò lecito ipotizzare che rientri appieno nel diritto di difesa anche la conoscenza - veicolata dall'avviso contenuto nel decreto penale di condanna - del diritto di opporsi, chiedendo un ulteriore rito alternativo. L'assenza di ogni richiamo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, quale procedimento speciale percorribile a seguito di opposizione al decreto penale, denuncia una dimenticanza del legislatore: nessun dubbio, infatti, può sorgere circa la possibilità di opporsi al decreto richiedendo al contempo la sospensione con messa alla prova: è lo stesso legislatore che espressamente lo prevede, all'art. 464-bis co. 2 c.p.p.
Tale lacuna sistematica ha indotto il Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. (per violazione del principio di eguaglianza e lesione del diritto di difesa), nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso della facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, unitamente all'atto di opposizione, così come invece viene previsto per gli altri procedimenti speciali espressamente indicati.
La mancanza o l'insufficienza del corredo informativo legato alla scelta di riti alternativi può infatti certamente determinare la perdita della facoltà di accedere a percorsi rituali differenti e (variamente) premiali, risolvendosi pertanto nella violazione del diritto di difesa.

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di Avv. Fabio Laviano

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